- Disciplina l'accesso esterno al sistema da parte di altre amministrazioni.
- Avviene tramite servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.
- Le linee guida AgID dettano gli standard tecnici (SPCoop, PDND).
- L'accesso è limitato ai dati necessari alle competenze dell'amministrazione richiedente.
- Norma fondamentale per l'attuazione del principio once only.
Testo dell'articoloVigente
Art. 59 D.P.R. 445/2000 — (R) Accesso esterno
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione, anche per via telematica, attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Commento
Cooperazione applicativa tra PA
L'articolo 59 disciplina l'accesso esterno al sistema documentale di un'amministrazione da parte di altre pubbliche amministrazioni. La norma costituisce uno dei pilastri dell'interoperabilità: consente alle PA di acquisire direttamente, tramite servizi telematici, le informazioni e i documenti detenuti da altre PA, senza dover passare per il cittadino. L'attuazione di questo principio è la condizione per il pieno dispiegarsi dell'articolo 43 e per la realizzazione del modello once only europeo.
Strumenti di interoperabilità
Gli strumenti tecnici di interoperabilità si sono evoluti nel tempo. Il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPCoop), introdotto dal CAD nel 2005, ha rappresentato la prima generazione. La seconda generazione è costituita dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), prevista dall'articolo 50-ter CAD, che funge da hub per lo scambio di dati e documenti fra PA. La PDND, gestita dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, integra oltre cento basi dati pubbliche e consente alle PA aderenti di interrogare in tempo reale ANPR, casellario, INPS, INAIL, registro imprese, MIUR, Agenzia delle Entrate.
Convenzioni tra amministrazioni
Per l'accesso a dati specifici, le PA stipulano convenzioni di cooperazione applicativa che definiscono ambito, modalità, tempi, sicurezza dell'accesso. Le convenzioni sono pubblicate per trasparenza e possono essere aderite da altre PA con procedure semplificate. Il modello convenzionale è particolarmente utilizzato per dati sensibili (es. dati sanitari fra Aziende sanitarie e Comuni) o per scambi a volume elevato. Le convenzioni richiamano le regole tecniche AgID e prevedono livelli di servizio (SLA) misurabili.
Limitazioni e principio di necessità
L'accesso esterno è limitato ai dati strettamente necessari all'esercizio delle competenze dell'amministrazione richiedente. Il principio di necessità, derivato dal GDPR (articolo 5, par. 1, lett. c), impone alla PA accedente di richiedere solo i dati che le servono e di non eccedere nello scopo. La PDND attua tecnicamente questo principio limitando l'accesso ai campi e ai record specificamente abilitati per ciascuna PA, secondo profili autorizzativi predefiniti. Ogni accesso è tracciato e auditabile.
Tutela della riservatezza
L'accesso esterno avviene sempre nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della PA accedente e di quella che detiene i dati supervisiona la conformità degli scambi al GDPR. Per i dati sensibili (sanitari, giudiziari, biometrici) la base giuridica deve essere specificamente prevista da norma di legge o di regolamento. Le convenzioni e i protocolli di interoperabilità contengono valutazioni di impatto (DPIA) sulla protezione dei dati, secondo le linee guida del Garante Privacy.
Profili pratici e PNRR
Nella prassi l'interoperabilità fra PA ha registrato progressi significativi negli ultimi anni, accelerati dal PNRR. Il numero di PA aderenti alla PDND è in crescita costante; il numero di banche dati esposte come servizi è in aumento. L'obiettivo strategico è il pieno dispiegarsi del modello once only entro pochi anni, eliminando la necessità per il cittadino di farsi tramite cartaceo o digitale fra amministrazioni diverse. La realizzazione di questo obiettivo dipende da investimenti infrastrutturali (cloud sovrano, piattaforme nazionali), normativi (interoperabilità obbligatoria), organizzativi (formazione del personale, change management) e culturali (superamento delle resistenze burocratiche). L'articolo 59 fornisce la cornice normativa entro cui questi investimenti si sviluppano.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — INPS interroga ANPR per pratiche pensione
Caso 2: Caso 2 — Comune interroga casellario per autorizzazione
Domande frequenti
Cosa significa accesso esterno al sistema documentale?
L'accesso di altre pubbliche amministrazioni ai documenti e alle informazioni detenute da una PA, tramite servizi di interoperabilità telematica. Consente alle PA di acquisire i dati senza passare per il cittadino.
Cos'è la PDND?
La Piattaforma Digitale Nazionale Dati, hub per lo scambio di dati e documenti fra PA. Integra oltre cento basi dati pubbliche (ANPR, casellario, INPS, INAIL, Registro Imprese, MIUR, Agenzia Entrate) e consente accessi in tempo reale.
L'accesso esterno è illimitato?
No. È limitato ai dati strettamente necessari all'esercizio delle competenze della PA accedente, nel rispetto del principio di necessità del GDPR. Ogni accesso è tracciato e auditabile; per i dati sensibili occorre specifica base giuridica.
Vedi anche