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La guida
Quando ci si ammala, chi paga? E perché i primi giorni a volte non vengono indennizzati dall’INPS? La indennità di malattia segue regole che combinano legge, prassi INPS e contratto collettivo. Questa guida spiega il meccanismo del certificato telematico, i giorni di carenza, le percentuali riconosciute dall’INPS e l’integrazione del datore, in modo chiaro e pratico.
Il certificato telematico e gli obblighi del lavoratore
In caso di malattia il medico redige e invia il certificato in via telematica all’INPS, che lo rende disponibile al datore di lavoro. Il lavoratore non deve più consegnare il cartaceo, ma deve comunicare tempestivamente l’assenza al datore e annotare il numero di protocollo del certificato.
Come controllare il certificato e l’attestato
- Prendi nota del PUC, il numero di protocollo univoco del certificato: puoi chiedere al medico una copia cartacea o via e-mail.
- Verifica i dati: anagrafica e indirizzo di reperibilità completo (frazione, scala, palazzina). Ne risponde il lavoratore e un errore può far perdere l’indennità.
- Consulta l’attestato, cioè il certificato senza diagnosi che vede il datore, con il servizio INPS di consultazione attestati: bastano codice fiscale e PUC, senza SPID (scheda INPS).
- Nei festivi e prefestivi il certificato lo rilascia il medico di continuità assistenziale (ex guardia medica).
- Decorrenza: l’INPS riconosce la malattia dal giorno di rilascio del certificato. Il giorno precedente è coperto solo se il certificato nasce da una visita domiciliare, il medico lo indica espressamente e quel giorno è feriale.
- Certificato cartaceo: ammesso solo se l’invio telematico non è possibile; il lavoratore privato con indennità INPS lo consegna all’INPS e l’attestato al datore entro due giorni dal rilascio.
Durante la malattia il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni coperti dal certificato, compresi sabato, domenica e festivi. Le fasce sono le stesse per i dipendenti privati e pubblici. Si può uscire solo per visite o accertamenti urgenti non effettuabili in altri orari, gravi motivi personali o familiari documentati, cause di forza maggiore. Il cambio di indirizzo si comunica prima al datore e all’INPS con il servizio online dedicato.
| Assenza ingiustificata alla visita di controllo | Conseguenza sull’indennità INPS |
|---|---|
| Prima assenza | Persa per un massimo di 10 giorni di calendario dall’inizio della malattia |
| Seconda assenza | Ridotta del 50% per il resto della malattia |
| Terza assenza | Persa per intero dalla data della terza assenza |
Sono esonerati dalla reperibilità, se il medico lo segnala nel certificato, i lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, con stati patologici connessi a invalidità riconosciuta almeno al 67% e, per i dipendenti pubblici, con alcune malattie riconosciute da causa di servizio.
I giorni di carenza
I primi tre giorni di malattia sono detti periodo di carenza: l’INPS, di regola, non li indennizza. Per questi giorni il trattamento economico dipende dal CCNL: la maggior parte dei contratti pone la carenza a carico del datore di lavoro, spesso al 100% della retribuzione.
In caso di ricaduta nella stessa malattia entro un breve intervallo, i giorni di carenza in genere non si applicano nuovamente, perché l’evento è considerato continuazione del precedente. Le regole di dettaglio sono nel contratto collettivo.
L’indennità INPS dal quarto giorno
Per i lavoratori dei settori coperti dall’assicurazione di malattia (ad esempio operai dell’industria, lavoratori del terziario), dal quarto giorno interviene l’indennità INPS, calcolata sulla retribuzione media giornaliera:
- 50% della retribuzione dal 4º al 20º giorno;
- 66,66% dal 21º al 180º giorno.
