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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Assumere un dipendente che lavorava per un concorrente è di per sé lecito: la libertà di lavoro e di concorrenza lo consentono. Ma c’è una linea oltre la quale lo “storno” di personale diventa concorrenza sleale. Dove passa quel confine? Vediamolo, perché gli errori qui costano cari.

Il punto di partenza: lo storno è lecito

La mobilità dei lavoratori è un valore tutelato: ogni impresa può assumere personale proveniente dalla concorrenza, e ogni lavoratore è libero di cambiare datore. L’acquisizione di dipendenti altrui, anche di più persone, non è di per sé concorrenza sleale.

Quando diventa illecito (art. 2598, n. 3)

Lo storno integra concorrenza sleale — come atto contrario alla correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c. — quando è attuato con modalità scorrette e con l’intenzione di danneggiare l’azienda concorrente (animus nocendi), in particolare se mira a disorganizzarla sottraendole risorse difficilmente sostituibili.

Indice Verso l’illiceità
Modalità Scorrette, ingannevoli, sistematiche
Intento Animus nocendi: danneggiare più che acquisire competenze
Effetto Disorganizzazione dell’azienda concorrente
Oggetto Personale chiave, in massa o con know-how

L’animus nocendi e la disorganizzazione

La giurisprudenza richiede che lo storno sia diretto non tanto ad acquisire professionalità utili, quanto a privare il concorrente di risorse essenziali per danneggiarlo: l’assunzione “in blocco” di un reparto, o di figure infungibili, con l’effetto di disorganizzare l’impresa concorrente, è l’indizio tipico dell’illiceità.

Il legame con i segreti

Lo storno spesso si accompagna alla sottrazione di segreti commerciali o di clientela tramite gli ex dipendenti: in tal caso si cumulano le tutele della concorrenza sleale (art. 2598) e quelle del segreto (artt. 98-99 CPI), oltre alla violazione di eventuali patti di non concorrenza (art. 2125 c.c.).

I rimedi

Si applicano i rimedi della concorrenza sleale: inibitoria (art. 2599) e risarcimento del danno con colpa presunta una volta accertati gli atti (art. 2600 c.c.), oltre alla possibile pubblicazione della sentenza.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa assume in pochi giorni l’intero reparto R&S di un concorrente, inducendo i tecnici a portare con sé progetti riservati, con l’effetto di paralizzare l’attività del rivale. Qui lo storno, per modalità e animus nocendi, è concorrenza sleale (art. 2598, n. 3); l’uso dei progetti aggiunge la violazione dei segreti (art. 99 CPI). Diverso sarebbe assumere singolarmente un tecnico in cerca di nuova occupazione.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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