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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Un cliente non paga: cosa si può fare, e in che ordine? Il recupero crediti segue un percorso a tappe, dalla diffida bonaria all’esecuzione forzata. Conoscerlo permette di scegliere lo strumento giusto al momento giusto, senza bruciare tempo e denaro. Ecco la mappa completa.

Le tre fasi del recupero

Fase Strumenti Obiettivo
Stragiudiziale Sollecito, diffida/messa in mora (art. 1219) Ottenere il pagamento senza causa
Monitoria/giudiziale Decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) Ottenere un titolo esecutivo
Esecutiva Precetto e pignoramento Aggredire il patrimonio del debitore

1) La fase stragiudiziale

Si inizia con il sollecito e, se non basta, con la lettera di messa in mora (raccomandata o PEC): costituisce in mora il debitore (art. 1219 c.c.), fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione. È spesso risolutiva e quasi sempre indispensabile prima di agire.

2) Il decreto ingiuntivo

Se il credito è certo, liquido ed esigibile e si dispone di prova scritta (fatture, contratti, estratti autentici delle scritture contabili), si può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.): un ordine di pagare entro 40 giorni, spesso con provvisoria esecuzione. È lo strumento principe per i crediti commerciali documentati. Lo approfondiamo a parte.

3) L’esecuzione forzata

Ottenuto un titolo esecutivo (decreto esecutivo, sentenza), si notifica l’atto di precetto (intimazione a pagare entro 10 giorni) e, in mancanza, si procede al pignoramento: mobiliare, immobiliare o presso terzi (conti correnti, crediti del debitore verso i suoi clienti). È la fase in cui si aggredisce concretamente il patrimonio.

Strumenti di prevenzione e tutela

Tempistica e prescrizione

Attenzione ai termini di prescrizione del credito (in genere 10 anni, ma 5 o meno in vari casi). La messa in mora interrompe la prescrizione e va ripetuta se l’inerzia si protrae. Agire con tempestività aumenta anche le chance di trovare un patrimonio capiente.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa ha fatture insolute. Invia la messa in mora via PEC (interessi e interruzione prescrizione), poi, avendo le fatture come prova scritta, chiede un decreto ingiuntivo con provvisoria esecuzione. Il debitore non paga né si oppone: l’impresa notifica il precetto e procede al pignoramento presso terzi del conto corrente del debitore.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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