Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il factoring permette a un’impresa di trasformare i propri crediti commerciali in liquidità immediata, cedendoli a un operatore specializzato che ne cura gestione e incasso. È una cessione del credito “industrializzata”, regolata dal codice civile (artt. 1260 ss.) e dalla legge 52/1991 sulla cessione dei crediti d’impresa.

Cos’è il factoring

Con il factoring un’impresa (cedente) trasferisce a un factor – di norma una banca o un intermediario finanziario – i crediti vantati verso i propri clienti. Il factor offre tre funzioni, combinabili: gestione e incasso dei crediti, anticipazione del loro valore (funzione finanziaria) e, talora, garanzia del buon fine. La base giuridica è la cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.), con la disciplina speciale della legge 52/1991.

La legge 52/1991 sulla cessione dei crediti d’impresa

La legge 21 febbraio 1991, n. 52, agevola la cessione dei crediti pecuniari verso corrispettivo, quando il cedente è un imprenditore e il cessionario è una banca o un intermediario qualificato. Consente la cessione in massa di crediti, anche futuri e verso una pluralità di debitori, e detta regole di opponibilità ai terzi più favorevoli rispetto al diritto comune (ad esempio attraverso il pagamento del corrispettivo con data certa).

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Pro soluto e pro solvendo

La distinzione decisiva riguarda il rischio d’insolvenza del debitore ceduto:

Pro soluto Pro solvendo
Rischio d’insolvenza Sul factor Sull’impresa cedente
Garanzia del cedente Esistenza del credito (art. 1266 c.c.) Anche solvenza (art. 1267 c.c.)
Costo per l’impresa Maggiore (il factor si fa pagare il rischio) Minore

Nel pro soluto il factor assume il rischio che il debitore non paghi: l’impresa cede il credito e si libera anche dell’insolvenza. Nel pro solvendo il rischio resta all’impresa, che risponde verso il factor se il debitore non paga (artt. 1266-1267 c.c.).

Efficacia verso il debitore ceduto

Come ogni cessione, il factoring non richiede il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), ma va reso efficace verso di lui con la notifica o l’accettazione (art. 1264 c.c.). Prima, il debitore che paga al cedente in buona fede è liberato. La notifica risolve anche eventuali conflitti tra più cessionari del medesimo credito (art. 1265 c.c.).

Vantaggi e cautele

Il factoring offre liquidità rapida, esternalizzazione della gestione del credito e, nel pro soluto, copertura del rischio. Le cautele riguardano il costo (commissioni e interessi sull’anticipo), la selezione dei crediti che il factor accetta e gli effetti sui rapporti con i clienti, che riceveranno la notifica della cessione.

Spunti pratici

Esempio pratico

La Alfa S.r.l. di Tizio ha 200.000 euro di crediti verso vari clienti con pagamento a 90 giorni e ha bisogno di liquidità. Cede in massa i crediti a un factor ex legge 52/1991: il factor anticipa una percentuale del valore e notifica le cessioni ai clienti (art. 1264 c.c.), che da quel momento pagheranno a lui. Se il contratto è pro soluto, l’eventuale insolvenza di un cliente è a carico del factor; se è pro solvendo, resta a carico di Alfa (artt. 1266-1267 c.c.).

Le funzioni del factoring

Il factoring non è un contratto unico ma un fascio di servizi che il factor offre, combinabili tra loro:

Funzione In cosa consiste
Gestionale Gestione e incasso dei crediti, contabilità, solleciti
Finanziaria Anticipazione del valore dei crediti ceduti
Di garanzia Assunzione del rischio d’insolvenza (nel pro soluto)

Un’impresa può cercare nel factoring solo la liquidità (funzione finanziaria), solo la gestione dei crediti (funzione gestionale) o entrambe, con o senza copertura del rischio. È questa flessibilità a renderlo uno strumento diffuso, soprattutto per chi ha molti crediti commerciali ricorrenti e vuole concentrarsi sull’attività caratteristica.

Maturity factoring e altre varianti

Tra le varianti più note c’è il maturity factoring, in cui il factor non anticipa subito le somme ma le accredita alla scadenza naturale dei crediti, svolgendo soprattutto funzione gestionale e di garanzia. Si parla invece di factoring all’esportazione per i crediti verso clienti esteri, spesso con l’intervento di un factor del paese del debitore. La struttura giuridica resta sempre quella della cessione (artt. 1260 ss. c.c.), eventualmente nelle forme agevolate della legge 52/1991 per i crediti d’impresa.

