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Assumere un dipendente che lavorava per un concorrente è di per sé lecito: la libertà di lavoro e di concorrenza lo consentono. Ma c’è una linea oltre la quale lo “storno” di personale diventa concorrenza sleale. Dove passa quel confine? Vediamolo, perché gli errori qui costano cari.
Il punto di partenza: lo storno è lecito
La mobilità dei lavoratori è un valore tutelato: ogni impresa può assumere personale proveniente dalla concorrenza, e ogni lavoratore è libero di cambiare datore. L’acquisizione di dipendenti altrui, anche di più persone, non è di per sé concorrenza sleale.
Quando diventa illecito (art. 2598, n. 3)
Lo storno integra concorrenza sleale — come atto contrario alla correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c. — quando è attuato con modalità scorrette e con l’intenzione di danneggiare l’azienda concorrente (animus nocendi), in particolare se mira a disorganizzarla sottraendole risorse difficilmente sostituibili.
| Indice | Verso l’illiceità |
|---|---|
| Modalità | Scorrette, ingannevoli, sistematiche |
| Intento | Animus nocendi: danneggiare più che acquisire competenze |
| Effetto | Disorganizzazione dell’azienda concorrente |
| Oggetto | Personale chiave, in massa o con know-how |
L’animus nocendi e la disorganizzazione
La giurisprudenza richiede che lo storno sia diretto non tanto ad acquisire professionalità utili, quanto a privare il concorrente di risorse essenziali per danneggiarlo: l’assunzione “in blocco” di un reparto, o di figure infungibili, con l’effetto di disorganizzare l’impresa concorrente, è l’indizio tipico dell’illiceità.
Il legame con i segreti
Lo storno spesso si accompagna alla sottrazione di segreti commerciali o di clientela tramite gli ex dipendenti: in tal caso si cumulano le tutele della concorrenza sleale (art. 2598) e quelle del segreto (artt. 98-99 CPI), oltre alla violazione di eventuali patti di non concorrenza (art. 2125 c.c.).
I rimedi
Si applicano i rimedi della concorrenza sleale: inibitoria (art. 2599) e risarcimento del danno con colpa presunta una volta accertati gli atti (art. 2600 c.c.), oltre alla possibile pubblicazione della sentenza.
Spunti pratici
- Assumere dalla concorrenza è lecito: l’illecito sta nelle modalità e nell’intento.
- Evita lo storno “in massa” di figure chiave con effetto disorganizzativo.
- Attento ai segreti: la sottrazione via ex dipendenti aggrava la posizione (artt. 98-99 CPI).
- Patti di non concorrenza (art. 2125): strumento legittimo per proteggere figure chiave.
Esempio pratico
Un’impresa assume in pochi giorni l’intero reparto R&S di un concorrente, inducendo i tecnici a portare con sé progetti riservati, con l’effetto di paralizzare l’attività del rivale. Qui lo storno, per modalità e animus nocendi, è concorrenza sleale (art. 2598, n. 3); l’uso dei progetti aggiunge la violazione dei segreti (art. 99 CPI). Diverso sarebbe assumere singolarmente un tecnico in cerca di nuova occupazione.
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Domande frequenti