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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Ogni anno decine di migliaia di lavoratori italiani ricevono una lettera di licenziamento. Non tutti i licenziamenti sono legittimi: la legge italiana impone al datore di lavoro di dimostrare una causa giustificativa – disciplinare, organizzativa o economica – e di rispettare precise regole di forma e procedura. Quando queste condizioni mancano, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto a una tutela che, a seconda della gravità del vizio e della data di assunzione, può arrivare fino alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Questa guida illustra in modo chiaro e senza tecnicismi inutili il sistema delle tutele previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) – come riformato dalla Legge Fornero (L. 92/2012) – e dal D.Lgs. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, spiegando quando si ha diritto al reintegro, quando solo a un’indennità e come muoversi nel rispetto dei termini perentori di legge.

Il quadro normativo: due regimi a seconda della data di assunzione

Il primo passo per capire quale tutela spetta è verificare quando è avvenuta l’assunzione. La riforma introdotta dal D.Lgs. 23/2015 (il cosiddetto contratto a tutele crescenti, o Jobs Act) ha creato un doppio binario che tuttora divide il mercato del lavoro italiano.

Assunti fino al 6 marzo 2015: si applica l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 22 luglio 1970, n. 300), nella versione modificata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero). Questo regime prevede una struttura a più livelli di tutela – dalla reintegrazione piena alla sola indennità – e si applica alle imprese con almeno 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune (60 a livello nazionale).

Assunti dal 7 marzo 2015: si applica il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, che ha ridisegnato le tutele seguendo una logica analoga ma con alcune differenze rilevanti, in particolare sull’indennità risarcitoria, poi corretta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 194 del 2018.

I due regimi coesistono oggi nelle stesse aziende, perché la data di assunzione del singolo lavoratore determina quale statuto si applica a lui. Un dipendente assunto nel 2013 e uno assunto nel 2016 dalla stessa impresa, a parità di mansioni, avranno diritti diversi in caso di licenziamento illegittimo.

Le tipologie di vizio e le tutele corrispondenti

La legge italiana non prevede una tutela unica per tutti i licenziamenti illegittimi: l’intensità della protezione dipende dal tipo di vizio che affligge il licenziamento. Esistono essenzialmente quattro livelli.

1. Licenziamento nullo o discriminatorio – reintegrazione piena. Rientra in questa categoria il licenziamento intimato per motivi discriminatori (razza, sesso, religione, opinioni politiche, attività sindacale, orientamento sessuale, stato di salute), il licenziamento orale privo di qualsiasi forma scritta, il licenziamento ritorsivo o comunque determinato da un motivo illecito determinante, e il licenziamento in violazione dei divieti di legge (ad esempio durante la maternità o nei periodi protetti).

In tutti questi casi il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e condanna il datore al risarcimento del danno, con un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La tutela opera a prescindere dalle dimensioni dell’impresa: anche il piccolo imprenditore con 3 dipendenti è soggetto alla reintegrazione per i licenziamenti discriminatori.

Il lavoratore reintegrato può scegliere, in alternativa al rientro in azienda, un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, che non è soggetta a contribuzione previdenziale.

2. Insussistenza del fatto materiale contestato – reintegrazione attenuata. Nel caso del licenziamento disciplinare, se il giudice accerta che il fatto materiale posto a fondamento della contestazione non è mai avvenuto, scatta la reintegrazione, ma il risarcimento è limitato, di norma fino a 12 mensilità dell’ultima retribuzione. La differenza rispetto alla reintegrazione piena sta nel fatto che qui il fatto può anche essere di scarsa rilevanza disciplinare: ciò che conta è la sua esistenza materiale, non la sua gravità.

3. Difetto di giustificazione sostanziale – tutela solo indennitaria. Se il licenziamento è privo di giustificato motivo (soggettivo od oggettivo) o di giusta causa, ma il vizio non raggiunge la soglia della nullità o dell’insussistenza del fatto materiale, non vi è reintegro. Il lavoratore riceve un’indennità risarcitoria, la cui misura è determinata dal giudice in una forbice che oggi va approssimativamente da 6 a 36 mensilità, tenendo conto dell’anzianità di servizio e di altri criteri (dimensioni aziendali, comportamento delle parti, condizioni economiche del datore).