Cessione in massa e crediti futuri

Uno dei vantaggi della legge 52/1991 è la possibilità di cedere i crediti in massa e anche futuri, verso una pluralità di debitori, con un solo contratto-quadro. Per i crediti futuri la cessione è valida purché siano determinabili i debitori e i contratti da cui sorgeranno. L’opponibilità ai terzi è agevolata, ad esempio attraverso il pagamento del corrispettivo con data certa. È ciò che permette al factor di “comprare” l’intero flusso dei crediti commerciali di un’impresa, e non solo singole posizioni.

Vantaggi e costi da ponderare

Il factoring offre liquidità rapida, esternalizzazione della gestione del credito e, nel pro soluto, copertura del rischio d’insolvenza. A fronte di questi vantaggi ci sono dei costi: commissioni di gestione, interessi sull’anticipo, eventuale costo della garanzia nel pro soluto. Vanno valutati anche gli effetti sui rapporti commerciali, perché i clienti riceveranno la notifica della cessione e tratteranno con il factor per il pagamento. La convenienza dipende dal margine dell’impresa, dai tempi di incasso e dalla qualità del portafoglio crediti.

Quando conviene e quando no

Il factoring è utile per imprese con molti crediti commerciali ricorrenti e clienti dilazionati, che hanno bisogno di trasformare i crediti in cassa e di alleggerire la gestione amministrativa. È meno adatto per crediti pochi e di importo elevato o di dubbia esistenza, che il factor tende a non accettare: il cedente, infatti, garantisce comunque l’esistenza del credito (art. 1266 c.c.) e dovrà restituire le posizioni inesistenti o già pagate. Prima di sottoscrivere, è essenziale leggere le condizioni: formula (pro soluto/pro solvendo), commissioni, percentuale di anticipo, crediti ammessi.

Errori da evitare nel factoring

Tra gli errori più comuni: cedere crediti contestati o inesistenti, che il factor restituirà perché il cedente ne garantisce l’esistenza (art. 1266 c.c.); trascurare la notifica ai debitori (art. 1264 c.c.), lasciando efficaci i pagamenti al cedente; non leggere con attenzione le commissioni e la percentuale di anticipo. Conviene inoltre verificare se la formula è pro soluto o pro solvendo, perché da ciò dipende chi sopporta il rischio d’insolvenza (artt. 1266-1267 c.c.). Una gestione attenta del rapporto con il factor trasforma il factoring in un efficace strumento di finanza e di gestione del credito.

Factoring e rapporti con i clienti

Un aspetto pratico spesso sottovalutato riguarda i rapporti commerciali: con la notifica della cessione (art. 1264 c.c.), i clienti dell’impresa cedente si trovano a interagire con il factor per il pagamento. Una comunicazione chiara evita malintesi e preserva la relazione commerciale. Inoltre, la selezione dei crediti operata dal factor – che valuta il merito creditizio dei debitori, soprattutto nel pro soluto – può fornire all’impresa un’utile fotografia della solidità del proprio portafoglio clienti. Gestito con attenzione, il factoring non è solo finanza, ma anche uno strumento di controllo del rischio di credito e di pianificazione della liquidità.

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Domande frequenti

Cos'è il factoring?

È un contratto con cui un'impresa cede i propri crediti commerciali a un factor (intermediario specializzato) che ne cura la gestione e l'incasso e spesso anticipa l'importo. Si fonda sulla cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.) e sulla legge 52/1991 sulla cessione dei crediti d'impresa.

Che differenza c'è tra factoring pro soluto e pro solvendo?

Pro soluto: il factor assume il rischio d'insolvenza del debitore ceduto; pro solvendo: il rischio resta in capo all'impresa cedente, che risponde se il debitore non paga (artt. 1266-1267 c.c.).

Serve il consenso del debitore ceduto?

No: come ogni cessione, il factoring non richiede il consenso del debitore (art. 1260 c.c.); va però reso efficace verso di lui con notifica o accettazione (art. 1264 c.c.).

Quali crediti si possono cedere in factoring?

I crediti pecuniari sorti da contratti d'impresa, anche futuri e in massa, secondo la legge 52/1991, che consente la cessione in blocco di crediti verso una pluralità di debitori.

Il factoring è un finanziamento?

Può svolgere anche una funzione finanziaria quando il factor anticipa il valore dei crediti, ma giuridicamente è una cessione di crediti con servizi accessori di gestione e garanzia.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.