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In sintesi
- La fiscalità differita nasce dalle differenze temporanee tra risultato civilistico e imponibile fiscale: costi e ricavi che il fisco riconosce in esercizi diversi da quelli di bilancio. Sulle differenze permanenti, invece, non si stanzia nulla.
- Le imposte differite passive (tassazione rinviata al futuro) si iscrivono nel fondo B.2 del passivo; le imposte anticipate (deduzioni future) nella voce C.II.5-ter dell’attivo — entrambe in contropartita della voce 20 del conto economico.
- Le anticipate si rilevano solo con la ragionevole certezza del recupero (criterio più severo del “probabile” dello IAS 12): servono piani fiscali con imponibili futuri capienti o differite passive che si riverseranno.
- Si calcolano con le aliquote dell’esercizio di riversamento previste dalla normativa vigente alla data di bilancio; IRES e IRAP viaggiano su binari separati.
- Anche il riporto delle perdite fiscali genera imposte anticipate, con lo stesso test di recuperabilità.
Perché esistono le imposte differite
Il bilancio segue la competenza economica, il fisco segue le sue regole: un compenso amministratori deducibile per cassa, un ammortamento eccedente i coefficienti, una plusvalenza rateizzata in cinque esercizi. Quando lo scostamento è solo temporaneo — destinato a riassorbirsi — imputare a conto economico soltanto le imposte correnti falserebbe l’utile: l’OIC 25 impone di rilevare anche il carico (o il beneficio) fiscale che quelle differenze produrranno in futuro. Le differenze permanenti (costi mai deducibili, proventi esenti) non si riverseranno mai: nessuna fiscalità differita.
La mappa delle voci
| Imposte differite passive | Imposte anticipate | |
|---|---|---|
| Quando nascono | Tassazione rinviata: plusvalenze rateizzate, ammortamenti anticipati fiscali | Deduzione rinviata: compensi amministratori non pagati, svalutazioni eccedenti, fondi tassati; perdite fiscali riportabili |
| Dove stanno | Fondo per imposte, anche differite — B.2 passivo | C.II.5-ter attivo (non è un credito verso l’Erario) |
| Contropartita | Voce 20 del conto economico «imposte sul reddito correnti, differite e anticipate» | |
| Condizione di iscrizione | Sempre (prudenza) | Solo con ragionevole certezza del recupero |
Le scritture sono speculari: «Imposte differite (voce 20) a Fondo imposte differite (B.2)» e «Imposte anticipate (C.II.5-ter) a Imposte anticipate (voce 20)». Quando la differenza si riversa, il fondo si utilizza (senza transitare di nuovo dal conto economico come costo) e le anticipate si trasformano nel costo d’imposta dell’esercizio di competenza. Non è mai consentito portare differite e anticipate a riduzione diretta delle attività o passività correlate: lo vietano chiarezza e divieto di compensazione (artt. 2423 e 2423-ter c.c.).
Il test della ragionevole certezza
È il cuore (e il punto dolente) dell’OIC 25. La ragionevole certezza è dimostrata quando:
- esiste una pianificazione fiscale per un periodo ragionevole da cui emergono imponibili futuri capienti negli esercizi in cui le differenze deducibili si annulleranno; e/o
- ci sono differenze temporanee imponibili (differite passive) sufficienti, di cui si prevede l’annullamento negli stessi esercizi.
Il criterio è volutamente più severo dello IAS 12, che si accontenta della probabilità. Le anticipate non iscritte per mancanza di requisiti non sono perse: si rilevano nell’esercizio in cui i requisiti maturano; specularmente, ogni anno va verificata la tenuta di quelle già iscritte, rettificandole se il recupero non è più ragionevolmente certo.
Aliquote, IRAP e perdite fiscali
Il calcolo usa le aliquote che saranno in vigore quando la differenza si riverserà, se già fissate da norme emanate alla data di riferimento; altrimenti le aliquote correnti. IRES e IRAP richiedono calcoli separati: le differenze rilevanti non coincidono (si pensi ai compensi amministratori, indeducibili IRAP a prescindere).
Anche una perdita fiscale riportabile genera un’attività per imposte anticipate — il beneficio non è un credito, ma un risparmio futuro condizionato all’esistenza di redditi imponibili. Il test è lo stesso: pianificazione fiscale capiente o differite passive sufficienti. In regime di consolidato la recuperabilità si valuta sulle proiezioni dell’intera fiscal unit.
Esempio pratico
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La Alfa S.r.l. (IRES 24%) delibera nel 2026 compensi amministratori per 50.000 euro che pagherà a febbraio 2027: costo in bilancio 2026, deducibile per cassa nel 2027 → differenza temporanea deducibile.
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Il budget 2027 mostra un imponibile atteso di 300.000 euro: ragionevole certezza ok. Alfa iscrive imposte anticipate per 12.000 euro (50.000 × 24%) in C.II.5-ter, alleggerendo la voce 20 del 2026.
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Nello stesso bilancio Alfa ha una plusvalenza di 80.000 euro rateizzata fiscalmente in 5 anni: 64.000 euro tassati in futuro → fondo imposte differite 15.360 euro (64.000 × 24%).
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Nel 2027, pagati i compensi, le anticipate si riversano; il fondo differite si utilizza per 1/5 l’anno fino al 2030.
Domande frequenti
Le micro-imprese devono stanziare la fiscalità differita?
L’OIC 25 si applica anche ai bilanci semplificati; nella pratica delle micro le differenze temporanee rilevanti sono rare e spesso irrilevanti ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c., ma il principio non prevede un esonero automatico.
Che differenza c’è tra imposte anticipate e crediti tributari?
Il credito tributario (C.II.5-bis) è un diritto liquido verso l’Erario (es. acconti eccedenti); l’imposta anticipata (C.II.5-ter) è un beneficio futuro che si realizza solo se ci saranno imponibili: per questo l’OIC ne impone l’esposizione separata anche nell’abbreviato.
Cosa succede se cambia l’aliquota IRES?
Se la nuova aliquota è già legge alla data di riferimento del bilancio, differite e anticipate si ricalcolano con l’aliquota dell’esercizio di riversamento, imputando l’aggiustamento alla voce 20.