Art. 533 c.p.p. – Condanna dell’imputato
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Condanna dell’imputato
1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) , anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimentoallo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.

Spiegazione
Nel processo penale, quando c’è una parte civile, il giudice dichiara provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, su richiesta della parte civile e se ricorrono giustificati motivi. La provvisionale è invece sempre immediatamente esecutiva.
Come funziona e quando si applica
La norma consente alla vittima costituita parte civile di ottenere subito – prima dell’irrevocabilità della sentenza – il pagamento di quanto liquidato. È strettamente collegata all’art. 600 c.p.p., che disciplina i provvedimenti in fase di impugnazione.
Esempio pratico
In un processo per lesioni la vittima costituita parte civile ottiene una provvisionale di 10.000 €: può escuterla subito, senza attendere il giudicato penale.
Domande frequenti
La vittima deve aspettare la sentenza definitiva per il risarcimento?
Non sempre: il giudice può dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna civile, e la provvisionale è immediatamente esecutiva.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.