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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo che ritieni ingiusto: non sei senza difese. L’opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un vero processo in cui si discute il merito del credito. Ma i tempi sono stretti e le mosse vanno calibrate. Ecco come funziona, dal lato di chi si difende.

Cos’è l’opposizione

L’opposizione è il rimedio con cui il debitore ingiunto contesta il decreto e provoca l’apertura di un giudizio ordinario di cognizione (art. 645 c.p.c.). Non è un “appello”: è il processo in cui, per la prima volta in contraddittorio, si discute se il credito esiste davvero.

Il termine: 40 giorni

L’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto (termine ridotto o ampliato in casi particolari), con atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. Scaduto il termine senza opposizione, il decreto diventa definitivamente esecutivo (art. 647) e non è più contestabile nel merito.

L’inversione (sostanziale) delle parti

Ruolo processuale Chi è Ruolo sostanziale
Opponente (formale attore) Il debitore ingiunto Convenuto sostanziale
Opposto (formale convenuto) Il creditore ricorrente Attore sostanziale: deve provare il credito

È un punto tecnico ma importante: pur essendo l’opponente a “iniziare” il giudizio, l’onere di provare il credito resta sul creditore (opposto), che è l’attore in senso sostanziale.

La provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione

Durante il giudizio di opposizione:

L’esito

Il giudizio si chiude con sentenza: se l’opposizione è respinta, il decreto è confermato (e diventa titolo definitivo); se è accolta, il decreto è revocato. La sentenza è appellabile secondo le regole ordinarie.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa riceve un decreto ingiuntivo per una fornitura che assume difettosa. Entro 40 giorni propone opposizione con citazione (art. 645), eccependo i vizi e chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione per gravi motivi (art. 649). Nel giudizio sarà il creditore opposto a dover provare il credito; il giudice deciderà con sentenza confermando o revocando il decreto.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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