Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Ultimo aggiornamento:
Art. 2253 c.c. Conferimenti
In vigore
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se mancano tali determinazioni, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Il conferimento è l'obbligazione fondamentale del socio verso la compagine sociale.
L'obbligo di conferimento: contenuto e natura
L'articolo 2253 c.c. pone a carico di ciascun socio l'obbligo di eseguire i conferimenti stabiliti nel contratto sociale. Questo obbligo è la prestazione principale del socio verso la società: è la contropartita della partecipazione agli utili e all'attività comune. I conferimenti possono consistere in denaro, beni in natura (immobili, macchinari, crediti, aziende) o opere e servizi (prestazioni intellettuali o manuali del socio). Nelle società semplici, non vi sono limitazioni al tipo di conferimento ammesso; nelle società di capitali, invece, le norme sono più stringenti (art. 2342 c.c. per la s.p.a.: non sono ammessi conferimenti d'opera).
La presunzione di parti uguali
In mancanza di determinazione contrattuale dell'oggetto del conferimento, l'art. 2253 introduce una presunzione: i soci sono tenuti a conferire, in parti uguali, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Questa presunzione opera come norma suppletiva e garantisce che la società possa comunque disporre dei mezzi necessari per iniziare l'attività. La presunzione di parti uguali vale anche per la ripartizione delle perdite (art. 2263 c.c.) in assenza di clausola contrattuale. La determinazione dell'importo «necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale» implica una valutazione concreta dell'attività programmata e dei costi iniziali stimati.
Inadempimento dell'obbligo di conferimento
Il socio che non esegue il conferimento dovuto è inadempiente verso la società e risponde ex art. 1453 c.c. per risoluzione del contratto (recesso o esclusione del socio inadempiente) e per risarcimento del danno. Nelle società semplici, il socio moroso può essere escluso ai sensi dell'art. 2286 c.c. («giusta causa di esclusione»). Nelle s.n.c., la mancata esecuzione del conferimento può impedire l'iscrizione della società nel Registro Imprese. Nelle s.p.a. e s.r.l. la disciplina è più articolata: artt. 2344 c.c. (mora del socio s.p.a.) e art. 2466 c.c. (mora del socio s.r.l.), con possibilità di vendita forzata della quota del socio moroso.
Connessioni con altre norme
L'art. 2253 va letto con l'art. 2247 c.c. (conferimento come elemento della definizione di società), con l'art. 2254 c.c. (conferimento di beni specifici) e con l'art. 2286 c.c. (esclusione del socio). Per le s.p.a. e s.r.l. la disciplina speciale degli artt. 2342-2344 e 2464-2466 c.c. si applica in luogo di quella generale.
Domande frequenti
Cosa succede se un socio non esegue il conferimento dovuto?
Il socio è inadempiente e risponde ai sensi dell'art. 1453 c.c. Gli altri soci possono: (a) agire per l'adempimento coattivo; (b) escludere il socio moroso per giusta causa ex art. 2286 c.c. nelle società semplici e s.n.c.; (c) nelle s.p.a. e s.r.l., attivare la procedura di vendita della quota del moroso (artt. 2344, 2466 c.c.).
In assenza di accordo, in quale proporzione devono conferire i soci?
In parti uguali, per l'importo necessario al conseguimento dell'oggetto sociale. L'art. 2253 stabilisce questa presunzione come norma suppletiva: in mancanza di diversa previsione contrattuale, si considera che i soci abbiano concordato conferimenti uguali.
Si possono conferire in una s.s. anche prestazioni lavorative?
Sì. Nelle società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) è ammesso il conferimento d'opera: il socio si obbliga a prestare la propria attività intellettuale o manuale a favore della società. Questo tipo di conferimento non è ammesso nelle s.p.a. (art. 2342 c.c.) per garantire l'integrità del capitale azionario.
Come si valuta il conferimento in natura nella s.s.?
Nelle società semplici non vi è un obbligo legale di perizia di stima (a differenza delle s.p.a. ex art. 2343 c.c.). Le parti valutano liberamente i conferimenti in natura nel contratto sociale. Eventuali controversie sulla valutazione sono risolte dal giudice che applica i criteri di equità e di mercato.