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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La risposta secca: nella fusione le perdite fiscali pregresse delle società che vi partecipano (incorporata e incorporante) sono riportabili dall’incorporante solo se superano due test cumulativi previsti dall’art. 172, comma 7, del TUIR. Primo, un test di vitalità qualitativo (ricavi e costo del lavoro non inferiori al 40% della media dei due esercizi precedenti). Secondo, un limite quantitativo del patrimonio netto: le perdite si riportano solo fino a concorrenza del patrimonio netto della società cui appartengono. Se anche uno solo dei due test non è superato, la quota eccedente di perdite si perde definitivamente. La stessa disciplina, dal 2024, si estende espressamente alle eccedenze di interessi passivi indeducibili (ROL) e alle eccedenze ACE pregresse.

Questa guida tratta solo questo problema: come arrivare alla fusione senza bruciare le perdite. Non spiega le fasi della fusione né il progetto di fusione: dà i paletti, i calcoli e i punti dove l’operazione rischia la contestazione.

Attenzione: la disciplina è cambiata dal 2024. Non fidarti delle vecchie regole

Il punto a più alto rischio di informazione datata è proprio questo. La riforma IRES (d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192), attuativa della legge delega n. 111/2023, ha riscritto integralmente il comma 7 dell’art. 172 TUIR e ha introdotto i nuovi commi 7-bis e 7-ter. Le novità si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 13 dicembre 2024 (quindi dal 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), come confermato anche in sede di conversione dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84.

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Le tre rotture rispetto al passato:

Primo test: la vitalità economica (la soglia del 40%)

Il test di vitalità serve a dimostrare che la società che porta le perdite è un’impresa viva, non un guscio svuotato comprato per le sue perdite. La norma richiede che dal conto economico dell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata risulti:

entrambi superiori al 40% di quello risultante dalla media dei due esercizi anteriori. I due parametri vanno verificati congiuntamente: se anche uno solo dei due crolla sotto il 40%, il test non è superato.

La novità della riforma è il secondo livello di verifica: lo stesso test va effettuato anche sul periodo interinale, cioè sull’intervallo tra l’inizio dell’esercizio in cui la fusione produce effetti e la data antecedente all’efficacia, con i dati ragguagliati ad anno. In pratica serve un conto economico infrannuale della società che porta le perdite, costruito alla data della fusione. Non basta più essere stati vitali “l’anno scorso”: bisogna esserlo ancora il giorno della fusione.

Secondo test: il limite del patrimonio netto (la norma anti-refresh)

Superata la vitalità, scatta il tetto quantitativo. Le perdite sono riportabili solo per la parte che non eccede il patrimonio netto della società che le ha prodotte. La ratio: non si possono “ribaltare” sull’incorporante perdite per un valore maggiore della consistenza patrimoniale effettiva della società che le esprime.

La riforma ha sdoppiato il parametro:

Perché la regola dei 24 mesi (norma anti-refresh). Senza questo correttivo, basterebbe ricapitalizzare la società in perdita poco prima della fusione per gonfiarne il patrimonio netto e “sbloccare” perdite altrimenti non riportabili. La norma neutralizza l’apporto recente, anzi nel regime da perizia lo penalizza in misura doppia. Va segnalato che le fonti professionali descrivono in modo non del tutto uniforme il meccanismo esatto di calcolo della riduzione nel regime da perizia (importo pari al doppio degli apporti, oppure proporzionato al rapporto valore economico/valore contabile del patrimonio): è un dettaglio tecnico in attesa di prassi consolidata e va verificato in concreto col professionista incaricato della perizia.

Anche le perdite dell’incorporante sono soggette ai limiti

È l’equivoco più diffuso: si crede che i paletti riguardino solo le perdite della società “assorbita”. Non è così. L’art. 172 c.7 parla di perdite “delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante”. Quindi anche l’incorporante deve superare, sulle proprie perdite, il test di vitalità e il limite del proprio patrimonio netto. Chi struttura una fusione “al contrario” (incorporazione inversa, la controllata che incorpora la controllante) per aggirare i limiti spesso scopre che il problema si sposta soltanto, non sparisce.

