Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Dal 2016 non basta più una lettera per dimettersi: le dimissioni vanno date online: le dimissioni telematiche si presentano dal portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro (l’area che ha sostituito ClicLavoro), con una procedura pensata per combattere le “dimissioni in bianco”. Conoscere come funziona — e i 7 giorni per ripensarci — è essenziale per non sbagliare l’uscita. Ecco la guida completa, con i casi esclusi e le dimissioni per giusta causa.

Perché le dimissioni telematiche

L’art. 26 del d.lgs. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di dimissioni telematiche per contrastare la piaga delle dimissioni in bianco: moduli firmati in bianco all’assunzione e utilizzati poi dal datore per far risultare un’uscita “volontaria”. Oggi le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo se rese con la procedura online; le dimissioni cartacee sono inefficaci.

Come funziona la procedura

Le dimissioni si trasmettono con un modulo telematico sul portale del Ministero del Lavoro (oggi integrato nei servizi online), tramite SPID o CIE, direttamente dal lavoratore oppure tramite un soggetto abilitato: patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro. Il modulo, con data certa, viene reso disponibile al datore di lavoro e all’Ispettorato del lavoro.

La revoca entro 7 giorni

Profilo Regola
Termine di revoca Entro 7 giorni dalla data di trasmissione
Modalità Stessa procedura telematica
Effetto Le dimissioni si considerano come non avvenute

Il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione, con le stesse modalità telematiche (art. 26, comma 2): è un ripensamento garantito che annulla l’uscita. Durante questo periodo il rapporto prosegue regolarmente.

I casi esclusi

La procedura telematica non si applica in alcune ipotesi:

Le dimissioni per giusta causa

Se il lavoratore si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) — ad esempio mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento grave, mobbing — pur usando la procedura telematica ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore e, ricorrendone i requisiti, alla NASpI, perché la giusta causa rende l’uscita “involontaria”. È però fondamentale documentare i motivi: si veda la guida sulla NASpI.

Dimissioni e assenza ingiustificata

Una novità rilevante riguarda l’assenza ingiustificata prolungata: oltre il termine previsto dal CCNL (o, in mancanza, oltre un certo numero di giorni), il rapporto può intendersi risolto per volontà del lavoratore, con effetti analoghi alle dimissioni. È un meccanismo che impone attenzione: chi si assenta a lungo senza giustificazione rischia di perdere anche la NASpI.

Gli effetti su preavviso e TFR

Le dimissioni “ordinarie” obbligano il lavoratore a rispettare il preavviso previsto dal CCNL: in mancanza, il datore può trattenere la relativa indennità di mancato preavviso. Diverso il caso della giusta causa, dove è il datore a dover corrispondere l’indennità. In ogni caso restano dovuti il TFR (art. 2120 c.c.) e tutte le competenze maturate (ratei di ferie, tredicesima, permessi non goduti). La data di cessazione indicata nel modulo telematico è decisiva per il calcolo del preavviso e per la decorrenza dei termini della eventuale NASpI.

Spunti pratici

Cosa fare:

Errori da evitare:

Esempio pratico

Tizio trasmette le dimissioni col modulo telematico via SPID. Due giorni dopo cambia idea: le revoca con la stessa procedura entro i 7 giorni (art. 26, comma 2) e le dimissioni si considerano come mai avvenute. Caio, invece, si dimette per mancato pagamento di tre mensilità (giusta causa, art. 2119 c.c.): pur usando la procedura online, ha diritto all’indennità di mancato preavviso e, avendone i requisiti, alla NASpI.

Domande frequenti

Come ci si dimette oggi?

Solo con la procedura telematica: modulo online sul portale del Ministero del Lavoro tramite SPID/CIE, direttamente o tramite un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente). Le dimissioni cartacee sono inefficaci (art. 26, d.lgs. 151/2015).

Posso revocare le dimissioni?

Sì, entro 7 giorni dalla data di trasmissione, con la stessa procedura telematica (art. 26, comma 2). In tal caso le dimissioni si considerano come non avvenute e il rapporto prosegue.

Quando non serve la procedura online?

Nel lavoro domestico, nelle dimissioni rese in sede protetta di conciliazione e per le lavoratrici madri/padri nel periodo tutelato, dove vale la convalida all'Ispettorato (art. 55, d.lgs. 151/2001).

Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI?

Sì: la giusta causa (art. 2119 c.c.) rende l'uscita involontaria, dando diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e, con i requisiti, alla NASpI. Occorre però documentare i motivi.

Cosa succede se mi assento a lungo senza giustificazione?

Oltre il termine previsto dal CCNL il rapporto può intendersi risolto per volontà del lavoratore, con effetti simili alle dimissioni, con il rischio di perdere anche la NASpI.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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