- Stabilisce l'equipollenza fra documento di identita e documenti di riconoscimento elencati.
- Equipollenti alla carta d'identita: passaporto, patente, libretto di pensione, porto d'armi.
- Le tessere di riconoscimento sono valide se munite di fotografia e timbro o segnatura.
- Le tessere devono essere rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
- Nei documenti d'identita non e obbligatoria l'indicazione dello stato civile.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.P.R. 445/2000 — (L-R) Documenti di identità e di riconoscimento
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Commento
Una norma di semplificazione
L'articolo 35 stabilisce un principio cardine del sistema dei documenti personali: tutte le volte in cui il T.U. o altra norma richiede un documento di identita, esso puo sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. La regola amplia l'accesso ai servizi e ai procedimenti che richiedono identificazione, riducendo i casi di rifiuto per mancata esibizione della carta d'identita in senso stretto.
Elenco delle equipollenze
Il comma 2 fornisce un elenco esemplificativo dei documenti equipollenti alla carta d'identita: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi. L'elenco non e tassativo: vi rientrano anche le tessere di riconoscimento purche munite di fotografia, timbro o altra segnatura equivalente, e rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Requisiti delle tessere di riconoscimento
Per le tessere di riconoscimento la norma richiede tre requisiti cumulativi: fotografia del titolare; timbro o altra segnatura equivalente; rilascio da parte di un'amministrazione dello Stato. La precisazione e importante: tessere private (es. tessera azienda, club sportivo) non sono equipollenti, mentre lo sono le tessere di riconoscimento di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Forze Armate, dipendenti ministeriali.
Indicazione dello stato civile
Il comma 3 fissa una regola di tutela della privacy: nei documenti d'identita e di riconoscimento non e necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. La norma evita la divulgazione automatica di un dato sensibile (stato civile) ad ogni esibizione del documento. Il cittadino puo comunque chiedere l'indicazione se lo ritiene utile.
Effetti pratici per il cittadino
Per il cittadino l'articolo 35 e norma di grande utilita: la patente o il passaporto possono essere usati al posto della carta d'identita per pratiche amministrative, bancarie e contrattuali, senza necessita di esibire entrambe. La regola opera anche per la riscossione presso uffici postali, per l'accesso a servizi assistenziali e per ogni adempimento che richieda riconoscimento del titolare.
Profili pratici e contestazioni
Talvolta operatori privati o pubblici tentano di rifiutare documenti equipollenti, esigendo solo la carta d'identita. La pretesa e illegittima: l'articolo 35 si applica ad ogni richiesta di documento di identita, salvo norme speciali che richiedano espressamente carta d'identita o passaporto (es. espatrio, ingresso in altri Stati). In caso di rifiuto, il cittadino puo richiamare la norma e, se persiste l'inerzia, presentare segnalazione al difensore civico o all'organo di vigilanza competente.
Con l'introduzione di SPID, CIE digitale e eIDAS, l'identificazione del cittadino puo avvenire anche attraverso strumenti digitali. Il CAD (art. 64) e le norme attuative riconoscono valore equivalente all'identificazione digitale forte. La logica dell'articolo 35, che ammette equipollenze fra documenti analogici, trova oggi proiezione naturale nel mondo digitale: l'accesso autenticato con SPID o CIE equivale a esibizione del documento. La transizione amplia le possibilita per il cittadino e accelera l'efficienza dei procedimenti.
Casi pratici
Caso 1: Rifiuto bancario di patente come documento
Caso 2: Tessera dipendente comunale
Domande frequenti
La patente puo sostituire la carta d'identita?
Si. Ai sensi dell'articolo 35 comma 2, la patente di guida e equipollente alla carta d'identita per identificazione presso pubbliche amministrazioni, banche, uffici postali e tutti i soggetti che richiedono un documento di identita, salvo norme speciali che esigano espressamente la carta d'identita o il passaporto.
Una tessera aziendale puo essere usata come documento di identita?
No, se rilasciata da un soggetto privato. L'articolo 35 considera equipollenti solo le tessere rilasciate da un'amministrazione dello Stato (Polizia, Carabinieri, ministeri, ecc.), munite di fotografia, timbro o altra segnatura equivalente.
Lo stato civile deve essere riportato sulla carta d'identita?
No. L'articolo 35 comma 3 prevede che lo stato civile non sia obbligatoriamente indicato sui documenti d'identita, salvo specifica istanza del richiedente. La norma tutela la privacy evitando la divulgazione automatica di un dato sensibile ad ogni esibizione del documento.
Vedi anche