← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Una volta che un prodotto a marchio è stato venduto, fin dove arriva il controllo del titolare? Il principio di esaurimento risponde a questa domanda ed è alla base di un fenomeno enorme: le importazioni parallele. Capirlo è cruciale per chi commercia beni di marca. Ecco le regole.

Il principio di esaurimento (art. 5 CPI)

Le facoltà esclusive del titolare del marchio si esauriscono una volta che i prodotti contrassegnati sono stati immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE) (art. 5 CPI). Da quel momento il titolare non può più vietare la rivendita di quei prodotti.

Esaurimento “comunitario”, non internazionale

L’esaurimento opera per la prima immissione in commercio nel SEE: non è “internazionale”. Significa che il titolare può opporsi all’importazione di prodotti che lui stesso ha messo in commercio fuori dal SEE (es. negli USA o in Asia) e che qualcuno vuole importare in Europa senza consenso. È un punto decisivo per il mercato del lusso e della cosmetica.

Le importazioni parallele

Situazione Il titolare può opporsi?
Prodotto messo in commercio nel SEE dal titolare No: diritto esaurito, rivendita libera
Prodotto importato da fuori SEE senza consenso Sì: esaurimento non operante
Prodotto alterato o con stato modificato dopo la vendita Sì: motivo legittimo (art. 5, c. 2)

L’importazione parallela è lecita quando riguarda prodotti già immessi nel SEE con consenso del titolare: un operatore può acquistarli in uno Stato membro e rivenderli in un altro, anche fuori dai canali ufficiali.

I motivi legittimi di opposizione (art. 5, comma 2)

L’esaurimento non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione, in particolare se lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo l’immissione in commercio (art. 5, comma 2). La giurisprudenza UE ha elaborato regole dettagliate per il riconfezionamento (re-packaging) dei farmaci e per l’eliminazione dei codici identificativi.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un commerciante acquista profumi originali messi in commercio dal titolare in Spagna e li rivende in Italia: è un’importazione parallela lecita, il diritto si è esaurito nel SEE. Diverso sarebbe se importasse gli stessi profumi dagli Stati Uniti senza consenso: lì il titolare potrebbe opporsi (esaurimento non operante).

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Quanta IRPEF devi pagare?

Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.

Apri il calcolatore IRPEF →

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.