Autore: Andrea Marton

  • Art. 707 c.p.c.: Comparizione personale delle parti

    Art. 707 c.p.c.: Comparizione personale delle parti

    Art. 707 c.p.c. – Comparizione personale delle parti

    Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Articolo 706 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 706 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 706 c.p.c. – Forma della domanda

    Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Art. 705 c.p.c.: Divieto di proporre giudizio petitorio

    Art. 705 c.p.c.: Divieto di proporre giudizio petitorio

    Art. 705 c.p.c. – Divieto di proporre giudizio petitorio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.

    Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore.

  • Art. 704 c.p.c.: Domande di provvedimento possessorio nel corso

    Art. 704 c.p.c.: Domande di provvedimento possessorio nel corso

    Art. 704 c.p.c. – Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo.

    La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703 .

  • Art. 703 c.p.c.: Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel

    Art. 703 c.p.c.: Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel

    Art. 703 c.p.c. – Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21.

    Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili . 113a L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.

    113a Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma .

  • Articolo 702 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 702 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 702 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 701 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 701 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 701 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 700 Codice di Procedura Civile: Condizioni per la concessione

    Articolo 700 Codice di Procedura Civile: Condizioni per la concessione

    Art. 700 c.p.c. – Condizioni per la concessione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

  • Art. 699 c.p.c.: Istruzione preventiva in corso di causa

    Art. 699 c.p.c.: Istruzione preventiva in corso di causa

    Art. 699 c.p.c. – Istruzione preventiva in corso di causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio.

    Il giudice provvede con ordinanza.

  • Art. 698 c.p.c.: Assunzione ed efficacia delle prove preventive

    Art. 698 c.p.c.: Assunzione ed efficacia delle prove preventive

    Art. 698 c.p.c. – Assunzione ed efficacia delle prove preventive

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

    L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

    I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

  • Art. 697 c.p.c.: Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

    Art. 697 c.p.c.: Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

    Art. 697 c.p.c. – Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    In caso d’eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all’assunzione della prova.

    Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all’assunzione.

  • Art. 696-bis c.p.c.: Consulenza tecnica preventiva ai fini della

    Art. 696-bis c.p.c.: Consulenza tecnica preventiva ai fini della

    Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

    Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

    Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

    Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

    Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

    Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili. Il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest’ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza.

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    Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell’onorario e delle spese dell’ausiliario.

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