Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Nella società in accomandita semplice la quota dell’accomandante circola più facilmente di quella dell’accomandatario: può essere ceduta e si trasmette agli eredi con regole meno rigide, proprio perché l’accomandante è un socio di capitale, non di gestione (art. 2322 c.c.). Vediamo la disciplina della cessione tra vivi, della successione mortis causa, il ruolo del consenso dei soci e gli errori frequenti, con le norme commentate.

La diversa posizione dell’accomandante

La SAS ha due categorie di soci: gli accomandatari, che amministrano e rispondono illimitatamente e solidalmente, e gli accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita e non amministrano. Questa distinzione spiega perché la quota dell’accomandante sia più «mobile»: poiché l’accomandante non incide sulla gestione e non impegna il proprio patrimonio oltre la quota, il suo avvicendamento non altera l’equilibrio gestorio della società, e la legge ne agevola la circolazione.

La trasmissione mortis causa (art. 2322, comma 1)

L’art. 2322, comma 1, stabilisce che la quota di partecipazione dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte. A differenza di quanto avviene per i soci a responsabilità illimitata (la cui morte determina, di regola, la liquidazione della quota agli eredi salvo accordo, art. 2284), la quota dell’accomandante passa automaticamente agli eredi, senza necessità del consenso degli altri soci. Gli eredi subentrano nella posizione di accomandanti, con i relativi diritti e limiti di responsabilità.

Risorsa gratuita
Checklist detrazioni e deduzioni 730/2026 (PDF)
  • Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
  • Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
  • Documenti da preparare e date del 730/2026
Niente spam, solo fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Vicenda Quota accomandante Quota accomandatario
Trasmissione per morte Automatica agli eredi (art. 2322, c. 1) Liquidazione, salvo accordo (art. 2284)
Cessione tra vivi Con consenso della maggioranza del capitale (art. 2322, c. 2) Con consenso di tutti i soci (regole SNC)
Responsabilità Limitata alla quota conferita Illimitata e solidale
Amministrazione Esclusa (divieto di immistione) Riservata

La cessione tra vivi (art. 2322, comma 2)

Per la cessione tra vivi, l’art. 2322, comma 2, prevede che la quota dell’accomandante possa essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. È un regime intermedio: non occorre l’unanimità (come per la cessione della quota dei soci illimitatamente responsabili nelle società di persone), ma serve comunque il consenso della maggioranza del capitale, a presidio dell’interesse della compagine. L’atto costitutivo può prevedere regole diverse, più o meno restrittive.

Effetti e cautele

Il cessionario o l’erede subentra come accomandante: gode della responsabilità limitata e non può ingerirsi nell’amministrazione, pena la perdita del beneficio (divieto di immistione, art. 2320). Il cedente, dal canto suo, risponde delle obbligazioni sociali secondo le regole generali sull’uscita del socio, nei limiti della propria responsabilità di accomandante. È opportuno che la cessione sia formalizzata e resa opponibile, e che l’atto costitutivo disciplini espressamente i quorum e le eventuali clausole di gradimento o prelazione, per evitare incertezze.

Perché la disciplina è più liberale che nella SNC

Il regime di circolazione della quota dell’accomandante si comprende per contrasto con quello dei soci illimitatamente responsabili. Nelle società di persone «pure», come la SNC, e per la quota dell’accomandatario nella SAS, vige una forte componente personale: la cessione della quota richiede, di regola, il consenso di tutti i soci (modifica del contratto sociale), e la morte del socio comporta la liquidazione della quota agli eredi, salvo accordo per la continuazione (art. 2284). La ragione è che l’identità del socio illimitatamente responsabile incide direttamente sull’affidamento dei creditori e sull’equilibrio gestorio. Per l’accomandante, invece, prevale la componente capitalistica: contando solo l’apporto di capitale e non la persona, il legislatore consente una circolazione più agevole, con la maggioranza del capitale per la cessione tra vivi e l’automatismo per la successione mortis causa. Questa differenza è uno degli aspetti che rendono la SAS uno strumento utile quando si vogliono associare investitori «silenti» (accomandanti) a chi gestisce l’impresa (accomandatari), preservando però la stabilità della gestione. Resta sempre possibile, in sede di atto costitutivo, modulare la circolazione delle quote con clausole di prelazione o di gradimento, calibrandole sulle esigenze concrete della compagine.

Spunti pratici

Esempio pratico

In una SAS, Caio è accomandante. Alla sua morte, la sua quota si trasmette automaticamente ai figli eredi (art. 2322, c. 1), che subentrano come accomandanti, senza bisogno del consenso degli altri soci. Tempo dopo, uno degli eredi vuole cedere la propria quota a Sempronio: occorre il consenso della maggioranza del capitale (art. 2322, c. 2), salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente. Sempronio entra come accomandante, con responsabilità limitata, ma dovrà astenersi dall’amministrazione per non incorrere nel divieto di immistione (art. 2320).

Quanta IRPEF devi pagare?

Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.

Apri il calcolatore IRPEF →

Domande frequenti

La quota dell'accomandante si trasmette agli eredi?

Sì, automaticamente: la quota di partecipazione dell'accomandante è trasmissibile per causa di morte e passa agli eredi senza necessità del consenso degli altri soci (art. 2322, comma 1).

Come si cede la quota dell'accomandante tra vivi?

Con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (art. 2322, comma 2).

Perché la quota dell'accomandante circola più facilmente?

Perché l'accomandante è socio di capitale, non amministra e risponde solo nei limiti della quota: il suo avvicendamento non altera l'equilibrio gestorio della società, e la legge ne agevola la circolazione.

L'erede o cessionario accomandante può amministrare?

No: subentra come accomandante, soggetto al divieto di immistione; se compie atti di amministrazione perde il beneficio della responsabilità limitata (art. 2320).

L'atto costitutivo può limitare la cessione?

Sì: può prevedere regole diverse, ad esempio clausole di gradimento o prelazione, o quorum differenti rispetto alla maggioranza del capitale (art. 2322, comma 2).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.