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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 undecies T.U.B. – Rinvio

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in istituti di pagamento si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.

2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l’articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.

3. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del TUB in materia di partecipazioni qualificate (artt. 19-24), esponenti aziendali (artt. 20-22-bis), vigilanza ispettiva (artt. 52, 139, 140) e trasparenza (Titolo VI).
  • Con D.Lgs. 208/2025 sono stati aggiornati i requisiti di idoneità per esponenti aziendali e titolari di partecipazioni degli IP (commi 1-bis e 1-ter).
  • Gli IP che non esercitano attività diverse dai pagamenti soggiacciono anche agli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter TUB (con esclusione del comma 7).
  • La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative per l'applicazione concreta delle norme richiamate.
  • L'applicazione avviene mediante rinvio per compatibilità, permettendo un adattamento alle specificità degli IP.

Il regime di rinvio normativo per gli istituti di pagamento: art. 114-undecies TUB

L'articolo 114-undecies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), nella versione vigente dal 9 gennaio 2026 come modificata dal D.Lgs. 208/2025, costituisce la norma di rinvio che estende agli istituti di pagamento (IP) l'applicazione di una serie di disposizioni del TUB originariamente dettate per le banche e gli altri intermediari finanziari. Il meccanismo del rinvio per compatibilità è tecnica legislativa comune nella regolamentazione degli intermediari non bancari e consente di applicare norme già elaborate per altri soggetti vigilati, adattandole alle specificità degli IP.

Il rinvio alle norme generali di vigilanza

Il comma 1 prevede l'applicazione agli IP, in quanto compatibili, delle seguenti disposizioni del TUB:
  • Artt. 19-24 TUB: disciplina delle partecipazioni qualificate nel capitale degli intermediari, con particolare riferimento all'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia per l'acquisizione di partecipazioni rilevanti (art. 19) e ai requisiti di onorabilità e competenza dei partecipanti.
  • Art. 22 e 22-bis TUB: norme sulla comunicazione delle variazioni delle partecipazioni e sui poteri della Banca d'Italia di sospendere i diritti di voto.
  • Artt. 23-24 TUB: disciplina dei conflitti di interesse e dei requisiti degli esponenti aziendali.
  • Artt. 52, 139 e 140 TUB: poteri ispettivi della Banca d'Italia, con possibilità di effettuare ispezioni presso gli IP e richiedere informazioni e documenti.
  • Titolo VI TUB: norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, incluse le disposizioni sull'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) e sui reclami.

Requisiti per esponenti aziendali e partecipanti (commi 1-bis e 1-ter)

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, hanno aggiunto i commi 1-bis e 1-ter, che disciplinano rispettivamente i requisiti per gli esponenti aziendali (amministratori, direttori generali e responsabili delle funzioni di controllo) e per i titolari di partecipazioni qualificate degli IP. Per gli esponenti aziendali si applica l'art. 26 TUB, con esclusione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e). Il decreto ministeriale previsto dall'art. 26 può tuttavia prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio — di norma esclusi — tenendo conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'IP e della natura specifica dell'attività svolta. Questo meccanismo flessibile riflette la varietà dimensionale del mercato degli IP, che include soggetti di grandi dimensioni (come i principali circuiti di pagamento) e piccoli operatori specializzati. Per i titolari di partecipazioni qualificate si applica l'art. 25 TUB, con esclusione del comma 2, lettera b), salva possibilità di applicare anche i criteri di competenza in ragione delle caratteristiche dell'IP.

Norme aggiuntive per gli IP non ibridi

Il comma 2 prevede che agli IP che non esercitino attività diverse dai pagamenti (i cosiddetti IP puri, non ibridi) si applichino altresì gli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter TUB, con esclusione del comma 7 di quest'ultimo. Si tratta di norme in materia di vigilanza consolidata e di rapporti con la Banca d'Italia che completano il quadro regolamentare per questa categoria di soggetti. Il comma 2-bis estende agli IP l'applicazione dell'art. 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter TUB, dettato per gli IMEL, in materia di informativa alla Banca d'Italia. Questa sovrapposizione normativa riflette la prossimità tra il regime degli IP e quello degli IMEL nel sistema del D.Lgs. 11/2010 e della PSD2 (Dir. 2015/2366/UE).

Poteri della Banca d'Italia

Il comma 3 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni attuative per l'applicazione concreta delle norme richiamate dall'art. 114-undecies. Questa clausola di delegificazione secondaria consente all'Autorità di vigilanza di calibrare l'applicazione delle norme alle specificità degli IP, nel rispetto delle linee guida EBA e degli orientamenti tecnici dell'ABE.
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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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