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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 77 T.U.B. – Succursali di banche di Stato terzo.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche di Stato terzo stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.

1-bis. La Banca d’Italia informa dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorita’ di vigilanza degli Stati dell’Unione europea che ospitano succursali della banca di Stato terzo

. L’informazione e’ data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’apertura della procedura ovvero subito dopo.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.”

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In sintesi

  • Poteri dei commissari estesi alle succursali di banche extra-UE (comma 1). In caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche di Stato terzo (extra-UE) stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stessi i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza, garantendo la piena gestione dell'ente locale.
  • Obbligo di informare le autorità UE che ospitano altre succursali (comma 1-bis). La Banca d'Italia comunica l'apertura della procedura alle autorità di vigilanza degli Stati UE che ospitano altre succursali della medesima banca di Stato terzo; l'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura o subito dopo.
  • Applicazione delle norme dell'amministrazione straordinaria ordinaria (comma 2). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione (artt. 70-80 TUB), adattate alla peculiarità della succursale come articolazione locale di una banca estera priva di personalità giuridica autonoma in Italia.
1. Collocazione sistematica e ambito di applicazione dell'art. 77 TUB

L'art. 77 T.U.B. (nel testo vigente dal 30 novembre 2021, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/2034 in materia di vigilanza sulle imprese di investimento) disciplina l'amministrazione straordinaria delle succursali italiane di banche aventi sede in uno Stato terzo (Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). Si tratta di un regime speciale che adatta le norme generali sull'amministrazione straordinaria bancaria (artt. 70-76 TUB) alla particolarità giuridica delle succursali: esse non sono soggetti di diritto autonomi (non hanno personalità giuridica distinta dalla casa madre), ma sono articolazioni organizzative di una banca estera operanti in Italia, autorizzate ai sensi degli artt. 14 e 15 TUB e sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia per le attività svolte nel territorio italiano.

La necessità di un regime specifico per le succursali di banche extra-UE discende da questa peculiarità strutturale: in caso di crisi della banca madre estera, i normali meccanismi dell'amministrazione straordinaria italiana (scioglimento degli organi ex art. 70 TUB, nomina di commissari che si insediano prendendo in consegna "l'azienda" ex art. 73 TUB) non si applicano automaticamente, perché gli organi da sciogliere e l'azienda da gestire appartengono alla banca madre estera, non alla succursale italiana. L'art. 77 TUB risolve questa difficoltà con una norma di adattamento: i commissari e il comitato di sorveglianza nominati per la succursale italiana assumono i poteri non degli organi disciolti della succursale (che non esistono come tali, essendo la succursale priva di organi propri), ma degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza nella misura in cui questi si proiettano sull'attività italiana della succursale.

2. I poteri dei commissari nella procedura della succursale (comma 1)

Il comma 1 stabilisce che, in caso di amministrazione straordinaria di una succursale italiana di una banca di Stato terzo, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza "assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza". Questa formulazione è tecnicamente precisa: i commissari non assumono i poteri degli organi disciolti della casa madre estera (che restano in carica e operano per le attività della banca nei suoi altri mercati), ma i poteri che quegli organi esercitano specificamente nei confronti della succursale italiana. In pratica, i commissari: (a) gestiscono l'attività della succursale italiana come se fossero il consiglio di amministrazione della casa madre che si rivolge alla filiale italiana; (b) decidono sulle operazioni bancarie attive e passive della succursale; (c) esercitano poteri rappresentativi nei confronti di terzi (creditori, debitori, autorità italiane) per le obbligazioni e i rapporti giuridici facenti capo alla succursale italiana; (d) eseguono atti di straordinaria amministrazione previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione della Banca d'Italia, nei limiti dell'art. 72, c. 4 TUB.

Il perimetro dei poteri è limitato "nei confronti delle succursali stesse": i commissari italiani non acquisiscono quindi alcuna autorità sulla casa madre estera né sulle sue attività in altri Paesi. La limitazione ha rilievo pratico nei casi in cui la banca madre estera sia oggetto di una procedura di insolvenza o di risoluzione nel Paese di origine: in questo scenario, la procedura italiana ex art. 77 TUB coesiste con la procedura estera sull'ente madre, e i commissari italiani devono coordinare la loro attività con gli organi della procedura estera per quanto riguarda i diritti e le obbligazioni transfrontaliere.

