Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Un marchio registrato non è eterno per definizione: può essere dichiarato nullo se mancava un requisito fin dall’inizio, oppure decadere per fatti sopravvenuti, come il mancato uso o la trasformazione in nome generico (volgarizzazione). Capire la differenza serve sia a difendere il proprio marchio sia ad attaccare quello altrui.

Nullità e decadenza: la differenza

La nullità (art. 25 CPI) colpisce un vizio originario: il marchio non avrebbe dovuto essere registrato perché privo di un requisito. La decadenza (artt. 24 e 26 CPI) colpisce un fatto sopravvenuto: il marchio era valido ma perde efficacia per circostanze successive. La nullità opera in genere retroattivamente; la decadenza dal momento del fatto che la determina.

Le cause di nullità (art. 25 CPI)

Causa Norma collegata
Difetto di capacità distintiva art. 13 CPI
Difetto di novità (conflitto con anteriori) art. 12 CPI
Illiceità / segno ingannevole art. 14 CPI
Registrazione in malafede art. 19, comma 2, CPI

Le cause di decadenza

La volgarizzazione

Si ha volgarizzazione quando il segno perde nella percezione comune ogni collegamento con l’impresa d’origine e diventa il nome comune del prodotto (pensiamo a parole un tempo marchi entrate nei dizionari come termini generici). La giurisprudenza richiede che ciò avvenga per fatto (anche omissivo) del titolare, che non è intervenuto a difendere la distintività del proprio segno. Per questo i titolari di brand celebri vigilano sull’uso generico del marchio.

Come si fanno valere

Nullità e decadenza si fanno valere con azione giudiziale davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa, oppure — per alcune ipotesi — con procedure amministrative davanti all’UIBM/EUIPO. La nullità per difetto di novità può essere richiesta dal titolare del diritto anteriore; la decadenza per non uso da chiunque vi abbia interesse.

Nullità assoluta e relativa

La nullità del marchio si distingue in due categorie. La nullità assoluta deriva da impedimenti che proteggono interessi generali (difetto di distintività ex art. 13, illiceità o ingannevolezza ex art. 14) e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e dal pubblico ministero. La nullità relativa deriva dal conflitto con diritti anteriori altrui (art. 12) e può essere chiesta solo dal titolare del diritto anteriore. La distinzione conta sulla legittimazione ad agire.

Gli effetti nel tempo

La nullità opera in via retroattiva: il marchio è trattato come se non fosse mai stato valido. La decadenza, invece, produce effetti dal momento del fatto che la determina (il compimento del quinquennio di non uso, la volgarizzazione, l’ingannevolezza sopravvenuta). La differenza incide su contratti, licenze e azioni già intraprese in base al marchio poi caducato.

La prova nei giudizi di decadenza

Nei giudizi di decadenza per non uso l’onere della prova dell’uso effettivo grava sul titolare del marchio: deve dimostrare un uso reale e serio (non simbolico) per i prodotti registrati, nel quinquennio rilevante. Non bastano usi sporadici finalizzati solo a conservare il diritto. Conservare fatture, cataloghi e materiale pubblicitario datato è quindi essenziale.

Nullità Decadenza
Vizio Originario Sopravvenuto
Effetti Retroattivi Dal fatto che la determina
Esempi Descrittività, difetto di novità, malafede Non uso, volgarizzazione, ingannevolezza

Spunti pratici

Esempio pratico

Caia scopre che il concorrente Sempronio ha registrato un marchio identico al suo, anteriore di un anno: può chiederne la nullità per difetto di novità (artt. 12 e 25). Tizio, invece, ha un marchio che non usa da sei anni: chiunque vi abbia interesse può chiederne la decadenza per non uso (art. 24). Se infine un marchio fosse diventato il nome comune del prodotto per inerzia del titolare, scatterebbe la volgarizzazione (artt. 13 e 26 CPI).

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Domande frequenti

Che differenza c'è tra nullità e decadenza del marchio?

La nullità colpisce un vizio originario (mancava un requisito, art. 25 CPI); la decadenza un fatto sopravvenuto come il non uso o la volgarizzazione (artt. 24 e 26 CPI).

Quando il marchio decade per non uso?

Quando non è usato effettivamente per cinque anni consecutivi, salvo motivo legittimo (art. 24 CPI).

Cos'è la volgarizzazione del marchio?

La trasformazione del marchio, per fatto del titolare, nella denominazione generica del prodotto, con perdita della funzione distintiva (artt. 13, comma 4, e 26 CPI).

Chi può chiedere la nullità o la decadenza?

La nullità per difetto di novità spetta al titolare del diritto anteriore; la decadenza per non uso a chiunque vi abbia interesse, davanti alle sezioni specializzate o all'UIBM/EUIPO.

Come si evita la volgarizzazione?

Vigilando sull'uso generico del marchio e contestando gli impieghi che ne fanno un nome comune, così da conservare la distintività.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.