Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La regola base: riporto illimitato, uso all’80%

Dal 2011 il legislatore ha scambiato il vecchio limite quinquennale con un limite quantitativo: la perdita di un periodo d’imposta si computa in diminuzione dei redditi dei periodi successivi per sempre, ma in ciascun esercizio copre al massimo l’80% del reddito imponibile. Il 20% resta quindi sempre tassato — un’imposta minima di fatto — mentre l’eccedenza di perdita continua a viaggiare in avanti.

Il quadro di riferimento è per i soggetti IRES; nell’IRPEF d’impresa le perdite seguono regole analoghe (art. 8 TUIR, riscritto dalla L. 145/2018) con lo stesso tetto dell’80%.

Le perdite dei primi tre esercizi

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione sono utilizzabili per l’intero importo, a una condizione anti-abuso: devono riferirsi a una nuova attività produttiva (art. 84, co. 2). Il requisito taglia fuori le newco che ereditano attività preesistenti — tipicamente da conferimenti o riorganizzazioni — per le quali il beneficio delle perdite “piene” sarebbe solo un veicolo.

Sull’ordine di utilizzo la legge tace e l’Agenzia ha confermato la libertà di scelta: si possono usare prima le perdite dei primi tre esercizi (piene) o prima quelle ordinarie (all’80%); e il limite dell’80% va calcolato sul reddito al lordo, non al netto, delle perdite piene utilizzate (circ. 25/E/2012, par. 5.8). La combinazione ottimale dipende dai numeri: conviene simulare.

Tipo di perdita Riporto Limite di utilizzo
Ordinaria (art. 84, co. 1) Illimitato nel tempo 80% del reddito imponibile di ciascun esercizio
Primi 3 periodi + nuova attività (co. 2) Illimitato nel tempo Nessuno: 100% del reddito

Perdite e accertamento: IPEC e IPEA

Se l’ufficio accerta un maggior reddito, le perdite pregresse non ancora utilizzate non vanno perse: con l’istanza IPEC (in adesione/accertamento) o IPEA il contribuente ne chiede lo scomputo dal maggior imponibile. L’Agenzia ha chiarito che lo scomputo può arrivare fino all’integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, nel limite dell’80% dell’imponibile che si sarebbe dovuto complessivamente dichiarare (circ. 4/E/2019).

Attenzione invece alla scelta dichiarativa: l’utilizzo (o il non utilizzo) delle perdite in dichiarazione è una manifestazione di volontà negoziale, non un dato rettificabile a piacere — la Cassazione la considera vincolante salvo i vizi della volontà (Cass. 2230/2021). E per le perdite maturate in un’annualità con dichiarazione omessa il terreno è scivoloso: la dottrina (Norma AIDC 206/2019) ritiene il riporto possibile se la perdita è dimostrabile, ma esiste giurisprudenza restrittiva sulle eccedenze non dichiarate (Cass. 23632/2022). Meglio non arrivarci.

Il riflesso in bilancio

La perdita riportabile è un potenziale risparmio futuro: se il suo recupero è ragionevolmente certo (piani fiscali capienti o differite passive che si riverseranno), si iscrivono imposte anticipate in C.II.5-ter secondo l’OIC 25. In caso contrario niente iscrizione, con rilevazione negli esercizi in cui la certezza matura.

Esempio pratico

  • La Alfa S.r.l., costituita nel 2022 con attività nuova, ha perdite 2022-2023 (primi esercizi) per 100.000 euro e una perdita ordinaria 2024 di 60.000. Nel 2026 produce un reddito di 150.000 euro.

  • Perdite piene: 100.000 utilizzabili al 100%. Perdite ordinarie: il tetto è l’80% di 150.000 = 120.000, calcolato al lordo delle piene.

  • Utilizzo: 100.000 di perdite piene + 50.000 di ordinarie (ben sotto il tetto di 120.000) = 150.000 → imponibile azzerato; restano 10.000 euro di perdite ordinarie da riportare al futuro.

  • Senza le perdite piene, il tetto avrebbe lasciato comunque 30.000 euro tassati (20% di 150.000): è il vantaggio delle perdite di start-up.

Domande frequenti

Le perdite si trasferiscono nelle operazioni straordinarie?

Con vincoli anti-elusivi: nelle fusioni e scissioni il riporto passa dai test di vitalità e dal limite del patrimonio netto (art. 172, co. 7, TUIR); nel consolidato le perdite ante-opzione restano alla società che le ha prodotte.

Le perdite IRAP si riportano?

No: l’IRAP non prevede il riporto delle perdite. Il valore della produzione negativo di un anno non riduce quello degli anni successivi.

Il limite dell’80% vale anche per le società di persone?

Le perdite delle società di persone in contabilità ordinaria si imputano ai soci per trasparenza e seguono l’art. 8 TUIR: compensazione con redditi della stessa natura e riporto con il tetto dell’80%, senza limiti temporali.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.