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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Cosa può fare davvero l’amministratore di una SRL? E i limiti che i soci gli impongono valgono anche verso i terzi? La distinzione tra gestione interna e rappresentanza esterna è cruciale.

Il potere di gestione

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, che compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (art. 2475 c.c., come modificato per richiamare l’art. 2086 c.c. sugli assetti adeguati). È il potere di decidere e operare nella vita quotidiana e strategica della società.

Il potere di rappresentanza

Gli amministratori che hanno la rappresentanza hanno il potere di compiere atti in nome e per conto della società, vincolandola verso i terzi (art. 2475-bis c.c.). La rappresentanza è generale: copre tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale e anche oltre, nei limiti che seguono.

I limiti ai poteri e l’opponibilità

Lo statuto o la decisione dei soci possono limitare i poteri degli amministratori (es. richiedere l’autorizzazione dei soci sopra certi importi). Però, a tutela dei terzi, queste limitazioni non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito a danno della società (art. 2475-bis, comma 2, c.c.). In altre parole: internamente l’amministratore che sfora i limiti risponde verso la società, ma l’atto verso il terzo in buona fede resta valido.

Piano Effetto del superamento dei limiti
Interno (verso la società) L’amministratore risponde dei danni
Esterno (verso i terzi) L’atto è valido, salvo dolo del terzo a danno della società

Amministrazione congiuntiva e disgiuntiva

Se l’amministrazione è affidata a più persone, lo statuto può prevederla in forma collegiale (CdA), disgiuntiva (ciascuno opera da solo) o congiuntiva (serve il consenso di più amministratori), con le regole degli artt. 2257-2258 c.c. richiamati (art. 2475, comma 3, c.c.).

Spunti pratici

Esempio pratico

Lo statuto prevede che l’amministratore non possa contrarre mutui oltre 50.000 euro senza il via libera dei soci. L’amministratore firma comunque un mutuo da 80.000 con una banca in buona fede: il contratto è valido verso la banca, ma l’amministratore risponde verso la società per aver violato il limite.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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