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Quando si cede un credito, la domanda decisiva è una sola: chi sopporta il rischio che il debitore non paghi? La risposta sta nella distinzione tra cessione pro soluto e pro solvendo, due formule che cambiano radicalmente l’operazione (e il prezzo). Ecco la differenza, con le norme.
Il cuore della distinzione: chi rischia l’insolvenza
| Tipo | Il cedente garantisce | Rischio insolvenza del debitore |
|---|---|---|
| Pro soluto | Solo l’esistenza del credito (nomen verum) | A carico del cessionario |
| Pro solvendo | Anche la solvenza del debitore (nomen bonum) | A carico del cedente |
La cessione pro soluto (art. 1266)
Nella cessione pro soluto, il cedente garantisce soltanto che il credito esiste (nomen verum) al tempo della cessione, se a titolo oneroso (art. 1266 c.c.). Non garantisce che il debitore sia solvibile: se il debitore non paga, è il cessionario a subire la perdita. È la formula tipica quando si vuole trasferire il rischio (es. factoring pro soluto).
La cessione pro solvendo (art. 1267)
Nella cessione pro solvendo, il cedente assume anche la garanzia della solvenza del debitore (nomen bonum): se il debitore ceduto non paga, ne risponde il cedente (art. 1267 c.c.). La garanzia opera però nei limiti di quanto il cedente ha ricevuto, con interessi, spese della cessione e dell’escussione e risarcimento del danno. Inoltre il cessionario deve essersi diligentemente attivato per escutere il debitore.
Come si stabilisce quale sia
La garanzia di solvenza (pro solvendo) non si presume: deve essere espressamente pattuita. In mancanza, la cessione a titolo oneroso è pro soluto con la sola garanzia dell’esistenza del credito (art. 1266). La qualificazione va quindi scritta chiaramente nel contratto.
Riflessi sul prezzo e sul rischio
Le due formule incidono sul prezzo: cedere pro soluto è più “costoso” per il cedente (incassa meno, ma scarica il rischio); pro solvendo gli rende di più, ma resta esposto. È la stessa logica del factoring e dello sconto di crediti.
Spunti pratici
- Scrivi la formula: senza patto espresso, la cessione onerosa è pro soluto (art. 1266).
- Pro soluto = rischio al cessionario; pro solvendo = rischio al cedente.
- Limiti del pro solvendo: il cedente risponde entro quanto ricevuto (art. 1267).
- Valuta prezzo vs rischio: più garanzia = prezzo migliore ma più esposizione.
Esempio pratico
Un’impresa cede un credito di 50.000 euro. Se la cessione è pro soluto, garantisce solo che il credito esiste: se il debitore fallisce, la perdita è del cessionario. Se è pro solvendo, l’impresa risponde dell’insolvenza nei limiti di quanto ha incassato dalla cessione, con interessi e spese (art. 1267).
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