In molti casi è il datore ad anticipare l’indennità in busta paga, recuperandola poi dall’INPS tramite conguaglio contributivo. Non tutti i lavoratori rientrano nell’indennità INPS: per alcune categorie (ad esempio gli impiegati dell’industria) il trattamento di malattia è interamente a carico del datore secondo il CCNL.
| Voce | Regola |
|---|---|
| Chi ne ha diritto | Operai dell’industria, operai e impiegati del terziario e dei servizi, lavoratori agricoli, apprendisti, lavoratori dello spettacolo, disoccupati e sospesi (a certe condizioni) |
| Chi è escluso (elenco INPS non esaustivo) | Colf e badanti, impiegati dell’industria, quadri di industria e artigianato, dirigenti, portieri, lavoratori autonomi |
| Misura | 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno; 66,66% dal 21° al 180° |
| Durata massima | 180 giorni nell’anno solare con contratto a tempo indeterminato; a tempo determinato tanti giorni quanti quelli lavorati nei 12 mesi precedenti (minimo 30, massimo 180), e il diritto cessa con il rapporto |
| Casi particolari | 80% per tutto il periodo per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria; 2/5 durante il ricovero per chi non ha familiari a carico; 2/3 per disoccupati e sospesi se la malattia inizia entro 60 giorni |
| Chi paga | Di regola il datore anticipa in busta paga e conguaglia; paga direttamente l’INPS ad esempio per operai agricoli a tempo determinato, disoccupati o sospesi, alcuni stagionali e lavoratori di aziende in crisi |
Gli iscritti alla Gestione Separata hanno regole diverse (indennità in percentuale del massimale e tutela solo per malattie di almeno quattro giorni). Fonte: INPS, «Indennità di malattia/degenza ospedaliera e visite mediche di controllo».
Integrazione del datore e comporto
Le percentuali INPS lascerebbero il lavoratore con una retribuzione ridotta. Per questo la maggior parte dei CCNL prevede un’integrazione a carico del datore che porta il trattamento complessivo fino al 100% (o a una percentuale elevata) della retribuzione, almeno per un certo numero di giorni.
Durante la malattia il posto di lavoro è protetto entro il periodo di comporto fissato dal contratto collettivo: superato il comporto, il datore può recedere. Sul punto si veda l’istituto del comporto, strettamente legato alla malattia.
Casi pratici
Caso 1 — influenza di 5 giorni. I primi 3 giorni (carenza) sono pagati dal datore secondo il CCNL; dal 4º giorno interviene l’indennità INPS al 50%, di norma integrata dal datore fino al 100%.
Caso 2 — mancata reperibilità. Un lavoratore si assenta dalla visita di controllo senza giustificato motivo: alla prima assenza perde l’indennità INPS fino a 10 giorni dall’inizio della malattia e riceve l’invito a una visita in ambulatorio; se manca anche quella, la sanzione sale al 50% per il resto del periodo.
Domande frequenti
Cosa sono i giorni di carenza?
Sono i primi tre giorni di malattia, che l’INPS di regola non indennizza. Per questi giorni paga il datore secondo il CCNL (spesso al 100%). In caso di ricaduta ravvicinata nella stessa malattia, di norma la carenza non si applica di nuovo.
Quanto paga l’INPS durante la malattia?
Per i settori coperti, dal quarto giorno l’indennità è pari al 50% della retribuzione dal 4º al 20º giorno e al 66,66% dal 21º al 180º. Spesso il datore la anticipa in busta paga e la recupera dall’INPS.
Arriverò al 100% dello stipendio?
Spesso sì: la maggior parte dei CCNL prevede un’integrazione del datore che porta il trattamento complessivo fino al 100% (o a una percentuale elevata) della retribuzione per un certo periodo. Dipende dal contratto applicato.
Devo essere reperibile durante la malattia?
Sì, nelle fasce di reperibilità per le visite di controllo (di norma due fasce giornaliere, anche nei festivi). L’assenza ingiustificata alla visita può far perdere l’indennità per i giorni successivi.
