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Chi compra un’azienda paga soprattutto l’avviamento, cioè la clientela. Sarebbe beffardo se il venditore, il giorno dopo, riaprisse lo stesso negozio dall’altra parte della strada portandosi via i clienti. Per questo l’art. 2557 c.c. impone al cedente un divieto di concorrenza automatico. Vediamone confini e limiti.
La regola: cinque anni di astensione
Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta (art. 2557, comma 1, c.c.). Il divieto tutela direttamente l’avviamento trasferito al compratore.
Quando scatta: l’idoneità a sviare la clientela
Non è vietata qualsiasi attività del cedente, ma solo quella concretamente idonea a sottrarre clientela. Rilevano tre fattori: l’oggetto (stesso settore merceologico), l’ubicazione (stesso bacino di clientela) e le altre circostanze (modalità, insegna, rapporti con i clienti). Un’attività in un settore diverso o in un’area lontana, di norma, non viola il divieto.
Si può modificare per contratto?
| Patto | Ammesso? |
|---|---|
| Ampliare l’oggetto/area del divieto | Sì, purché non impedisca ogni attività professionale del cedente e non superi i 5 anni |
| Estendere la durata oltre 5 anni | No: il patto che prolunga è valido solo entro i 5 anni (art. 2557, c. 2) |
| Ridurre o escludere il divieto | Sì: le parti possono pattuire un divieto minore o nessun divieto |
Il divieto può essere ampliato ma non oltre i cinque anni, e non fino al punto di impedire ogni attività professionale dell’alienante (art. 2557, comma 2). Può anche essere ristretto o eliminato per accordo.
Affitto, usufrutto e altre vicende
Il divieto si applica anche all’usufrutto e all’affitto d’azienda: per la durata del rapporto, l’astensione grava sul concedente/proprietario (art. 2557, comma 4). Vale inoltre, in quanto compatibile, nel conferimento d’azienda. In caso di trasferimento per successione, il principio si adatta alla vicenda ereditaria.
Cosa succede se il cedente viola il divieto
La violazione legittima l’acquirente a chiedere l’inibitoria (la cessazione dell’attività concorrente) e il risarcimento del danno. Nei casi più gravi, la condotta può integrare anche concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) se accompagnata da sviamento scorretto o confusione.
Spunti pratici
- Definisci in contratto oggetto, area e durata del divieto: chiarezza evita liti.
- Se sei il compratore, valuta di ampliare (entro i 5 anni) il perimetro per blindare l’avviamento.
- Se sei il venditore, attento: il divieto opera anche senza clausola, per legge.
- Affitto/usufrutto: ricorda che il vincolo grava sul concedente per tutta la durata.
Esempio pratico
Caio vende a Tizio la sua gelateria nel centro storico. Sei mesi dopo apre una nuova gelateria a 200 metri, con la stessa insegna di fatto: l’attività è idonea a sviare la clientela ceduta e viola l’art. 2557. Tizio può ottenere l’ordine di chiusura e il risarcimento del danno. Diverso sarebbe se Caio avesse aperto una libreria in un’altra città.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti