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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Chi è socio di una SNC non può “giocare su due tavoli”: la legge gli vieta di fare concorrenza alla propria società. È una regola spesso ignorata, ma la sua violazione può costare il risarcimento e perfino l’esclusione.

Cosa vieta l’art. 2301

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci (art. 2301, comma 1, c.c.):

Il divieto tutela l’interesse della società a che l’energia e le informazioni del socio non vengano sviate a vantaggio di un concorrente.

Il consenso (anche presunto)

Il consenso degli altri soci si presume se l’esercizio dell’attività concorrente o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza (art. 2301, comma 2, c.c.). Chi entra in società sapendo che un socio ha già un’attività simile, in pratica l’ha accettata.

Le sanzioni

In caso di violazione, la società ha diritto (art. 2301, comma 3, e 2286 c.c.):

Situazione Effetto
Attività concorrente senza consenso Risarcimento + possibile esclusione
Attività preesistente e nota agli altri soci Consenso presunto: nessuna violazione
Consenso espresso degli altri soci Lecita

Il divieto vale anche nella SAS

La regola si applica anche agli accomandatari della SAS. Per gli accomandanti, invece, la posizione è diversa: non amministrando, il divieto di concorrenza dell’art. 2301 non opera negli stessi termini (salvo che lo statuto disponga diversamente).

Spunti pratici

Esempio pratico

Un socio di una SNC che vende materiali edili apre, da solo, un negozio dello stesso settore nella stessa zona, senza dirlo agli altri. Viola il divieto di concorrenza (art. 2301): la società può chiedergli il risarcimento del danno ed escluderlo. Se invece quel negozio fosse esistito già prima e gli altri soci lo sapessero, il consenso si presumerebbe.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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