Autore: Andrea Marton

  • Art. 521-bis c.p.p.: Modifiche della composizione del giudice a

    Art. 521-bis c.p.p.: Modifiche della composizione del giudice a

    Art. 521-bis c.p.p. – Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

    2. L’inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.

  • Art. 522 c.p.p.: Nullità della sentenza per difetto di contestaz

    Art. 522 c.p.p.: Nullità della sentenza per difetto di contestaz

    Art. 522 c.p.p. – Nullità della sentenza per difetto di contestazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nullità della sentenza per difetto di contestazione

    1. L’inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.

    2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

  • Articolo 523 Codice di Procedura Penale: Svolgimento della discussione

    Articolo 523 Codice di Procedura Penale: Svolgimento della discussione

    Art. 523 c.p.p. – Svolgimento della discussione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Svolgimento della discussione

    1. Esaurita l’assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni , anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis .

    2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

    3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

    4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

    5. In ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.

    6. La discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell’articolo 507.

  • Articolo 524 Codice di Procedura Penale: Chiusura del dibattimento

    Articolo 524 Codice di Procedura Penale: Chiusura del dibattimento

    Art. 524 c.p.p. – Chiusura del dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Chiusura del dibattimento

    1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

  • Art. 525 c.p.p.: Immediatezza della deliberazione

    Art. 525 c.p.p.: Immediatezza della deliberazione

    Art. 525 c.p.p. – Immediatezza della deliberazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Immediatezza della deliberazione

    1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

    2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

    3. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.

  • Art. 526 c.p.p.: Prove utilizzabili ai fini della liberazione

    Art. 526 c.p.p.: Prove utilizzabili ai fini della liberazione

    Art. 526 c.p.p. – Prove utilizzabili ai fini della deliberazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Prove utilizzabili ai fini della deliberazione

    1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

    1-bis. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore

  • Articolo 527 Codice di Procedura Penale: Deliberazione collegiale

    Articolo 527 Codice di Procedura Penale: Deliberazione collegiale

    Art. 527 c.p.p. – Deliberazione collegiale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l’esame del merito non risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l’imputazione e, se occorre, quelle relative all’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza (199-240 c.p.) nonché quelle relative alla responsabilità civile (74-89).

    2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.

    3. Se nella votazione sull’entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all’imputato.

  • Art. 528 c.p.p.: Lettura del verbale in camera di consiglio

    Art. 528 c.p.p.: Lettura del verbale in camera di consiglio

    Art. 528 c.p.p. – Lettura del verbale in camera di consiglio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Lettura del verbale in camera di consiglio

    1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l’assistenza dell’ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.

  • Art. 529 c.p.p.: Sentenza di non doversi procedere

    Art. 529 c.p.p.: Sentenza di non doversi procedere

    Art. 529 c.p.p. – Sentenza di non doversi procedere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sentenza di non doversi procedere

    1. Se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

    2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.

  • Articolo 530 Codice di Procedura Penale: Sentenza di assoluzione

    Articolo 530 Codice di Procedura Penale: Sentenza di assoluzione

    Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sentenza di assoluzione

    1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

    2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

    3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

    4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

  • Art. 531 c.p.p.: Dichiarazione di estinzione del reato

    Art. 531 c.p.p.: Dichiarazione di estinzione del reato

    Art. 531 c.p.p. – Dichiarazione di estinzione del reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dichiarazione di estinzione del reato

    1. Salvo quanto disposto dall’articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

    2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull’esistenza di una causa di estinzione del reato.

  • Art. 532 c.p.p.: Provvedimenti sulle misure cautelari personali

    Art. 532 c.p.p.: Provvedimenti sulle misure cautelari personali

    Art. 532 c.p.p. – Provvedimenti sulle misure cautelari personali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti sulle misure cautelari personali

    1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

    2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.