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Art. 2390 c.c. Divieto di concorrenza
In vigore
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell’assemblea (1). Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2390 c.c. tutela la fedeltà e l'esclusività dell'impegno gestorio dell'amministratore verso la società che lo ha nominato, prevenendo situazioni in cui il consigliere potrebbe privilegiare interessi propri o di terzi a scapito di quelli sociali. Il divieto di concorrenza mira a evitare che chi detiene informazioni riservate sull'organizzazione, la clientela e le strategie aziendali possa sfruttarle a vantaggio di un'impresa rivale. La ratio è dunque quella di preservare l'integrità del mandato gestorio e il patrimonio informativo della società, analogamente a quanto il codice prevede per i soci di società di persone (art. 2301 c.c.) e per i dipendenti (art. 2105 c.c.).
Analisi
Il divieto si articola su tre fattispecie distinte: assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti (es. socio accomandatario di una s.a.s. o socio di s.n.c.); esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi (imprenditore individuale o agente di una concorrente); essere amministratore, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche in società concorrenti. La nozione di «attività concorrente» va intesa in senso funzionale: coincide con l'attività svolta dalla società che ha nominato l'amministratore, valutata sia con riferimento all'oggetto sociale sia all'attività effettivamente esercitata. L'assemblea può autorizzare specificamente la deroga: l'autorizzazione deve essere espressa e riguardare una situazione determinata, non costituire una delega in bianco. Le conseguenze della violazione sono due e cumulabili: la revoca dell'amministratore dall'ufficio (anche senza giusta causa, salvo il risarcimento ex art. 2383) e l'obbligo di risarcire i danni causati alla società.
Quando si applica
Il divieto opera per tutta la durata del mandato gestorio e cessa con la cessazione dalla carica. Non si estende automaticamente al periodo successivo alla revoca o alle dimissioni, salvo patto di non concorrenza post-contrattuale separatamente pattuito. La norma si applica sia agli amministratori esecutivi (AD, consiglieri delegati) sia ai consiglieri non esecutivi, senza distinzioni. Nella valutazione della concorrenza rileva il momento dell'assunzione dell'incarico vietato, non necessariamente quello in cui il danno si manifesta.
Connessioni
L'art. 2390 si raccorda con l'art. 2301 c.c. (divieto di concorrenza per i soci di società di persone), l'art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato), l'art. 2383 c.c. (revoca degli amministratori), l'art. 2391 c.c. (conflitto di interessi) e l'art. 2392 c.c. (responsabilità degli amministratori). Per le società quotate, le situazioni di incompatibilità sono ulteriormente disciplinate da regole di corporate governance e dalle norme Consob in materia di operazioni con parti correlate.
Domande frequenti
Un amministratore di SpA può fare l'imprenditore individuale in un settore concorrente?
No, salvo autorizzazione dell'assemblea. L'art. 2390 vieta espressamente di esercitare un'attività concorrente per conto proprio. La violazione comporta la revocabilità dall'incarico e l'obbligo di risarcire i danni.
Cosa rischia un amministratore che viola il divieto di concorrenza?
Rischia la revoca dall'ufficio di amministratore e l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla società. Le due sanzioni sono cumulabili e possono essere fatte valere dalla società tramite azione legale.
L'assemblea può autorizzare un amministratore a ricoprire cariche in una società concorrente?
Sì. L'art. 2390 prevede che l'assemblea possa rilasciare una specifica autorizzazione. L'autorizzazione deve essere espressa e riferirsi a una situazione determinata, non può essere generica.
Il divieto di concorrenza vale anche dopo la cessazione dalla carica?
No, non automaticamente. Il divieto di concorrenza ex art. 2390 cessa con la fine del mandato gestorio. Un eventuale obbligo post-incarico deve essere pattuito separatamente con un patto di non concorrenza.
Il divieto si applica anche agli amministratori non esecutivi?
Sì. La norma non distingue tra amministratori esecutivi e non esecutivi: il divieto di concorrenza si applica a tutti i componenti del CdA, indipendentemente dall'attribuzione di deleghe operative.