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Un credito è un bene che si può vendere o trasferire: è la cessione del credito, alla base di operazioni come il factoring, la cartolarizzazione e tante garanzie. Funziona anche senza il consenso del debitore, ma con regole precise per essere efficace verso di lui. Ecco come.
Cos’è la cessione del credito
Il creditore (cedente) può trasferire il suo credito a un altro soggetto (cessionario), anche senza il consenso del debitore (ceduto), purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (art. 1260 c.c.). Il cessionario subentra nel credito con i suoi accessori (garanzie, privilegi, interessi).
Quali crediti si possono cedere
In linea generale tutti i crediti, anche futuri. Le parti possono pattuire l’incedibilità, ma tale patto non è opponibile al cessionario che lo ignorava senza colpa (art. 1260, comma 2). Sono escluse le cessioni vietate dalla legge.
L’efficacia verso il debitore ceduto (art. 1264)
La cessione è perfetta tra cedente e cessionario col solo accordo, ma per essere efficace verso il debitore ceduto deve essergli notificata o da lui accettata (art. 1264). Prima della notifica/accettazione, il debitore che paga in buona fede al cedente è liberato. La notifica risolve anche i conflitti tra più cessionari (prevale chi notifica per primo, art. 1265).
Pro soluto e pro solvendo
| Tipo | Cosa garantisce il cedente |
|---|---|
| Pro soluto | Garantisce l’esistenza del credito (nomen verum), non la solvenza del debitore |
| Pro solvendo | Garantisce anche la solvenza del debitore (nomen bonum): se il debitore non paga, risponde il cedente |
È la distinzione chiave per il rischio: nella cessione pro soluto il cedente garantisce solo che il credito esiste (art. 1266); nella pro solvendo garantisce anche che il debitore paghi (art. 1267). Lo approfondiamo a parte.
Le garanzie del cedente (artt. 1266-1267)
Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente garantisce l’esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266). La garanzia della solvenza del debitore, invece, opera solo se espressamente assunta (pro solvendo), e nei limiti dell’art. 1267 (entro quanto ricevuto, con interessi e spese).
Spunti pratici
- Notifica al debitore (o fai accettare): senza, paga validamente al cedente (art. 1264).
- Pro soluto o pro solvendo? Definisci chi sopporta il rischio di insolvenza.
- Verifica l’incedibilità: il patto può non esserti opponibile se lo ignoravi (art. 1260, c. 2).
- Accessori inclusi: con il credito passano garanzie e privilegi.
Esempio pratico
Un’impresa cede a una finanziaria i propri crediti verso un cliente. Finché la cessione non è notificata, se il cliente paga all’impresa cedente in buona fede è liberato (art. 1264). Notificata la cessione, il cliente deve pagare alla finanziaria. Se la cessione era pro solvendo e il cliente diventa insolvente, l’impresa cedente risponde verso la finanziaria nei limiti dell’art. 1267.
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Domande frequenti