In sintesi
- Le domande di partecipazione a concorsi pubblici si presentano in carta semplice.
- Non occorre più la legalizzazione delle firme né l'autenticazione delle copie.
- I requisiti possono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47.
- L'amministrazione verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni.
- Le firme false sono punite ai sensi dell'articolo 76 e comportano la decadenza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 39 D.P.R. 445/2000 — (L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
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Commento
Funzione semplificatrice
L'articolo 39 segna uno dei punti più visibili della semplificazione amministrativa introdotta dal D.P.R. 445/2000. Le domande per la partecipazione a concorsi pubblici sono redatte in carta semplice, senza marche da bollo né formalità ulteriori. La norma elimina la legalizzazione delle firme, l'autenticazione delle copie e ogni adempimento che, in passato, gravava il candidato di passaggi presso uffici comunali o notarili. La firma in calce alla domanda non richiede autentica purché sia apposta in presenza del dipendente addetto o accompagnata da copia del documento di identità, secondo la regola generale dell'articolo 38.
Rapporti con l'autocertificazione
I requisiti di partecipazione (cittadinanza, godimento dei diritti politici, titoli di studio, posizione rispetto agli obblighi militari, assenza di condanne penali) possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47. Il bando di concorso indica, all'interno della modulistica, quali stati e fatti il candidato deve autocertificare. La produzione di certificati cartacei rilasciati da altre amministrazioni non è ammessa, secondo il divieto introdotto dalla legge 183/2011 e oggi cristallizzato nell'articolo 40, comma 1.
Controlli a campione e responsabilità
L'articolo 39 rinvia implicitamente al regime di controllo dell'articolo 71: l'amministrazione procedente deve verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro autenticità. La verifica si svolge presso le amministrazioni certificanti (anagrafe, stato civile, casellario giudiziale, università, MIUR) preferibilmente per via telematica. L'esito negativo del controllo determina la decadenza dai benefici conseguiti ai sensi dell'articolo 75 e l'attivazione delle conseguenze penali dell'articolo 76 per le dichiarazioni mendaci.
Forme telematiche
La presentazione della domanda è sempre più frequentemente prevista in forma telematica, tramite SPID, CIE o CNS, secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). In tal caso la firma è assolta dall'identificazione informatica, ai sensi dell'articolo 65 CAD, e non occorre allegare copia del documento di identità. I bandi indicano la piattaforma di riferimento (ad esempio inPA per la Pubblica Amministrazione centrale) e i requisiti tecnici. La domanda cartacea rimane ammessa solo quando il bando lo consente espressamente.
Decadenza e tutela giurisdizionale
La decadenza dichiarata in seguito al riscontro della falsità di una dichiarazione resa nella domanda comporta l'esclusione dal concorso o, se sopravvenuta dopo l'assunzione, la risoluzione del rapporto di lavoro. La giurisprudenza amministrativa ammette il sindacato sulla proporzionalità della misura solo nei limiti del rispetto della legge: la decadenza è atto vincolato. Il candidato può contestare la veridicità della contestazione mossa dall'amministrazione, ma non la sanzione in sé una volta accertata la falsità della dichiarazione resa. La connessione con l'articolo 76 c.p. (falsità ideologica in atto pubblico) è uno dei presidi più stringenti del sistema di autocertificazione.
Coordinamento con CAD e procedure concorsuali
Il combinato disposto fra articolo 39 e procedure telematiche del CAD ha modificato in profondità l'esperienza del candidato. Il bando, il diario delle prove, la graduatoria e le comunicazioni individuali transitano oggi prevalentemente per il portale di riferimento e per PEC, con piena valenza legale ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 6 CAD. La PA non può chiedere al candidato la produzione di documenti già in suo possesso o ottenibili presso altre amministrazioni: vale anche qui il principio della esclusiva autocertificazione fra cittadino e PA. Il quadro complessivo riduce tempi, costi e adempimenti, spostando il presidio della veridicità sui controlli ex post.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Domanda telematica via SPID
Caso 2: Caso 2 — Decadenza per dichiarazione mendace
Domande frequenti
Devo autenticare la firma sulla domanda di concorso?
No. La firma in calce alla domanda non richiede autentica. È sufficiente sottoscriverla in presenza del dipendente addetto oppure trasmetterla allegando copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38.
Posso autocertificare il titolo di studio nella domanda?
Sì. I titoli di studio rientrano fra le situazioni autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46. Non si possono allegare certificati cartacei rilasciati da università o enti scolastici, in base al divieto dell'articolo 40, comma 1.
Cosa rischio se dichiaro il falso nella domanda di concorso?
La decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell'articolo 75, e la responsabilità penale per falsità in atto pubblico secondo l'articolo 76. L'amministrazione effettua controlli a campione presso le PA certificanti.
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