Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’imprenditore agricolo è chi esercita una delle attività agricole tipiche — coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento — e le attività a esse connesse (art. 2135 c.c.). Gode di un regime più favorevole rispetto all’imprenditore commerciale, ad esempio in tema di iscrizione e di insolvenza.

Chi è l’imprenditore agricolo

Secondo l’art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

La coltivazione, la selvicoltura e l’allevamento sono attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (o di una sua fase necessaria), che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque.

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Le attività connesse

Sono connesse le attività, esercitate dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività agricola, nonché la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda (art. 2135, comma 3, c.c.). Rientra qui, ad esempio, l’agriturismo o la vendita diretta dei propri prodotti.

Il regime giuridico di favore

L’imprenditore agricolo si iscrive nella sezione speciale del Registro delle imprese (l’iscrizione ha funzione di pubblicità legale). A differenza dell’imprenditore commerciale, di regola non è soggetto alle procedure dell’insolvenza tipiche dell’impresa commerciale e ha obblighi contabili più leggeri. Una figura particolare è il coltivatore diretto, che lavora il fondo con il lavoro proprio e della famiglia.

Profilo Imprenditore agricolo Imprenditore commerciale
Attività Coltivazione, allevamento, connesse (art. 2135) Attività commerciali (art. 2195)
Registro imprese Sezione speciale Sezione ordinaria
Procedure di insolvenza Regime di favore Pienamente soggetto
Scritture contabili Più leggere Complete (art. 2214)

Esempio pratico

Tizio coltiva un vigneto e produce vino dalle proprie uve, che vende in cantina e online: la coltivazione è attività agricola tipica, la vinificazione e la vendita dei propri prodotti sono attività connesse (art. 2135). Tizio è quindi imprenditore agricolo, con il regime di favore. Se però acquistasse stabilmente uve da terzi per produrre vino su scala industriale, l’attività potrebbe perdere il carattere agricolo e diventare commerciale.

Il ciclo biologico come criterio

Il discrimine tra attività agricola e commerciale è la cura di un ciclo biologico (vegetale o animale) o di una sua fase necessaria, che utilizza o può utilizzare il fondo, il bosco o le acque (art. 2135, comma 2, c.c.). Questa nozione “moderna” ha ampliato il concetto di agricoltura, includendo anche attività come l’acquacoltura o le colture fuori suolo, purché legate a un ciclo biologico.

Il requisito della prevalenza nelle attività connesse

Le attività connesse (manipolazione, trasformazione, commercializzazione) restano agricole solo se hanno a oggetto prevalentemente prodotti ottenuti dalla propria coltivazione, selvicoltura o allevamento (art. 2135, comma 3, c.c.). Se l’imprenditore acquista in prevalenza prodotti da terzi per trasformarli e rivenderli, l’attività perde il carattere agricolo e diventa commerciale, con il relativo regime più gravoso.

Figure speciali: coltivatore diretto e IAP

Nel settore agricolo rilevano figure con discipline proprie: il coltivatore diretto, che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della famiglia, e l’imprenditore agricolo professionale (IAP), che dedica all’attività agricola una quota prevalente di tempo e ricava da essa una quota prevalente di reddito. A queste figure spettano agevolazioni fiscali e previdenziali specifiche.

Iscrizione e regime di insolvenza

L’imprenditore agricolo si iscrive nella sezione speciale del Registro delle imprese, con efficacia di pubblicità legale, e ha obblighi contabili più leggeri rispetto al commerciante. Di regola non è assoggettato alle procedure di insolvenza tipiche dell’impresa commerciale: può accedere agli strumenti di composizione della crisi previsti per i soggetti non fallibili.

Forme societarie in agricoltura

L’attività agricola può essere svolta anche in forma societaria: la società semplice è la forma tipica per l’agricoltura (potendo avere oggetto non commerciale), ma sono ammesse anche società di persone e di capitali che mantengono l’oggetto agricolo. Per la società semplice vedi la guida dedicata.

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Domande frequenti

Chi è l'imprenditore agricolo?

Chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse (art. 2135 c.c.), cioè attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico.

Cosa sono le attività connesse?

Le attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività agricola, e la fornitura di beni o servizi con attrezzature aziendali prevalenti (art. 2135, comma 3, c.c.).

L'imprenditore agricolo fallisce?

Di regola non è soggetto alle procedure di insolvenza tipiche dell'impresa commerciale: gode di un regime di favore rispetto all'imprenditore commerciale.

Dove si iscrive l'imprenditore agricolo?

Nella sezione speciale del Registro delle imprese, con funzione di pubblicità legale; ha inoltre obblighi contabili più leggeri.

Chi è il coltivatore diretto?

L'imprenditore agricolo che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della sua famiglia; gode di specifiche agevolazioni previdenziali e fiscali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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