Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Quando un lavoratore si sposta per ragioni di servizio fuori dalla sede abituale si parla di trasferta. Il modo in cui l’azienda copre le spese — con un’indennità forfettaria, con il rimborso analitico delle spese documentate o con un sistema misto — cambia radicalmente il trattamento fiscale e contributivo delle somme. Questa guida riepiloga le regole dell’art. 51, commi 5 e 6, del TUIR, i limiti di esenzione, il regime dei trasfertisti e il nuovo obbligo di tracciabilità in vigore dal 2025.

Trasferta, trasfertista e trasferimento: tre cose diverse

È bene non confondere tre istituti:

  • la trasferta è uno spostamento temporaneo fuori dalla sede, con rientro previsto;
  • il trasfertista è il lavoratore la cui prestazione è per natura continuativamente itinerante, senza una sede fissa di riferimento;
  • il trasferimento è il mutamento definitivo della sede di lavoro, disciplinato dall’art. 2103 del codice civile.

I tre istituti hanno regole economiche e fiscali differenti. Qui ci occupiamo dei primi due. Sul cambio definitivo di sede si veda la guida sul jus variandi e l’art. 2103.

Indennità forfettaria: i limiti di esenzione

Quando l’azienda riconosce un’indennità di trasferta giornaliera (una somma fissa a prescindere dalle spese effettive), questa non concorre a formare il reddito del lavoratore fino a:

  • 46,48 euro al giorno per le trasferte nel territorio italiano;
  • 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero.

Tali limiti si intendono al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che possono essere rimborsate a parte senza intaccare la franchigia. La parte di indennità eccedente i limiti è imponibile come retribuzione.

Rimborso analitico e sistema misto

In alternativa all’indennità, l’azienda può adottare il rimborso analitico (a piè di lista): paga le spese effettivamente sostenute e documentate per vitto, alloggio e viaggio. Questi rimborsi sono in linea generale esenti, perché reintegrano un costo e non costituiscono arricchimento.

Nel sistema misto, che combina un’indennità ridotta con il rimborso analitico di vitto o alloggio, i limiti di esenzione dell’indennità si riducono:

  • di un terzo se viene rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio;
  • di due terzi se vengono rimborsati analiticamente sia il vitto sia l’alloggio.

È il datore a scegliere il sistema, di norma secondo quanto previsto dal CCNL o dalla policy aziendale.

Il regime dei trasfertisti

Diverso è il caso dei trasfertisti: lavoratori tenuti per contratto a una attività lavorativa che si svolge in luoghi sempre variabili (ad esempio installatori, manutentori itineranti). Per loro le indennità e le maggiorazioni corrisposte in misura fissa, anche se denominate trasferta, concorrono al reddito nella misura del 50%, indipendentemente dalla documentazione delle spese.

La qualificazione come trasfertista richiede tre condizioni concorrenti: assenza di una sede di lavoro fissa nel contratto, svolgimento dell’attività in luoghi sempre diversi e corresponsione di un’indennità fissa per tutti i giorni. In mancanza, si applica il regime ordinario della trasferta.

L'obbligo di tracciabilità dal 2025

Dal 2025 una novità importante incide su questi rimborsi: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati con taxi o noleggio con conducente sostenute in trasferta sono esenti per il dipendente e deducibili per l’azienda solo se pagate con strumenti tracciabili (carte, bonifici, app di pagamento), non in contanti.

È quindi consigliabile, sia per il lavoratore sia per l’impresa, conservare la documentazione e privilegiare i pagamenti elettronici durante le trasferte, per non perdere il beneficio fiscale.

Casi pratici

Caso 1 — sola indennità. Un tecnico riceve 50 euro al giorno di indennità per una trasferta in Italia, oltre al rimborso del treno. Fino a 46,48 euro l’indennità è esente; i 3,52 euro eccedenti sono imponibili. Il biglietto del treno, rimborsato a parte, resta esente.

Caso 2 — sistema misto. A un’impiegata in trasferta l’azienda rimborsa l’albergo a piè di lista e riconosce un’indennità. Poiché l’alloggio è rimborsato analiticamente, il limite esente dell’indennità si riduce di un terzo. Avendo pagato l’hotel con carta aziendale, il rimborso resta deducibile ed esente.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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In sintesi

  • Trasferta: è lo spostamento temporaneo del lavoratore fuori dalla sede di lavoro; il trattamento economico e fiscale dipende dal metodo di rimborso scelto.
  • Indennità forfettaria esente fino a 46,48 euro: per le trasferte in Italia l'indennità giornaliera non concorre al reddito fino a 46,48 euro (77,47 euro per l'estero), al netto delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a parte.
  • Rimborso analitico: il rimborso a piè di lista delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio è in linea generale esente, purché giustificato.
  • Sistema misto: se si combinano indennità e rimborsi analitici di vitto o alloggio, i limiti esenti dell'indennità si riducono di un terzo o di due terzi.
  • Trasfertisti: chi è contrattualmente tenuto a una attività continuativamente itinerante ha un trattamento diverso: le indennità concorrono al reddito nella misura del 50%.
  • Tracciabilità dal 2025: i rimborsi di vitto, alloggio, viaggio con taxi e noleggio sono esenti per il dipendente e deducibili per l'azienda solo se pagati con strumenti tracciabili.

Domande frequenti

Fino a quanto è esente l'indennità di trasferta?

Fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 euro per quelle all'estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto rimborsate separatamente. La parte eccedente è imponibile.

Che cos'è il sistema misto?

È la combinazione di indennità e rimborso analitico di vitto o alloggio. In questo caso il limite esente dell'indennità si riduce di un terzo (se si rimborsa vitto o alloggio) o di due terzi (se si rimborsano entrambi).

Il trasfertista ha lo stesso trattamento della trasferta?

No. Per il trasfertista le indennità fisse concorrono al reddito nella misura del 50%, a prescindere dalla documentazione. La qualifica richiede assenza di sede fissa, attività sempre itinerante e indennità corrisposta in misura fissa.

Posso farmi rimborsare le spese di trasferta pagate in contanti?

Dal 2025 i rimborsi di vitto, alloggio, taxi e noleggio con conducente sono esenti per il dipendente e deducibili per l'azienda solo se pagati con strumenti tracciabili. I pagamenti in contanti fanno perdere il beneficio fiscale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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