Autore: Andrea Marton

  • Articolo 533 Codice di Procedura Penale: Condanna dell’imputato

    Articolo 533 Codice di Procedura Penale: Condanna dell’imputato

    Art. 533 c.p.p. – Condanna dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna dell’imputato

    1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza

    2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

    3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

    3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) , anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimentoallo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.

  • Art. 534 c.p.p.: Condanna del civilmente obbligato per la pena p

    Art. 534 c.p.p.: Condanna del civilmente obbligato per la pena p

    Art. 534 c.p.p. – Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

  • Articolo 535 Codice di Procedura Penale: Condanna alle spese

    Articolo 535 Codice di Procedura Penale: Condanna alle spese

    Art. 535 c.p.p. – Condanna alle spese

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna alle spese

    1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali . . .

    .

    2.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 .

    3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell’articolo 692.

    4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell’articolo 130.

  • Art. 536 c.p.p.: Pubblicazione della sentenza come effetto della

    Art. 536 c.p.p.: Pubblicazione della sentenza come effetto della

    Art. 536 c.p.p. – Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

    1. Nei casi previsti dall’articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

  • Art. 537 c.p.p.: Pronuncia sulla falsità di documenti

    Art. 537 c.p.p.: Pronuncia sulla falsità di documenti

    Art. 537 c.p.p. – Pronuncia sulla falsità di documenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Pronuncia sulla falsità di documenti

    1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.

    2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.

    La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

    3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull’imputazione.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

  • Art. 538 c.p.p.: Condanna per la responsabilità civile

    Art. 538 c.p.p.: Condanna per la responsabilità civile

    Art. 538 c.p.p. – Condanna per la responsabilità civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna per la responsabilità civile

    1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

    2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

    3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

  • Art. 539 c.p.p.: Condanna generica ai danni e provvisionale

    Art. 539 c.p.p.: Condanna generica ai danni e provvisionale

    Art. 539 c.p.p. – Condanna generica ai danni e provvisionale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna generica ai danni e provvisionale

    1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile

    2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

    2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza , il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

  • Art. 540 c.p.p.: Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    Art. 540 c.p.p.: Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    Art. 540 c.p.p. – Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    1. La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.

    2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

    Spiegazione

    Nel processo penale, quando c’è una parte civile, il giudice dichiara provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, su richiesta della parte civile e se ricorrono giustificati motivi. La provvisionale è invece sempre immediatamente esecutiva.

    Come funziona e quando si applica

    La norma consente alla vittima costituita parte civile di ottenere subito – prima dell’irrevocabilità della sentenza – il pagamento di quanto liquidato. È strettamente collegata all’art. 600 c.p.p., che disciplina i provvedimenti in fase di impugnazione.

    Esempio pratico

    In un processo per lesioni la vittima costituita parte civile ottiene una provvisionale di 10.000 €: può escuterla subito, senza attendere il giudicato penale.

    Domande frequenti

    La vittima deve aspettare la sentenza definitiva per il risarcimento?

    Non sempre: il giudice può dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna civile, e la provvisionale è immediatamente esecutiva.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 541 c.p.p.: Condanna alle spese relative all’azione civile

    Art. 541 c.p.p.: Condanna alle spese relative all’azione civile

    Art. 541 c.p.p. – Condanna alle spese relative all’azione civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna alle spese relative all’azione civile

    1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

    2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all’imputato o al responsabile civile.

  • Art. 542 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Art. 542 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Art. 542 c.p.p. – Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna del querelante alle spese e ai danni

    1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell’articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile.

    2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.

  • Art. 543 c.p.p.: Ordine di pubblicazione della sentenza come rip

    Art. 543 c.p.p.: Ordine di pubblicazione della sentenza come rip

    Art. 543 c.p.p. – Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

    1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

    2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

    3. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

  • Articolo 544 Codice di Procedura Penale: Redazione della sentenza

    Articolo 544 Codice di Procedura Penale: Redazione della sentenza

    Art. 544 c.p.p. – Redazione della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Redazione della sentenza

    1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

    2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

    3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

    3-bis. Nelle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza