Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il creditore personale di un socio di SNC non può aggredire direttamente il patrimonio della società né, finché dura la società, chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore (art. 2305 c.c.). Può però soddisfarsi sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi sulla quota. Vediamo cosa può e cosa non può fare, la differenza con la società semplice, la proroga della società e gli errori frequenti, con le norme commentate.

Il principio: niente liquidazione della quota (art. 2305)

L’art. 2305 stabilisce che il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. È una regola di tutela dell’integrità del patrimonio sociale e della stabilità dell’impresa: se ogni creditore personale potesse forzare la liquidazione della quota, la società sarebbe esposta a continue erosioni. Il creditore particolare deve quindi attendere lo scioglimento della società (o l’uscita del socio) per soddisfarsi sulla quota.

Cosa può fare il creditore particolare (art. 2270)

Il creditore particolare non resta privo di tutele. In forza dei principi sulle società di persone (art. 2270, dettato per la società semplice e applicabile in quanto compatibile), egli può: far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore; compiere atti conservativi sulla quota a lui spettante nella liquidazione (ad esempio sequestro). Nella SNC regolare, però, non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società (art. 2305), a differenza della società semplice e della SNC irregolare, dove la liquidazione può essere richiesta provando l’insufficienza degli altri beni del socio.

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Facoltà SNC regolare Società semplice / SNC irregolare
Aggredire il patrimonio sociale No (è del soggetto società) No
Soddisfarsi sugli utili del socio
Atti conservativi sulla quota di liquidazione
Chiedere la liquidazione della quota No, finché dura la società (art. 2305) Sì, provando l’insufficienza degli altri beni (art. 2270)

La proroga della società e l’opposizione (art. 2307)

Per evitare che i soci prolunghino artificiosamente la società per sottrarre la quota ai creditori, l’art. 2307 prevede che il creditore particolare del socio possa fare opposizione alla proroga della società decisa dai soci, entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione. Se l’opposizione è accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore. In caso di proroga tacita, inoltre, il creditore particolare può sempre chiedere la liquidazione della quota del suo debitore (art. 2307, comma 3). È il contrappeso al divieto di aggressione della quota durante la vita della società.

Autonomia patrimoniale e differenza con le società di capitali

La disciplina del creditore particolare si spiega con il grado di autonomia patrimoniale proprio della SNC. La società di persone gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio sociale è distinto da quello dei soci e i creditori sociali si soddisfano in via principale su di esso (con il beneficio di preventiva escussione, art. 2304), mentre i creditori particolari del socio non possono aggredirlo. Tuttavia, a differenza delle società di capitali (dotate di autonomia patrimoniale perfetta e di personalità giuridica), nella SNC i soci rispondono comunque con il proprio patrimonio dei debiti sociali, una volta escusso quello della società. Per il creditore particolare ciò significa che la quota del socio rappresenta una posta su cui potrà soddisfarsi solo allo scioglimento della società o all’uscita del socio, salvo gli strumenti di tutela visti (utili, atti conservativi, opposizione alla proroga). Nelle società di capitali, invece, la partecipazione (azione o quota) è un bene autonomamente pignorabile ed espropriabile dal creditore del socio in costanza di società: è una differenza strutturale di cui tenere conto nella scelta del tipo sociale e nelle strategie di recupero del credito.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio è socio di una SNC regolare e ha un debito personale verso la banca. La banca, creditore particolare, non può pignorare i beni della società né chiedere la liquidazione della quota di Tizio finché la società è in vita (art. 2305): può però aggredire gli utili che spettano a Tizio e compiere atti conservativi sulla sua futura quota di liquidazione. Quando i soci deliberano la proroga della società, la banca fa opposizione entro tre mesi (art. 2307): accolta l’opposizione, la società deve liquidare la quota di Tizio, sulla quale la banca potrà finalmente soddisfarsi.

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Domande frequenti

Il creditore personale del socio può pignorare i beni della SNC?

No: il patrimonio sociale appartiene alla società, soggetto distinto dai soci; il creditore particolare del socio non può aggredirlo per un debito personale del socio.

Può chiedere la liquidazione della quota del socio?

Nella SNC regolare no, finché dura la società (art. 2305). Nella società semplice e nella SNC irregolare può chiederla provando l'insufficienza degli altri beni del socio (art. 2270).

Cosa può fare allora il creditore particolare?

Può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore e compiere atti conservativi sulla quota a lui spettante nella liquidazione (art. 2270).

Cosa accade se i soci prorogano la società?

Il creditore particolare può opporsi alla proroga entro tre mesi dall'iscrizione della delibera; se l'opposizione è accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore (art. 2307).

E in caso di proroga tacita?

In caso di proroga tacita della società, il creditore particolare può sempre chiedere la liquidazione della quota del suo debitore (art. 2307, comma 3).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.