Retrodatazione e perdite del periodo interinale

Quando la fusione viene retrodatata ai fini fiscali (gli effetti reddituali decorrono da una data anteriore all’atto, tipicamente l’inizio dell’esercizio), si genera un “periodo interinale” in cui la società che sarà incorporata produce un proprio risultato. Il nuovo comma 7-bis chiarisce che le limitazioni del comma 7 si applicano anche alle perdite generate autonomamente nel periodo interinale, cioè tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente all’efficacia della fusione. In altre parole: non si può usare la retrodatazione per creare perdite “fresche” immuni dai test.

Interessi passivi indeducibili (ROL) ed eccedenze ACE

Il nuovo comma 7-ter estende espressamente la disciplina dei commi 7 e 7-bis a due posizioni soggettive che prima erano oggetto di trattamenti meno chiari:

Cosa resta dell’ACE. L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stata abrogata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi dal 2024) dall’art. 5 del d.lgs. n. 216/2023. Tuttavia il regime transitorio salva le eccedenze di rendimento nozionale maturate fino al 2023 e non utilizzate per incapienza del reddito: possono essere riportate negli esercizi successivi fino a esaurimento, senza limiti di importo o di tempo. Sono proprio queste eccedenze ACE pregresse che, in una fusione successiva al 2024, vanno protette superando i test dell’art. 172: se i test non sono superati, anche l’eccedenza ACE residua si perde nei limiti previsti.

L’esenzione per le operazioni infragruppo

La riforma ha introdotto una disapplicazione dei limiti per le perdite (e le altre posizioni) maturate durante l’appartenenza allo stesso gruppo. Il razionale: i test servono a impedire l’acquisto di società terze decotte per le loro perdite; ma se la società in perdita è già nel perimetro del gruppo, quel rischio di “commercio di bare fiscali” non sussiste. L’esenzione opera in presenza del rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, c.c. (controllo di diritto, maggioranza dei voti). Va coordinata con la disciplina del consolidato fiscale. Questo è il punto più nuovo e ancora in via di sistemazione interpretativa: per un’operazione infragruppo conviene un controllo specifico con il consulente.

Quando i test non si superano ma le perdite sono “genuine”: l’interpello disapplicativo

Può accadere che le perdite siano reali e l’operazione non abbia alcuno scopo elusivo, ma i parametri formali non quadrino (vitalità sotto il 40% per un anno di crisi temporanea, oppure perdite superiori al patrimonio netto). In questi casi la via è l’interpello disapplicativo ex art. 11, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente): si chiede all’Agenzia delle Entrate di disapplicare il limite dell’art. 172 c.7 dimostrando che, nel caso concreto, non possono verificarsi gli effetti elusivi che la norma vuole evitare (cioè che non si è di fronte a una “bara fiscale”). L’onere della prova è del contribuente. Un nodo pratico segnalato dalla dottrina è la tempistica: spesso l’istanza viene presentata quando la fusione non è ancora efficace, con incertezze sulla determinazione del patrimonio netto alla data di efficacia.

Il profilo antielusivo: fusione fatta “solo per comprare le perdite”

Superare i test dell’art. 172 c.7 non mette al riparo da tutto. Resta sullo sfondo l’abuso del diritto ex art. 10-bis della legge n. 212/2000. L’art. 172 c.7 è una norma antielusiva specifica che colpisce un abuso particolare (l’uso delle “bare fiscali”); l’art. 10-bis è la clausola generale. Se la fusione è priva di sostanza economica e finalizzata essenzialmente a un vantaggio fiscale indebito (tipicamente la compensazione di redditi futuri dell’incorporante con le perdite acquisite, senza un’effettiva integrazione industriale), l’operazione può essere riqualificata come abusiva anche se, formalmente, i parametri di vitalità e patrimonio netto risultano rispettati. La difesa è la stessa logica dell’interpello: dimostrare ragioni extrafiscali concrete e non marginali.

Caso pratico 1: il test di vitalità

Alfa S.r.l. ha perdite fiscali pregresse per 600.000 euro e sta per essere incorporata da Beta S.p.A.. Verifichiamo la vitalità sull’esercizio precedente alla delibera (anno n-1), confrontandolo con la media dei due esercizi anteriori (anni n-2 e n-3).

