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Pro soluto o pro solvendo è la distinzione che decide chi sopporta il rischio che il debitore non paghi. Nella cessione pro soluto il cedente garantisce solo che il credito esiste; nella pro solvendo garantisce anche che il debitore sia solvibile. Una sola formula sposta il rischio da una parte all’altra.
Il punto della differenza
Quando un credito viene ceduto, resta da capire cosa garantisce il cedente. Il codice distingue due livelli: la garanzia dell’esistenza del credito e la garanzia della solvenza del debitore. È qui che entrano in gioco le espressioni pro soluto e pro solvendo.
Pro soluto: nomen verum (art. 1266)
Nella cessione pro soluto il cedente, se la cessione è a titolo oneroso, garantisce soltanto l’esistenza del credito al tempo della cessione (nomen verum, art. 1266 c.c.). Non risponde se poi il debitore non paga: il rischio d’insolvenza passa al cessionario. È la formula che il cedente preferisce, perché chiude la sua esposizione.
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Pro solvendo: nomen bonum (art. 1267)
Nella cessione pro solvendo il cedente garantisce anche la solvenza del debitore (nomen bonum): se il debitore non paga, ne risponde il cedente. La garanzia di solvenza non è automatica: deve essere espressamente promessa (art. 1267 c.c.). Quando c’è, il cedente risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, oltre interessi, spese della cessione e dell’escussione, ed eventuale risarcimento del danno.
| Profilo | Pro soluto | Pro solvendo |
|---|---|---|
| Cosa garantisce il cedente | Esistenza del credito (art. 1266) | Anche la solvenza (art. 1267) |
| Rischio d’insolvenza | Sul cessionario | Sul cedente |
| Serve patto espresso? | No (è la regola) | Sì, per la solvenza |
| Limite di responsabilità | Esistenza del credito | Quanto ricevuto + accessori |
| Effetto sul prezzo | Sconto maggiore | Sconto minore |
La regola di default
In mancanza di patto, vale la regola dell’art. 1266 c.c.: nella cessione a titolo oneroso il cedente garantisce solo l’esistenza del credito. La cessione, cioè, si presume pro soluto quanto alla solvenza: per ottenere la garanzia di solvibilità il cessionario deve farsela promettere espressamente (art. 1267 c.c.). È un dettaglio decisivo in sede di trattativa.
Spunti pratici
- Metti per iscritto la formula: senza patto espresso la solvenza non è garantita (art. 1267 c.c.).
- Se sei cedente, punta al pro soluto per chiudere il rischio; accetterai un prezzo più basso.
- Se sei cessionario, valuta il merito creditizio del debitore prima di accettare il pro soluto.
- Ricorda il limite del pro solvendo: il cedente risponde nei limiti di quanto ricevuto (art. 1267 c.c.).
- Errore frequente: dare per scontata la garanzia di solvenza, che invece va pattuita.
Esempio pratico
Tizio cede a Sempronio un credito di 15.000 euro verso Caio. Se la cessione è pro soluto, Tizio garantisce solo che il credito esiste (art. 1266 c.c.): se Caio è insolvente, la perdita è di Sempronio, che però ha pagato un prezzo scontato. Se invece è pro solvendo con patto espresso (art. 1267 c.c.), in caso di insolvenza di Caio risponde Tizio, ma solo nei limiti di quanto ha incassato dalla cessione.
Perché la formula incide sul prezzo
La scelta tra le due formule si riflette direttamente sul corrispettivo della cessione. Chi cede pro soluto trasferisce anche il rischio d’insolvenza e quindi, di norma, accetta uno sconto maggiore sul valore nominale del credito: il cessionario, assumendosi il rischio, paga di meno. Chi cede pro solvendo conserva il rischio e può spuntare un prezzo migliore, ma resta esposto: se il debitore non paga, deve restituire quanto ricevuto, nei limiti di legge (art. 1267 c.c.). È un classico bilanciamento tra prezzo e sicurezza.
Il limite della responsabilità del cedente
Anche nella cessione pro solvendo la responsabilità del cedente non è illimitata. L’art. 1267 c.c. la circoscrive a quanto il cedente ha ricevuto per la cessione, oltre agli interessi, alle spese della cessione e dell’escussione e all’eventuale risarcimento del danno. Inoltre, il cedente che ha garantito la solvenza è liberato se il mancato pagamento dipende da negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le azioni contro il debitore. È una tutela che impone al cessionario di attivarsi diligentemente per il recupero.
Cessione pro solvendo e funzione solutoria
La cessione pro solvendo è spesso usata in funzione di pagamento: il debitore cede un proprio credito al creditore per estinguere il debito. In questo caso opera l’art. 1198 c.c.: l’obbligazione originaria si estingue solo con la riscossione del credito ceduto, salvo che le parti abbiano voluto diversamente. Finché il credito ceduto non è incassato, quindi, il debito originario resta in vita: è una differenza decisiva rispetto alla cessione pro soluto con funzione solutoria, che estingue subito il debito.
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Domande frequenti
Cosa significa cessione pro soluto?
Il cedente garantisce solo l'esistenza del credito al momento della cessione (nomen verum, art. 1266 c.c.), non la solvenza del debitore: il rischio d'insolvenza passa al cessionario.
Cosa significa cessione pro solvendo?
Il cedente garantisce anche la solvenza del debitore (nomen bonum, art. 1267 c.c.): se il debitore non paga, ne risponde il cedente, nei limiti di quanto ricevuto.
Qual è la regola di default?
In assenza di patto, nella cessione a titolo oneroso il cedente garantisce solo l'esistenza del credito (art. 1266 c.c.); la garanzia di solvenza deve essere espressamente promessa (art. 1267 c.c.).
Fino a che punto risponde il cedente pro solvendo?
Nei limiti di quanto ha ricevuto per la cessione, oltre interessi, spese e danni, salvo patto contrario (art. 1267 c.c.).
Come incide sul prezzo?
La cessione pro soluto, che libera il cedente dal rischio insolvenza, comporta di norma uno sconto maggiore sul valore nominale rispetto alla pro solvendo.