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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il marchio è un bene che si può vendere (cessione) o concedere in uso ad altri dietro corrispettivo (licenza): è così che nascono royalties, reti in franchising e operazioni di gruppo. Ma ci sono regole precise per non ingannare il pubblico e per rendere il trasferimento opponibile. Vediamole.

Cessione e licenza: la differenza

Profilo Cessione Licenza
Effetto Trasferimento della titolarità Concessione del diritto d’uso, restando titolare il licenziante
Durata Definitiva Per il tempo pattuito
Tipico in Vendite d’azienda, riorganizzazioni Franchising, merchandising, gruppi

Il principio dell’art. 23 CPI

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti/servizi per cui è registrato (art. 23 CPI). La licenza può essere esclusiva (solo il licenziatario può usarlo) o non esclusiva (più licenziatari, eventualmente accanto al titolare).

Il divieto di inganno del pubblico

È il limite fondamentale: dal trasferimento o dalla licenza non deve derivare inganno nei caratteri dei prodotti o servizi essenziali nella percezione del pubblico (art. 23, comma 4, CPI). Per questo, nella licenza non esclusiva, il licenziatario si obbliga a usare il marchio per prodotti uguali a quelli del titolare e degli altri licenziatari: la qualità deve restare costante. Il titolare può agire contro il licenziatario che viola le clausole su qualità, durata, modo d’uso (art. 23, comma 3).

Il controllo della qualità

Chi concede il marchio in licenza ha interesse (e onere) a controllare la qualità dei prodotti del licenziatario: è ciò che mantiene integra la funzione distintiva e di garanzia del marchio. Un controllo carente può portare a un marchio ingannevole e quindi a rischi di decadenza.

La trascrizione all’UIBM

Cessione e licenza vanno trascritte presso l’UIBM per essere opponibili ai terzi (artt. 138 ss. CPI): chi non trascrive rischia che un successivo avente causa in buona fede, che trascrive per primo, prevalga. La trascrizione è quindi un passaggio pratico essenziale.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’azienda titolare di un marchio noto lo concede in licenza non esclusiva a vari produttori (merchandising), imponendo standard qualitativi e controlli. Le licenze sono trascritte all’UIBM. Così il marchio resta affidabile per il pubblico (no inganno, art. 23, c. 4) e i contratti sono opponibili ai terzi. Se invece l’azienda volesse uscire dal settore, potrebbe cedere il marchio trasferendone la titolarità.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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