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Il factoring permette a un’impresa di trasformare i propri crediti commerciali in liquidità immediata, affidandone gestione e incasso a un operatore specializzato (il factor). È uno strumento finanziario molto diffuso, regolato da una legge speciale che semplifica la cessione dei crediti d’impresa. Vediamo come funziona.
Cos’è il factoring
Il factoring è un’operazione con cui un’impresa (cedente) cede i propri crediti commerciali, esistenti o futuri, a un factor (banca o intermediario), che ne assume la gestione, l’incasso e, spesso, l’anticipazione finanziaria. È disciplinato dalla L. 52/1991 sulla cessione dei crediti d’impresa, oltre che dalle norme generali sulla cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.).
Le funzioni del factoring
| Funzione | Contenuto |
|---|---|
| Gestionale | Il factor gestisce e incassa i crediti (amministrazione del portafoglio) |
| Finanziaria | Anticipo di una percentuale del valore dei crediti ceduti |
| Di garanzia | Nel pro soluto, il factor assume il rischio di insolvenza del debitore |
I requisiti della L. 52/1991
La disciplina speciale si applica quando ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi: il cedente è un imprenditore; il cessionario (factor) è una banca o un intermediario autorizzato; i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa. In presenza di questi requisiti operano le semplificazioni della legge.
La cessione in massa e dei crediti futuri
Un vantaggio chiave: la L. 52/1991 consente la cessione in massa di crediti e la cessione di crediti futuri, anche verso debitori non ancora individuati al momento del contratto (purché determinabili e sorti entro 24 mesi). Inoltre l’opponibilità ai terzi può ottenersi col pagamento del corrispettivo avente data certa, in alternativa alla notifica al debitore.
Pro soluto e pro solvendo
Come ogni cessione, il factoring può essere pro soluto (il factor assume il rischio di insolvenza del debitore) o pro solvendo (il rischio resta sull’impresa cedente, che risponde se il debitore non paga). È la variabile che determina chi sopporta il rischio — e il costo dell’operazione.
Spunti pratici
- Liquidità immediata: il factoring smobilizza i crediti commerciali.
- Pro soluto se vuoi trasferire il rischio d’insolvenza (costa di più).
- Cessione in massa/futuri: vantaggio della L. 52/1991 rispetto alla cessione ordinaria.
- Valuta costi (commissioni + interessi sull’anticipo) rispetto al beneficio finanziario.
Esempio pratico
Un’impresa con molte fatture a 90 giorni cede in massa i crediti a un factor (L. 52/1991), ottenendo subito l’anticipo dell’80% del valore. Il factor gestisce gli incassi. Se l’accordo è pro soluto, in caso di insolvenza di un cliente il rischio è del factor; se pro solvendo, l’impresa dovrà restituire l’anticipo relativo al credito non incassato.
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