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Tra imprese (e con la PA), i ritardi nei pagamenti hanno un costo preciso fissato dalla legge: interessi di mora elevati, che decorrono automaticamente, più un rimborso forfettario. È il d.lgs. 231/2002, un’arma spesso sottovalutata dai creditori. Vediamo come funziona e perché conviene farlo valere.
A chi si applica
Il d.lgs. 231/2002 si applica alle transazioni commerciali, cioè ai contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento. Non si applica ai rapporti con i consumatori.
I termini di pagamento
Se le parti non hanno pattuito un termine, il pagamento è dovuto entro 30 giorni (dalla consegna/fattura, secondo i casi). Le parti possono pattuire termini diversi, ma quelli oltre 60 giorni (e oltre 30/60 per la PA) sono ammessi solo se espressi e non gravemente iniqui per il creditore.
La decorrenza automatica degli interessi
Il dato più importante: gli interessi di mora decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di costituzione in mora (art. 4, d.lgs. 231/2002). Non serve sollecito: il ritardo fa scattare gli interessi da solo.
Il saggio maggiorato (BCE + 8 punti)
| Voce | Misura |
|---|---|
| Saggio interessi di mora | Tasso BCE di riferimento + 8 punti percentuali (art. 5) |
| Rimborso forfettario costi | Almeno 40 euro per ogni transazione (art. 6) |
| Aggiornamento del saggio | Semestrale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) |
Il saggio degli interessi moratori è pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali (art. 5): molto più alto del tasso legale ordinario. Spetta inoltre, automaticamente, un importo forfettario di almeno 40 euro a titolo di rimborso costi di recupero, salvo il maggior danno (art. 6).
Le clausole gravemente inique sono nulle (art. 7)
Sono nulle le clausole che, a danno del creditore, risultano gravemente inique: ad esempio quelle che escludono gli interessi di mora o il rimborso dei costi, o che fissano termini eccessivi (art. 7). Il giudice può riportare il contratto a equità applicando la disciplina legale.
Spunti pratici
- Fai valere gli interessi 231: decorrono da soli e sono elevati (BCE+8).
- Chiedi i 40 euro forfettari per ogni fattura insoluta (art. 6).
- Diffida da termini lunghissimi imposti: oltre certe soglie sono nulli se iniqui (art. 7).
- Indica gli interessi 231 in fattura/condizioni di vendita come deterrente.
Esempio pratico
Un fornitore consegna merce con pagamento a 30 giorni; il cliente impresa paga in ritardo. Senza alcun sollecito, dal giorno dopo la scadenza maturano interessi al tasso BCE + 8 punti (art. 5) e il fornitore ha diritto a 40 euro per la fattura (art. 6). Se il contratto avesse escluso questi interessi, la clausola sarebbe nulla perché gravemente iniqua (art. 7).
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