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Un cliente non paga: cosa si può fare, e in che ordine? Il recupero crediti segue un percorso a tappe, dalla diffida bonaria all’esecuzione forzata. Conoscerlo permette di scegliere lo strumento giusto al momento giusto, senza bruciare tempo e denaro. Ecco la mappa completa.
Le tre fasi del recupero
| Fase | Strumenti | Obiettivo |
|---|---|---|
| Stragiudiziale | Sollecito, diffida/messa in mora (art. 1219) | Ottenere il pagamento senza causa |
| Monitoria/giudiziale | Decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) | Ottenere un titolo esecutivo |
| Esecutiva | Precetto e pignoramento | Aggredire il patrimonio del debitore |
1) La fase stragiudiziale
Si inizia con il sollecito e, se non basta, con la lettera di messa in mora (raccomandata o PEC): costituisce in mora il debitore (art. 1219 c.c.), fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione. È spesso risolutiva e quasi sempre indispensabile prima di agire.
2) Il decreto ingiuntivo
Se il credito è certo, liquido ed esigibile e si dispone di prova scritta (fatture, contratti, estratti autentici delle scritture contabili), si può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.): un ordine di pagare entro 40 giorni, spesso con provvisoria esecuzione. È lo strumento principe per i crediti commerciali documentati. Lo approfondiamo a parte.
3) L’esecuzione forzata
Ottenuto un titolo esecutivo (decreto esecutivo, sentenza), si notifica l’atto di precetto (intimazione a pagare entro 10 giorni) e, in mancanza, si procede al pignoramento: mobiliare, immobiliare o presso terzi (conti correnti, crediti del debitore verso i suoi clienti). È la fase in cui si aggredisce concretamente il patrimonio.
Strumenti di prevenzione e tutela
- Condizioni generali chiare su termini di pagamento, interessi e foro;
- Garanzie: fideiussione, pegno, ipoteca, riserva di proprietà;
- Interessi di mora commerciali (d.lgs. 231/2002) per scoraggiare i ritardi;
- Cessione del credito o factoring per smobilizzare e trasferire il rischio.
Tempistica e prescrizione
Attenzione ai termini di prescrizione del credito (in genere 10 anni, ma 5 o meno in vari casi). La messa in mora interrompe la prescrizione e va ripetuta se l’inerzia si protrae. Agire con tempestività aumenta anche le chance di trovare un patrimonio capiente.
Spunti pratici
- Parti dalla messa in mora: interessi + interruzione prescrizione (art. 1219).
- Decreto ingiuntivo se hai prova scritta: rapido e con possibile esecuzione provvisoria.
- Valuta la solvibilità prima di procedere all’esecuzione.
- Previeni: garanzie, interessi 231, condizioni di vendita ben scritte.
Esempio pratico
Un’impresa ha fatture insolute. Invia la messa in mora via PEC (interessi e interruzione prescrizione), poi, avendo le fatture come prova scritta, chiede un decreto ingiuntivo con provvisoria esecuzione. Il debitore non paga né si oppone: l’impresa notifica il precetto e procede al pignoramento presso terzi del conto corrente del debitore.
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