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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Chi inventa qualcosa mentre lavora per un’azienda: di chi è il brevetto? Del dipendente o del datore? L’art. 64 CPI risolve la questione distinguendo tre situazioni, con conseguenze molto diverse su titolarità e compensi. È un tema cruciale per imprese innovative e per i loro tecnici. Vediamolo.

Le tre categorie di invenzioni

Tipo Quando ricorre Diritti
Invenzione di servizio L’attività inventiva è oggetto del contratto ed è retribuita a tale scopo Diritti al datore; al dipendente il solo diritto morale
Invenzione d’azienda Invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, ma senza retribuzione specifica per inventare Diritti al datore, ma al dipendente spetta l’equo premio
Invenzione occasionale Fuori dalle mansioni, ma nel campo di attività dell’azienda Diritti al dipendente; il datore ha diritto di opzione/prelazione

1) Invenzione di servizio (art. 64, c. 1)

Quando l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro; al dipendente resta il diritto morale di essere riconosciuto autore (art. 64, comma 1). Non spetta un compenso ulteriore, perché già remunerato dalla retribuzione.

2) Invenzione d’azienda e l’equo premio (art. 64, c. 2)

Se l’invenzione è fatta nell’esecuzione del rapporto ma non era prevista una retribuzione specifica per inventare, i diritti sono comunque del datore, ma al dipendente spetta, se il datore brevetta o utilizza l’invenzione, un equo premio (art. 64, comma 2). Per la determinazione si tiene conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni e della retribuzione.

3) Invenzione occasionale (art. 64, c. 3)

Se l’invenzione rientra nel campo di attività dell’azienda ma è fatta al di fuori dei compiti, i diritti spettano al dipendente; il datore di lavoro ha però un diritto di opzione per l’uso o l’acquisto del brevetto, o per la facoltà di chiederlo all’estero, verso un canone (art. 64, comma 3).

Il caso di università e ricerca

Per ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca la disciplina è stata più volte modificata: oggi, in linea generale, la titolarità delle invenzioni è ricondotta in capo alla struttura di appartenenza secondo i rispettivi regolamenti, superando il precedente “privilegio del professore”. Vanno verificati i regolamenti specifici dell’ente.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un ingegnere assunto proprio per l’attività di R&S inventa un dispositivo: è un’invenzione di servizio, i diritti sono dell’azienda e lui ha il diritto morale (art. 64, c. 1). Se invece fosse un tecnico non addetto alla ricerca a realizzare l’invenzione nel lavoro, sarebbe un’invenzione d’azienda, con diritto all’equo premio (art. 64, c. 2).

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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