← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2753 c.c. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti

In vigore dal 19/04/1942

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In sintesi

  • I crediti degli enti previdenziali per mancato versamento dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro.
  • Il privilegio si applica ai contributi dovuti a qualsiasi istituto, ente o fondo speciale che gestisca forme obbligatorie di assicurazione IVS, compresi i fondi sostitutivi o integrativi.
  • Rientrano nel privilegio anche i contributi destinati agli enti sostitutivi o integrativi del sistema IVS obbligatorio.

Commento all'art. 2753 c.c., Contributi IVS e privilegio del datore di lavoro

L'art. 2753 c.c. attribuisce privilegio generale sui mobili del datore di lavoro ai crediti nascenti dal mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS). Si tratta di una delle norme cardine del sistema di tutela della previdenza obbligatoria nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali.

Soggetti beneficiari

Il privilegio spetta ai crediti di istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria IVS. Il principale beneficiario è l'INPS, ma la norma si estende anche ai fondi sostitutivi (es. fondi pensione di categorie particolari che sostituiscono il regime INPS) e agli enti integrativi riconosciuti dalla legge come gestori di assicurazione obbligatoria.

Natura del credito privilegiato

I crediti privilegiati sono quelli derivanti dal mancato versamento dei contributi, ovvero omissioni contributive accertate. Non è necessario che siano iscritti a ruolo: il privilegio nasce con la maturazione del credito. L'art. 2778 c.c. stabilisce l'ordine di preferenza di questi crediti rispetto agli altri privilegi generali sui mobili.

Rilevanza nelle procedure concorsuali

Nelle procedure di insolvenza disciplinate dal D.Lgs. 14/2019 (CCII), i crediti IVS privilegiati devono essere soddisfatti integralmente o nei limiti del realizzo prima dei crediti chirografari. Il CCII ha introdotto specifiche regole per il trattamento dei crediti contributivi nel concordato preventivo, escludendo in linea di principio la falcidia dei crediti privilegiati salvo specifica dimostrazione del realizzo atteso.

Domande frequenti

Quali contributi rientrano nel privilegio dell'art. 2753 c.c.?

I contributi per le assicurazioni obbligatorie IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) dovuti a INPS e agli enti o fondi che gestiscono forme sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria.

Il privilegio si applica solo ai contributi INPS?

No, si estende a tutti gli istituti, enti e fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono assicurazioni obbligatorie IVS.

È necessario che i contributi omessi siano iscritti a ruolo per far valere il privilegio?

No, il privilegio nasce con la maturazione del credito contributivo, indipendentemente dall'iscrizione a ruolo.

Come viene trattato il credito INPS per contributi omessi nel concordato preventivo?

Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) richiede in linea di principio il pagamento integrale dei crediti privilegiati (come quelli IVS) o nei limiti del valore di realizzo, escludendo la falcidia salvo dimostrazione specifica.

L'art. 2753 c.c. riguarda anche i contributi per cassa integrazione o disoccupazione?

No, queste forme di tutela rientrano nell'art. 2754 c.c. che copre le assicurazioni diverse da IVS; l'art. 2753 c.c. è specifico per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.