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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2750 c.c. Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

In vigore dal 19/04/1942

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.

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In sintesi

  • I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.
  • Stessa disciplina si applica ai privilegi sull'aeromobile e sulle relative cose caricate.
  • Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme del capo sui privilegi del codice civile, salvo diversa disposizione speciale.
  • La norma funge da raccordo tra il sistema civilistico dei privilegi e la disciplina settoriale marittima, aeronautica e delle leggi speciali.

Commento all'art. 2750 c.c. — Privilegi marittimi, aeronautici e da leggi speciali

L'art. 2750 c.c. assolve una funzione di rinvio e raccordo sistematico: da un lato rinvia al codice della navigazione per i privilegi marittimi e aeronautici, dall'altro estende le norme del capo IV (artt. 2745-2783 c.c.) ai privilegi stabiliti da leggi speciali, salvo che queste dispongano diversamente.

Privilegi marittimi e aeronautici

Il codice della navigazione (artt. 552 ss. cod. nav. per la navigazione marittima e artt. 1021 ss. per quella aerea) disciplina autonomamente l'ordine, il contenuto e le modalità di esercizio dei privilegi su nave, nolo e cose caricate. Questi privilegi hanno natura reale e seguono il bene anche in caso di trasferimento, caratteristica che li distingue in parte dal regime ordinario codicistico.

Raccordo con le leggi speciali

La clausola di sussidiarietà del secondo comma è di grande importanza pratica: tutte le volte in cui una legge speciale istituisce un privilegio senza disciplinarne compiutamente l'esercizio, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di grado, efficacia e opponibilità. Così, ad esempio, i privilegi previsti da normative settoriali (ambiente, tributi locali, contribuzioni varie) trovano nella disciplina codicistica la cornice procedimentale. Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha riordinato l'esercizio dei privilegi anche nei procedimenti di composizione della crisi d'impresa, mantenendo fermi i criteri di graduazione stabiliti dal codice civile e dalle leggi speciali richiamate da questo articolo.

Domande frequenti

Dove si trovano le norme sui privilegi marittimi?

Nel codice della navigazione, artt. 552 ss. per la navigazione marittima e artt. 1021 ss. per quella aerea, a cui l'art. 2750 c.c. rinvia espressamente.

I privilegi aeronautici seguono lo stesso regime di quelli marittimi?

Sono entrambi regolati dal codice della navigazione, ma con discipline specifiche per il settore marittimo e per quello aeronautico; il codice civile si applica solo in via sussidiaria.

Cosa succede quando una legge speciale crea un privilegio senza disciplinarne il regime?

Si applicano le norme del capo IV del codice civile (artt. 2745-2783 c.c.) in materia di privilegi, salvo che la legge speciale disponga diversamente.

I privilegi marittimi sono opponibili ai terzi acquirenti della nave?

Sì, i privilegi marittimi hanno in genere natura reale e seguono il bene, ma le modalità di esercizio e la loro durata sono disciplinate dal codice della navigazione.

Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha modificato i privilegi speciali?

Il CCII ha riordinato la loro rilevanza nelle procedure di crisi d'impresa (concordato, liquidazione giudiziale), confermando i criteri di graduazione codicistici e delle leggi speciali.

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Redazione Legge in Chiaro
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