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Art. 2451 c.c. Organi sociali durante la liquidazione
In vigore
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d’interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'articolo 2451 c.c. svolge una funzione di raccordo sistematico tra il diritto societario comune e le discipline speciali che regolano le società per azioni cui lo Stato riconosce un rilievo strategico o di interesse nazionale. Tali enti, storicamente le grandi partecipate pubbliche nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti, sono stati spesso dotati di statuti derogatori rispetto alle regole ordinarie, giustificati dall'esigenza di mantenere un presidio pubblico su attività essenziali. La norma evita la creazione di un regime giuridico completamente separato, sancendo che il codice civile continua a costituire la cornice di riferimento e che le deroghe speciali hanno carattere eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente.
Analisi
La disposizione opera mediante una clausola di compatibilità: le norme codicistiche si applicano «compatibilmente» con le leggi speciali. Questo criterio impone un giudizio caso per caso sull'interferenza tra la norma ordinaria e quella speciale: se la legge speciale disciplina compiutamente una materia (ad es. la nomina degli amministratori), la norma codicistica è esclusa; se la legge speciale tace, si applica il codice. Le materie espressamente enunciate come suscettibili di deroga speciale sono quattro: (a) gestione sociale, intesa come le modalità di direzione e controllo dell'impresa; (b) trasferibilità delle azioni, con possibili limitazioni o prelazioni legali; (c) diritto di voto, con eventuali meccanismi di voto plurimo o di limitazione del voto in capo a determinati soci; (d) nomina di amministratori, sindaci e dirigenti, con possibile riserva a favore dello Stato o di altri enti. L'elencazione non è tassativa ma indica i profili tipicamente oggetto di regolazione speciale.
Quando si applica
L'art. 2451 c.c. si applica alle società per azioni qualificate come «di interesse nazionale» da una legge o da un atto normativo di rango primario. La qualificazione non discende automaticamente dalla partecipazione pubblica ma richiede un riconoscimento espresso. Nel contesto contemporaneo, la categoria si sovrappone in parte a quella delle «società a partecipazione pubblica» ex D.Lgs. 175/2016 e delle imprese soggette alla normativa golden power (D.L. 21/2012 e successive modifiche), che attribuisce allo Stato poteri di veto sulle operazioni straordinarie in settori strategici. Per le società non qualificate di interesse nazionale, anche se partecipate da enti pubblici, si applica il solo regime ordinario.
Connessioni
L'art. 2451 c.c. si collega all'art. 2449 c.c. (nomina di amministratori e sindaci da parte di enti pubblici) e all'art. 2346 c.c. (categorie di azioni). Sul piano delle leggi speciali, rilevano il D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico società pubbliche), il D.L. 21/2012 (golden power), la L. 287/1990 (antitrust) per i profili concorrenziali. L'art. 2451 è stato storicamente invocato per le c.d. azioni speciali dello Stato (golden share), poi dichiarate incompatibili con il diritto europeo dalla Corte di Giustizia per violazione della libera circolazione dei capitali (sentenza C-58/99 e successive). Attualmente il golden power, basato su poteri amministrativi e non su diritti azionari, costituisce lo strumento compatibile con il diritto UE per la protezione degli interessi strategici nazionali.
Domande frequenti
Cosa si intende per società per azioni di interesse nazionale?
Si tratta di s.p.a. espressamente qualificate come tali da una legge o norma primaria in ragione dell'attività svolta in settori strategici (energia, telecomunicazioni, trasporti, difesa). La qualificazione non dipende dalla sola partecipazione pubblica ma richiede un riconoscimento normativo.
Le norme del codice civile si applicano integralmente alle s.p.a. di interesse nazionale?
Solo in quanto compatibili con le leggi speciali. L'art. 2451 c.c. stabilisce che le norme codicistiche valgono come regime residuale: dove la legge speciale deroga, prevale quest'ultima; dove tace, si applica il codice.
In quali materie le leggi speciali possono derogare al codice civile?
L'art. 2451 c.c. menziona esplicitamente: gestione sociale, trasferibilità delle azioni, diritto di voto, nomina di amministratori, sindaci e dirigenti. L'elencazione non è esaustiva e le deroghe possono riguardare altri profili, purché giustificate dalla legge speciale.
Il golden power è collegato all'art. 2451 c.c.?
Indirettamente. L'art. 2451 c.c. è il fondamento codicistico storico delle discipline speciali sulle società strategiche. Il golden power (D.L. 21/2012) è invece uno strumento amministrativo distinto, compatibile con il diritto europeo, che attribuisce allo Stato poteri di veto su operazioni straordinarie senza incidere sulla struttura azionaria.
La clausola di compatibilità dell'art. 2451 c.c. si applica anche alle s.r.l. di interesse nazionale?
No. L'art. 2451 c.c. si riferisce espressamente alle società per azioni. Per le s.r.l. a partecipazione pubblica si applica il D.Lgs. 175/2016, che prevede una disciplina autonoma con deroghe al codice civile espressamente indicate.