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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il factoring permette a un’impresa di trasformare i propri crediti commerciali in liquidità immediata, affidandone gestione e incasso a un operatore specializzato (il factor). È uno strumento finanziario molto diffuso, regolato da una legge speciale che semplifica la cessione dei crediti d’impresa. Vediamo come funziona.

Cos’è il factoring

Il factoring è un’operazione con cui un’impresa (cedente) cede i propri crediti commerciali, esistenti o futuri, a un factor (banca o intermediario), che ne assume la gestione, l’incasso e, spesso, l’anticipazione finanziaria. È disciplinato dalla L. 52/1991 sulla cessione dei crediti d’impresa, oltre che dalle norme generali sulla cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.).

Le funzioni del factoring

Funzione Contenuto
Gestionale Il factor gestisce e incassa i crediti (amministrazione del portafoglio)
Finanziaria Anticipo di una percentuale del valore dei crediti ceduti
Di garanzia Nel pro soluto, il factor assume il rischio di insolvenza del debitore

I requisiti della L. 52/1991

La disciplina speciale si applica quando ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi: il cedente è un imprenditore; il cessionario (factor) è una banca o un intermediario autorizzato; i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa. In presenza di questi requisiti operano le semplificazioni della legge.

La cessione in massa e dei crediti futuri

Un vantaggio chiave: la L. 52/1991 consente la cessione in massa di crediti e la cessione di crediti futuri, anche verso debitori non ancora individuati al momento del contratto (purché determinabili e sorti entro 24 mesi). Inoltre l’opponibilità ai terzi può ottenersi col pagamento del corrispettivo avente data certa, in alternativa alla notifica al debitore.

Pro soluto e pro solvendo

Come ogni cessione, il factoring può essere pro soluto (il factor assume il rischio di insolvenza del debitore) o pro solvendo (il rischio resta sull’impresa cedente, che risponde se il debitore non paga). È la variabile che determina chi sopporta il rischio — e il costo dell’operazione.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa con molte fatture a 90 giorni cede in massa i crediti a un factor (L. 52/1991), ottenendo subito l’anticipo dell’80% del valore. Il factor gestisce gli incassi. Se l’accordo è pro soluto, in caso di insolvenza di un cliente il rischio è del factor; se pro solvendo, l’impresa dovrà restituire l’anticipo relativo al credito non incassato.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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