Esito: poiché i due parametri sono cumulativi, il test di vitalità non è superato (è bastato il crollo del costo del lavoro). Senza un interpello disapplicativo accolto, le perdite di 600.000 euro non sono riportabili. Con la riforma, inoltre, lo stesso doppio confronto andrebbe ripetuto sul periodo interinale (dati ragguagliati ad anno).

Caso pratico 2: il limite del patrimonio netto

Gamma S.r.l. ha perdite fiscali pregresse per 1.200.000 euro e supera il test di vitalità. Va incorporata da Delta S.p.A. Bisogna applicare il tetto del patrimonio netto. Ipotizziamo che Gamma non disponga di perizia giurata, quindi si usa il valore contabile.

Esito (regime contabile): le perdite riportabili si fermano a 650.000 euro; la parte eccedente (1.200.000 − 650.000 = 550.000 euro) si perde definitivamente.

Variante con perizia giurata. Se Gamma fa redigere una relazione giurata di stima e il valore economico del patrimonio netto risulta 1.300.000 euro, il tetto sale, ma l’apporto recente va sottratto in misura doppia: riduzione = 2 × 250.000 = 500.000. Patrimonio netto rilevante = 1.300.000 − 500.000 = 800.000 euro. In questo scenario le perdite riportabili passano da 650.000 a 800.000 euro: la perizia conviene comunque, nonostante la penalizzazione doppia sull’apporto. (Il preciso algoritmo della riduzione nel regime da perizia, come segnalato sopra, va verificato col perito alla luce della prassi che si formerà.)

FAQ sui dubbi spinosi

Se la società in perdita ha zero dipendenti, il test di vitalità è automaticamente fallito?

È il caso più critico. Il parametro “spese per lavoro subordinato” presuppone l’esistenza di personale dipendente. Una società senza dipendenti (es. holding pura, società immobiliare di mero godimento) rischia strutturalmente di non superare quel parametro. La via tipica è l’interpello disapplicativo, dimostrando la genuinità delle perdite e l’assenza dello scopo di “bara fiscale”. La giurisprudenza e la prassi hanno valorizzato indici di vitalità alternativi quando il modello di business non prevede personale.

Posso ricapitalizzare la società in perdita per superare il limite del patrimonio netto?

No, non nell’immediato. La norma anti-refresh neutralizza i conferimenti e versamenti dei 24 mesi anteriori (e li penalizza in misura doppia nel regime da perizia). Una ricapitalizzazione “dell’ultimo minuto” per gonfiare il patrimonio netto non produce effetto sul tetto delle perdite riportabili.

Le perdite si perdono “a metà” o tutte?

Dipende dal test che non si supera. Se fallisce la vitalità, le perdite non sono riportabili nella loro interezza (salvo interpello). Se la vitalità è superata ma scatta il limite del patrimonio netto, si perde solo la quota di perdite eccedente il patrimonio netto rilevante: la parte capiente resta riportabile.

La fusione infragruppo è davvero esente dai test?

La riforma ha introdotto la disapplicazione dei limiti per le perdite maturate durante l’appartenenza al gruppo (controllo di diritto ex art. 2359 c.c.). È la novità più rilevante per i gruppi, ma anche quella in via di assestamento interpretativo e da coordinare col consolidato: in un’operazione infragruppo è bene un parere mirato prima di darla per scontata.

Devo per forza fare la perizia giurata?

No, è una facoltà. Senza perizia si applica il valore contabile del patrimonio netto. La perizia conviene quando il valore economico è significativamente superiore al contabile e consente di salvare una quota maggiore di perdite, come nel Caso 2.

Anche il riporto degli interessi passivi (ROL) e dell’ACE residua passa per questi test?

Sì. Dal 2024 il comma 7-ter estende espressamente il test di vitalità e il limite del patrimonio netto alle eccedenze di interessi passivi indeducibili riportate ex art. 96, c.5, e alle eccedenze ACE pregresse (d.lgs. 216/2023). Vanno protette con la stessa logica delle perdite.

Avvertenza: contenuto informativo su normativa in rapida evoluzione (riforma IRES 2024-2025) e su un tema dove la prassi applicativa si sta ancora formando. Non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato sul caso concreto.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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