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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il certificato lo invia il medico all'INPS; il lavoratore comunica l'assenza e il protocollo al datore.
  • Primi 3 giorni di carenza (spesso coperti dal CCNL); indennità INPS dal 4° giorno.
  • INPS: 50% (4°-20° giorno), 66,67% (21°-180°); molti CCNL integrano al 100%.
  • Reperibilità: privato 10-12 e 17-19; pubblico 9-13 e 15-18.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando ci si ammala, il rapporto di lavoro è sospeso ma tutelato: il posto è conservato (entro il periodo di comporto) e spetta un’indennità di malattia. Qui vediamo come funzionano certificato, indennità INPS e obblighi di reperibilità.

Il certificato medico telematico

Il medico (di base o del pronto soccorso) redige il certificato di malattia e lo invia telematicamente all’INPS. Il lavoratore non deve più consegnare il cartaceo al datore, ma deve comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro e annotare il numero di protocollo del certificato. Va comunicato anche l’eventuale indirizzo di reperibilità diverso dalla residenza.

I giorni di carenza

I primi 3 giorni di malattia sono il cosiddetto periodo di carenza: l’INPS di regola non li indennizza. Per molti lavoratori (in particolare gli operai) questi giorni sono però coperti dal datore di lavoro in base al CCNL. L’indennità INPS vera e propria decorre quindi, di norma, dal 4° giorno.

Quanto paga l'INPS

Per i lavoratori aventi diritto all’indennità INPS, l’importo è una percentuale della retribuzione media giornaliera:

  • 50% dal 4° al 20° giorno di malattia;
  • 66,67% (due terzi) dal 21° al 180° giorno.

Molti CCNL prevedono un’integrazione a carico del datore che porta la retribuzione fino al 100%. L’indennità INPS è erogata per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

La reperibilità e la visita fiscale

Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste per l’eventuale visita di controllo (visita fiscale):

  • settore privato: 10:00–12:00 e 17:00–19:00;
  • settore pubblico: 9:00–13:00 e 15:00–18:00.

L’assenza ingiustificata alla visita può comportare sanzioni economiche (perdita di quote di indennità). Sono ammesse uscite per giustificati motivi (visite mediche, terapie), preferibilmente documentate.

Il limite: il periodo di comporto

Il posto di lavoro è protetto finché non si supera il periodo di comporto fissato dal CCNL: oltre quel limite il datore può legittimamente recedere. Vedi la guida dedicata al comporto e al suo superamento.

Domande frequenti

Chi paga i primi giorni di malattia?

I primi 3 giorni sono di carenza e l’INPS di regola non li indennizza; spesso però sono coperti dal datore di lavoro secondo il CCNL. L’indennità INPS parte dal 4° giorno.

Quanto paga l'INPS in malattia?

Il 50% della retribuzione media dal 4° al 20° giorno e il 66,67% dal 21° al 180°. Molti CCNL integrano fino al 100%. Massimo 180 giorni l’anno.

Quali sono le fasce di reperibilità?

Nel settore privato 10-12 e 17-19; nel pubblico 9-13 e 15-18. In questi orari bisogna essere reperibili al domicilio per l’eventuale visita fiscale.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il certificato lo invia il medico all'INPS; il lavoratore comunica l'assenza e il protocollo al datore.
  • Primi 3 giorni di carenza (spesso coperti dal CCNL); indennità INPS dal 4° giorno.
  • INPS: 50% (4°-20° giorno), 66,67% (21°-180°); molti CCNL integrano al 100%.
  • Reperibilità: privato 10-12 e 17-19; pubblico 9-13 e 15-18.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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