Fonti e servizi ufficiali
- INPS, «Indennità di malattia/degenza ospedaliera e visite mediche di controllo» (aggiornata al 21 settembre 2026): destinatari, misura, durata, pagamento, sanzioni.
- INPS, guida «Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici»: PUC, decorrenza, fasce, esoneri.
- INPS, «Consultazione degli attestati di malattia telematici».
Risorse correlate
- Comporto: il superamento del periodo di malattia
- Tredicesima e quattordicesima: come si calcolano
- CCNL per settore: orario, permessi e welfare
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'indennità di malattia è un istituto a tre livelli: la legge fissa i principi, l'INPS eroga la prestazione previdenziale secondo regole standard e il contratto collettivo definisce i giorni di carenza, le integrazioni e il comporto. Comprendere come questi piani si combinano consente di sapere chi paga, quanto e fino a quando, evitando i due errori più frequenti: pensare che la malattia sia sempre indennizzata dal primo giorno e ignorare il limite del comporto oltre il quale il posto non è più tutelato.
Il certificato telematico e gli obblighi del lavoratore
Il certificato di malattia è redatto e trasmesso dal medico in via telematica all'INPS, che lo mette a disposizione del datore. Il lavoratore non deve più consegnare l'attestato cartaceo, ma resta tenuto a comunicare tempestivamente l'assenza secondo le modalità aziendali e a conservare il numero di protocollo. L'omessa comunicazione, pur in presenza di certificato, può rilevare sul piano disciplinare.
I giorni di carenza
I primi tre giorni di ogni evento di malattia costituiscono il periodo di carenza, per il quale l'INPS di regola non eroga l'indennità. Il trattamento economico di questi giorni dipende dal contratto collettivo: molti CCNL pongono la carenza a carico del datore, garantendo la retribuzione, mentre altri la lasciano scoperta in tutto o in parte. In caso di ricaduta entro un breve intervallo dalla guarigione, la malattia può essere considerata continuazione della precedente, con effetti sul conteggio della carenza.
Le percentuali dell'indennità INPS
Per i lavoratori aventi diritto, l'indennità previdenziale è calcolata in percentuale sulla retribuzione media giornaliera: in linea generale il 50% dal quarto al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo, con un tetto massimo annuo di 180 giorni indennizzabili. Le percentuali si riducono per chi è ricoverato e privo di familiari a carico. Si tratta del livello minimo previdenziale, che il contratto spesso migliora.
L'integrazione a carico del datore
La maggior parte dei CCNL prevede che il datore integri l'indennità INPS fino a una percentuale più alta, frequentemente il 100% della retribuzione, per un periodo definito dal contratto. Sul piano operativo l'azienda anticipa spesso l'intera somma in busta paga e poi recupera la quota INPS tramite conguaglio. Per il lavoratore l'effetto è di non subire, nei limiti contrattuali, una decurtazione dello stipendio.
Le fasce di reperibilità e le visite di controllo
Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile al domicilio comunicato nelle fasce orarie giornaliere previste, anche nei giorni festivi, per consentire la visita medica di controllo. Le fasce sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L'assenza non giustificata alla visita comporta, secondo l'INPS, la perdita dell'indennità fino a dieci giorni alla prima assenza, la riduzione del 50% per il resto della malattia alla seconda e la perdita totale dalla terza, oltre a possibili conseguenze disciplinari. Sono ammesse uscite per giustificato motivo, come una visita specialistica documentata.
Il periodo di comporto
L'art. 2110 c.c. tutela il lavoratore malato sospendendo gli obblighi di prestazione e conservando il posto per il periodo fissato dal contratto, detto comporto. Superato tale limite - calcolato come comporto secco su un unico evento o per sommatoria di più episodi - il datore può recedere dal rapporto. Il licenziamento intimato durante il comporto è di norma inefficace o illegittimo, mentre quello che segue il suo superamento ha una causale tipica. Il computo dei giorni e la corretta individuazione del termine sono perciò decisivi per la stabilità del rapporto.