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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La cooperativa è una società diversa da tutte le altre: non nasce per fare profitto da distribuire, ma per dare ai soci un vantaggio diretto (lavoro, beni, servizi a condizioni migliori). Questo “scopo mutualistico” ne plasma tutte le regole.

Lo scopo mutualistico

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 c.c.): l’obiettivo è fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato (il cosiddetto vantaggio mutualistico), non massimizzare l’utile da ripartire.

La porta aperta e il capitale variabile

Vige il principio della “porta aperta”: nuovi soci possono entrare senza bisogno di modificare l’atto costitutivo, perché il capitale è variabile (art. 2524 c.c.). L’ammissione di nuovi soci è deliberata dagli amministratori secondo criteri non discriminatori.

Una testa, un voto

A differenza delle società di capitali, vale il voto capitario: ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia la quota posseduta (art. 2538 c.c.). È l’espressione della natura democratica della cooperativa.

Profilo Cooperativa Società di capitali
Scopo Mutualistico (vantaggio ai soci) Lucrativo (utile da distribuire)
Capitale Variabile (porta aperta) Fisso
Voto Capitario (1 socio = 1 voto) Proporzionale alle quote/azioni

I ristorni

Il vantaggio mutualistico si concretizza spesso nei ristorni (art. 2545-sexies c.c.): somme restituite ai soci in proporzione agli scambi mutualistici (non al capitale), ad esempio un’integrazione di retribuzione per i soci lavoratori o uno sconto per i soci consumatori.

Numero minimo di soci e organi

Servono almeno nove soci; è ammessa la piccola cooperativa/società cooperativa a r.l. con almeno tre soci persone fisiche, applicando le norme della SRL. Gli organi ricalcano quelli delle società di capitali (assemblea, amministratori, organo di controllo) con gli adattamenti mutualistici.

Spunti pratici

Esempio pratico

Alcuni artigiani fondano una cooperativa di produzione e lavoro per acquistare insieme materiali e ottenere commesse. Ogni socio vota una volta sola (art. 2538), a prescindere dal capitale; a fine anno il vantaggio viene distribuito come ristorno in proporzione al lavoro prestato (art. 2545-sexies), non in base alle quote.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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