Art. 2473 c.c. Denominazione sociale
In vigore
L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione […] (2) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
In sintesi
Il recesso del socio di S.r.l.: cause, procedimento e rimborso
L'art. 2473 c.c., introdotto dalla riforma organica del diritto societario (D.Lgs. 6/2003), disciplina in modo articolato il diritto di recesso del socio di S.r.l., strumento fondamentale di tutela del socio di minoranza nelle società a responsabilità limitata.
Fonti del diritto di recesso
Il sistema dell'art. 2473 c.c. è a doppio binario: da un lato le cause legali inderogabili di recesso, dall'altro le cause convenzionali liberamente disciplinate dall'atto costitutivo. Le cause legali, che non possono essere eliminate dallo statuto, comprendono il dissenso rispetto a: cambiamento dell'oggetto o del tipo societario, fusione o scissione, revoca dello stato di liquidazione, eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, operazioni che comportano modificazione sostanziale dell'oggetto o rilevante modifica dei diritti dei soci ex art. 2468, quarto comma. L'atto costitutivo può ampliare questa lista aggiungendo ulteriori cause di recesso o eliminando alcune di quelle che la legge qualifica come disponibili.
Recesso nelle società a tempo indeterminato
Per le S.r.l. costituite a tempo indeterminato, il recesso è sempre ammesso: il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso minimo di 180 giorni (elevabile statutariamente fino a un anno, ma non oltre). Si tratta di una norma imperativa posta a tutela del principio per cui nessuno può essere vincolato a tempo indeterminato contro la propria volontà.
Criteri di rimborso: il valore di mercato
La novità più significativa rispetto alla previgente disciplina è il criterio del valore di mercato: la partecipazione viene rimborsata in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, interviene un esperto nominato dal tribunale che redige una relazione giurata. Il metodo recide il legame con il valore nominale o contabile, assicurando al recedente una liquidazione economicamente equa.
Procedimento di rimborso e scioglimento
Il rimborso va eseguito entro 180 giorni: prima si tenta l'acquisto da parte degli altri soci (proporzionalmente) o di un terzo concordato; in subordine si attinge alle riserve disponibili; in ultima istanza si riduce il capitale sociale con applicazione dell'art. 2482 c.c. Se nemmeno la riduzione del capitale consente il rimborso, la società viene posta in liquidazione. Questa extrema ratio garantisce al socio recedente un diritto sostanziale di uscita, non solo formale.
Domande frequenti
In quali casi il socio di S.r.l. ha sempre diritto di recedere, anche se lo statuto non lo prevede?
Il recesso è sempre ammesso in caso di cambiamento dell'oggetto o del tipo societario, fusione, scissione, revoca dello stato di liquidazione, eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto e modificazioni rilevanti dei diritti dei soci. Nelle S.r.l. a tempo indeterminato il recesso è sempre possibile con preavviso di almeno 180 giorni.
Come si calcola il valore di rimborso della quota in caso di recesso?
La partecipazione viene rimborsata in proporzione al patrimonio sociale, calcolato al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Se le parti non concordano, il valore è determinato da un esperto nominato dal tribunale con relazione giurata.
Entro quanto tempo la S.r.l. deve rimborsare il socio che recede?
Entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Il rimborso può avvenire tramite acquisto degli altri soci, acquisto da parte di un terzo concordato, utilizzo di riserve disponibili o riduzione del capitale sociale.
Cosa succede se la S.r.l. non riesce a rimborsare il socio receduto?
Se nemmeno la riduzione del capitale consente il rimborso (perché non compatibile con l'art. 2482 c.c.), la società viene posta obbligatoriamente in liquidazione. Questo garantisce al socio un diritto di uscita sostanziale, non solo nominale.
Il recesso già esercitato può diventare inefficace?
Sì. Il recesso non può essere esercitato, o se esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittimava oppure delibera lo scioglimento della società. In questi casi il socio non ha più diritto al rimborso secondo la disciplina del recesso.