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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Tra imprese (e con la PA), i ritardi nei pagamenti hanno un costo preciso fissato dalla legge: interessi di mora elevati, che decorrono automaticamente, più un rimborso forfettario. È il d.lgs. 231/2002, un’arma spesso sottovalutata dai creditori. Vediamo come funziona e perché conviene farlo valere.

A chi si applica

Il d.lgs. 231/2002 si applica alle transazioni commerciali, cioè ai contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento. Non si applica ai rapporti con i consumatori.

I termini di pagamento

Se le parti non hanno pattuito un termine, il pagamento è dovuto entro 30 giorni (dalla consegna/fattura, secondo i casi). Le parti possono pattuire termini diversi, ma quelli oltre 60 giorni (e oltre 30/60 per la PA) sono ammessi solo se espressi e non gravemente iniqui per il creditore.

La decorrenza automatica degli interessi

Il dato più importante: gli interessi di mora decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di costituzione in mora (art. 4, d.lgs. 231/2002). Non serve sollecito: il ritardo fa scattare gli interessi da solo.

Il saggio maggiorato (BCE + 8 punti)

Voce Misura
Saggio interessi di mora Tasso BCE di riferimento + 8 punti percentuali (art. 5)
Rimborso forfettario costi Almeno 40 euro per ogni transazione (art. 6)
Aggiornamento del saggio Semestrale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale)

Il saggio degli interessi moratori è pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali (art. 5): molto più alto del tasso legale ordinario. Spetta inoltre, automaticamente, un importo forfettario di almeno 40 euro a titolo di rimborso costi di recupero, salvo il maggior danno (art. 6).

Le clausole gravemente inique sono nulle (art. 7)

Sono nulle le clausole che, a danno del creditore, risultano gravemente inique: ad esempio quelle che escludono gli interessi di mora o il rimborso dei costi, o che fissano termini eccessivi (art. 7). Il giudice può riportare il contratto a equità applicando la disciplina legale.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un fornitore consegna merce con pagamento a 30 giorni; il cliente impresa paga in ritardo. Senza alcun sollecito, dal giorno dopo la scadenza maturano interessi al tasso BCE + 8 punti (art. 5) e il fornitore ha diritto a 40 euro per la fattura (art. 6). Se il contratto avesse escluso questi interessi, la clausola sarebbe nulla perché gravemente iniqua (art. 7).

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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