3. L'obbligo di informazione alle autorità di vigilanza UE (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. 182/2021 in recepimento della direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II, seconda direttiva bancaria di risoluzione) e in linea con il regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR, regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico), impone alla Banca d'Italia di informare "le autorità di vigilanza degli Stati dell'Unione europea che ospitano succursali della banca di Stato terzo" dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria italiana. L'obbligo si estende a tutti gli Stati UE (non solo a quelli dell'eurozona o del Single Supervisory Mechanism), e riflette l'esigenza di coordinamento informativo nel mercato unico europeo dei servizi bancari.

L'informazione deve essere fornita "con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo": la formula è deliberatamente elastica, per consentire alla Banca d'Italia di agire con la massima celerità nelle situazioni di crisi urgente. Il pre-avviso alle altre autorità UE serve a evitare che l'apertura della procedura italiana colga di sorpresa le autorità di vigilanza dei Paesi in cui operano altre succursali della medesima banca extra-UE, consentendo loro di adottare coordinatamente misure di gestione della crisi o, se del caso, di informare tempestivamente i depositanti e i clienti della banca nelle rispettive giurisdizioni. In prospettiva sistemica, il comma 1-bis riflette il principio del coordinamento tra le procedure di gestione delle crisi bancarie transfrontaliere sancito dalla BRRD II e dai lavori del Financial Stability Board (FSB) sulle "systemically important financial institutions" (SIFI) cross-border.

4. Applicazione adattata delle norme dell'amministrazione straordinaria (comma 2)

Il comma 2 dispone che "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione" (artt. 70-80 TUB). Il rinvio condizionato alla compatibilità è necessario per adattare norme pensate per banche con personalità giuridica piena a una succursale priva di personalità giuridica autonoma. Le principali questioni di adattamento riguardano:

(a) Scioglimento degli organi (art. 70 TUB): non si applica nel senso di sciogliere gli organi della succursale (che non ne ha di propri), ma nel senso di sospendere i poteri della casa madre sulla succursale italiana, sostituiti dall'art. 77 con i poteri dei commissari.

(b) Adempimenti iniziali (art. 73 TUB): il processo verbale di consegna ha per oggetto l'insieme dei beni, dei rapporti e delle posizioni della succursale italiana, non "l'azienda bancaria" nel senso proprio; le controparti della consegna sono i rappresentanti locali della succursale (responsabile di succursale o equivalente), non gli organi disciolti di una banca italiana.

(c) Sospensione dei pagamenti (art. 74 TUB): applicabile se ne sussistono i presupposti, ma con l'ulteriore coordinamento con le autorità della casa madre estera per evitare effetti perturbatori cross-border sulle operazioni interbancarie internazionali.

(d) Adempimenti finali e bilancio (art. 75 TUB): il bilancio della procedura riguarda solo la succursale italiana; il periodo d'imposta unico per l'intera durata della procedura si applica ai fini delle imposte dovute in Italia sull'attività della succursale.

Il coordinamento tra la procedura italiana e la procedura eventualmente in corso nel Paese di origine della banca madre è regolato dai principi generali del diritto internazionale privato e dagli accordi di cooperazione tra autorità di vigilanza ex art. 14 TUB e Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 1).

5. Raccordo con il regime delle succursali di banche UE (artt. 14-15 TUB e art. 79 TUB)

L'art. 77 TUB si occupa esclusivamente delle succursali di banche di Stato terzo (extra-UE). Le succursali di banche comunitarie (UE) sono soggette a un regime diverso: ai sensi del principio di mutuo riconoscimento (passaporto europeo), la vigilanza prudenziale delle banche UE spetta principalmente all'autorità del Paese di origine, e i poteri di intervento della Banca d'Italia sono limitati alle disposizioni dell'art. 79 TUB (misure provvisorie in caso di violazioni urgenti) e alle misure di vigilanza sull'attività di servizi in Italia. In caso di crisi di una banca UE, si applica il meccanismo di risoluzione unico (SRMR) o, per le banche non significative, le procedure nazionali del Paese di origine coordinate con i meccanismi BRRD II, non la procedura italiana di amministrazione straordinaria ex art. 77 TUB.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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