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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il decreto ingiuntivo è lo strumento più usato dalle imprese per recuperare crediti documentati: una procedura rapida e “a sorpresa”, in cui il giudice ordina di pagare ancor prima di sentire il debitore. Vediamo quando si può chiedere, come funziona e cosa succede dopo.

Cos’è il decreto ingiuntivo

È un provvedimento del giudice che, su ricorso del creditore e senza preventivo contraddittorio, ordina al debitore di pagare una somma (o consegnare una cosa) entro un termine (artt. 633 ss. c.p.c.). È un procedimento sommario e veloce, pensato per i crediti documentati.

I presupposti

Requisito Significato
Credito certo, liquido ed esigibile Determinato nell’esistenza e nell’importo, e già scaduto
Prova scritta Documenti che provano il credito (art. 634 c.p.c.)

Costituiscono prova scritta idonea, tra l’altro: le fatture commerciali, gli estratti autentici delle scritture contabili dell’impresa (art. 634), la corrispondenza, le ricognizioni di debito. Per alcuni titoli (cambiali, assegni, atti pubblici) esiste una via ancora più rapida.

La procedura

Il creditore deposita un ricorso con i documenti; il giudice, se ricorrono i presupposti, emette il decreto, che va notificato al debitore. Da quel momento il debitore ha, di regola, 40 giorni per pagare oppure per fare opposizione (art. 641 c.p.c.).

La provvisoria esecuzione (art. 642)

In certi casi il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo già all’emissione (art. 642 c.p.c.): ad esempio se il credito è fondato su cambiale, assegno o atto pubblico, o se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. La provvisoria esecuzione consente di avviare subito l’esecuzione, anche prima della scadenza dei 40 giorni.

Cosa succede dopo: pagamento, esecutività o opposizione

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa creditrice deposita ricorso per decreto ingiuntivo allegando fatture ed estratto autentico delle scritture contabili. Il giudice emette il decreto e, per il pericolo nel ritardo, lo dichiara provvisoriamente esecutivo (art. 642). Notificato il decreto, il debitore non si oppone nei 40 giorni: il titolo diventa definitivo (art. 647) e l’impresa avvia precetto e pignoramento.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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