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Una volta che un prodotto a marchio è stato venduto, fin dove arriva il controllo del titolare? Il principio di esaurimento risponde a questa domanda ed è alla base di un fenomeno enorme: le importazioni parallele. Capirlo è cruciale per chi commercia beni di marca. Ecco le regole.
Il principio di esaurimento (art. 5 CPI)
Le facoltà esclusive del titolare del marchio si esauriscono una volta che i prodotti contrassegnati sono stati immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE) (art. 5 CPI). Da quel momento il titolare non può più vietare la rivendita di quei prodotti.
Esaurimento “comunitario”, non internazionale
L’esaurimento opera per la prima immissione in commercio nel SEE: non è “internazionale”. Significa che il titolare può opporsi all’importazione di prodotti che lui stesso ha messo in commercio fuori dal SEE (es. negli USA o in Asia) e che qualcuno vuole importare in Europa senza consenso. È un punto decisivo per il mercato del lusso e della cosmetica.
Le importazioni parallele
| Situazione | Il titolare può opporsi? |
|---|---|
| Prodotto messo in commercio nel SEE dal titolare | No: diritto esaurito, rivendita libera |
| Prodotto importato da fuori SEE senza consenso | Sì: esaurimento non operante |
| Prodotto alterato o con stato modificato dopo la vendita | Sì: motivo legittimo (art. 5, c. 2) |
L’importazione parallela è lecita quando riguarda prodotti già immessi nel SEE con consenso del titolare: un operatore può acquistarli in uno Stato membro e rivenderli in un altro, anche fuori dai canali ufficiali.
I motivi legittimi di opposizione (art. 5, comma 2)
L’esaurimento non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione, in particolare se lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo l’immissione in commercio (art. 5, comma 2). La giurisprudenza UE ha elaborato regole dettagliate per il riconfezionamento (re-packaging) dei farmaci e per l’eliminazione dei codici identificativi.
Spunti pratici
- Distingui dentro/fuori SEE: l’esaurimento è comunitario, non mondiale.
- Importazioni parallele intra-SEE: di regola lecite, attenzione alle prove del consenso.
- Riconfezionamento: rispetta le condizioni UE per non violare il marchio.
- Prodotti alterati: il titolare riacquista il controllo (art. 5, c. 2).
Esempio pratico
Un commerciante acquista profumi originali messi in commercio dal titolare in Spagna e li rivende in Italia: è un’importazione parallela lecita, il diritto si è esaurito nel SEE. Diverso sarebbe se importasse gli stessi profumi dagli Stati Uniti senza consenso: lì il titolare potrebbe opporsi (esaurimento non operante).
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