Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il marchio è un bene che si può vendere o dare in uso ad altri, esattamente come un immobile. La cessione ne trasferisce la proprietà; la licenza ne concede l’uso conservandone la titolarità. Conoscere le regole — e i limiti a tutela del consumatore — serve a monetizzare il marchio senza perderne il valore.

Cessione e licenza: la differenza

L’art. 23 CPI disciplina la circolazione del marchio. La cessione trasferisce la titolarità del diritto, in tutto o in parte (per alcuni prodotti/servizi). La licenza attribuisce solo il diritto di usare il marchio, a fronte di un corrispettivo (royalties), restando il marchio di proprietà del licenziante.

I tipi di licenza

Tipo Caratteristica
Esclusiva Solo il licenziatario può usare il marchio (nemmeno il titolare, se così pattuito)
Non esclusiva Più licenziatari possono coesistere; il titolare conserva l’uso
Totale o parziale Per tutti o solo per alcuni prodotti/servizi; per tutto il territorio o parte di esso

Nella licenza non esclusiva, l’art. 23 CPI impone al licenziatario l’obbligo espresso di usare il marchio per prodotti con caratteristiche qualitative uguali a quelle dei corrispondenti prodotti del titolare o degli altri licenziatari.

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Il limite invalicabile: niente inganno (art. 23, comma 4, CPI)

La regola d’oro è che dalla cessione o dalla licenza non deve derivare inganno nei caratteri dei prodotti o servizi essenziali nella percezione del pubblico (art. 23, comma 4, CPI). Il marchio comunica una promessa di qualità: se il cessionario o il licenziatario abbassa lo standard ingannando il consumatore, scatta la decadenza per ingannevolezza sopravvenuta (art. 14, comma 2, CPI).

Forma e trascrizione

Per essere opponibili ai terzi, cessione e licenza vanno trascritte presso l’UIBM (artt. 138 ss. CPI). La trascrizione risolve i conflitti tra più aventi causa e dà pubblicità legale all’operazione: chi trascrive per primo prevale.

Errori frequenti

Il contratto di merchandising

Una forma diffusa di licenza è il merchandising: il titolare concede l’uso del marchio (spesso celebre) per categorie di prodotti diverse da quelle d’origine — gadget, abbigliamento, accessori — verso royalties. È un modo per monetizzare la rinomanza del marchio, ma richiede un controllo serrato della qualità per non danneggiare l’immagine del brand né incorrere nell’ingannevolezza sopravvenuta (artt. 23 e 14 CPI).

Pegno, usufrutto e conferimento

Il marchio, come bene immateriale, può essere oggetto di pegno (garanzia per un finanziamento), di usufrutto e di conferimento in società. Anche questi atti, per essere opponibili ai terzi, vanno trascritti all’UIBM (artt. 138 ss. CPI). La trascrizione risolve i conflitti: tra più aventi causa dallo stesso titolare prevale chi trascrive per primo, a prescindere dalla data dell’atto.

Differenza con la cessione d’azienda

Quando si cede un’azienda, il marchio può seguirla. L’art. 2573 c.c. e il CPI consentono però la cessione del marchio anche separatamente dall’azienda, in tutto o per una parte dei prodotti, purché non ne derivi inganno per il pubblico. Occorre dunque attenzione: cedere il solo marchio lasciando in capo al cedente la produzione, o viceversa, può generare confusione sull’origine, con il rischio della decadenza per ingannevolezza.

Clausole essenziali del contratto

Clausola Perché serve
Oggetto e classi Definisce quali prodotti/servizi sono coperti
Territorio e durata Delimita dove e per quanto vale la licenza
Esclusiva Stabilisce se altri (o il titolare) possono usare il marchio
Standard qualitativi e controllo Evita la decadenza per ingannevolezza
Royalties e rendicontazione Disciplina il corrispettivo e i controlli
Risoluzione Permette di reagire all’uso scorretto

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio è titolare di un marchio di moda affermato. Concede a Caio una licenza esclusiva per la categoria occhiali, con obbligo contrattuale di rispettare standard qualitativi e diritto di Tizio di controllare i campioni. Le parti trascrivono la licenza all’UIBM. Se Caio iniziasse a vendere occhiali scadenti spacciandoli per la qualità del brand, Tizio potrebbe risolvere il contratto e il marchio rischierebbe la decadenza per ingannevolezza (artt. 23 e 14 CPI).

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Domande frequenti

Che differenza c'è tra cessione e licenza del marchio?

La cessione trasferisce la titolarità del marchio; la licenza concede solo il diritto di usarlo, conservandone la proprietà in capo al licenziante (art. 23 CPI).

La licenza può essere esclusiva?

Sì: può essere esclusiva o non esclusiva, totale o parziale per prodotti/servizi e per territorio. Nella licenza non esclusiva il licenziatario deve garantire standard qualitativi uguali.

Qual è il limite della circolazione del marchio?

Dalla cessione o licenza non deve derivare inganno per il pubblico sui caratteri essenziali dei prodotti, pena la decadenza per ingannevolezza (artt. 23 e 14 CPI).

La cessione del marchio va trascritta?

Sì: per essere opponibile ai terzi va trascritta presso l'UIBM (artt. 138 ss. CPI); chi trascrive per primo prevale.

Cosa rischio se il licenziatario abbassa la qualità?

Il marchio può decadere per ingannevolezza sopravvenuta; conviene inserire clausole di controllo qualità e di risoluzione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.