4. Vizi formali o procedurali – indennità ridotta. Quando il licenziamento è viziato solo sotto il profilo formale (ad es. motivazione carente nella lettera, violazione della procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto per i licenziamenti disciplinari), la tutela è quella più tenue: un’indennità ulteriormente ridotta, senza reintegrazione.

Giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo: le distinzioni

Comprendere la differenza tra le causali di licenziamento è fondamentale per valutare sia la legittimità del recesso sia la tutela spettante.

Giusta causa (art. 2119 c.c.): è il fatto o il comportamento del lavoratore di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Legittima il recesso in tronco, senza preavviso. Gli esempi classici sono la sottrazione di denaro aziendale, la falsificazione di documenti contabili, le aggressioni fisiche in azienda. Non ogni inadempimento, per quanto grave, integra automaticamente la giusta causa: il giudice verifica la proporzionalità tra la sanzione espulsiva e il fatto contestato, anche sulla base dei codici disciplinari del CCNL applicabile.

Giustificato motivo soggettivo: riguarda inadempimenti degli obblighi contrattuali meno gravi della giusta causa, che non precludono la prosecuzione del rapporto nell’immediato ma la rendono impossibile in prospettiva senza la sanzione espulsiva. In questo caso il preavviso è dovuto. Esempi tipici: insubordinazione ripetuta, assenze ingiustificate reiterate, scarso rendimento persistente.

Giustificato motivo oggettivo: la causale non è legata alla condotta del lavoratore ma a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento. Rientrano qui la soppressione del posto di lavoro per crisi aziendale, la ristrutturazione organizzativa che rende superflua una specifica mansione, l’esternalizzazione di un reparto. Anche qui il preavviso è dovuto, e per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con più di 15 dipendenti è prevista una procedura preventiva di comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).

La distinzione tra le causali incide direttamente sulla tutela: un licenziamento per giustificato motivo oggettivo con insussistenza del fatto (ad es. il reparto non è stato davvero soppresso) apre a scenari di tutela diversi rispetto a un licenziamento disciplinare con lo stesso vizio.

La sentenza Corte costituzionale n. 194 del 2018 e la forbice attuale dell'indennità

Il D.Lgs. 23/2015, nella sua versione originaria, prevedeva che l’indennità risarcitoria nei casi di licenziamento privo di giustificazione fosse pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. Il meccanismo era rigido: dati certi l’anzianità di servizio e il numero di dipendenti, l’importo risultava predeterminato e il giudice non aveva margini di valutazione.

Con la sentenza n. 194 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima questa automaticità. Il principio affermato dalla Corte è che la determinazione dell’indennità non può essere ancorata al solo parametro dell’anzianità di servizio: il giudice deve poter valutare le circostanze del caso concreto – la gravità del comportamento del datore, l’effettivo pregiudizio patito dal lavoratore, le dimensioni dell’impresa, il comportamento delle parti prima e dopo il licenziamento – per modulare l’importo in modo equo ed effettivo.

L’intervento della Corte, combinato con le modifiche normative successive (il c.d. «decreto dignità» del 2018, D.L. 87/2018 conv. in L. 96/2018, ha innalzato i massimali), ha portato la forbice dell’indennità a muoversi oggi indicativamente tra 6 e 36 mensilità della retribuzione globale di fatto, con un ruolo centrale assegnato al giudice nella determinazione dell’importo concreto.

Questa maggiore discrezionalità giudiziale rende meno prevedibile l’esito economico di un contenzioso, ma garantisce anche che lavoratori con situazioni simili per anzianità non ricevano automaticamente la stessa tutela indipendentemente dalle specificità del loro caso.

Le piccole imprese: un regime di tutela ridotta

La disciplina dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e del D.Lgs. 23/2015 si applica in piena misura alle imprese che superano determinate soglie dimensionali. Sotto queste soglie – di norma 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune, oppure 60 dipendenti a livello nazionale – la tutela è strutturalmente diversa e più contenuta.

Per le piccole imprese, il licenziamento illegittimo dà luogo prevalentemente a una tutela solo indennitaria con importi inferiori. La reintegrazione è prevista anche per le piccole imprese nel caso dei licenziamenti discriminatori o nulli: la nullità per motivi vietati non conosce soglie dimensionali. Tuttavia, per i vizi sostanziali (difetto di giusta causa o giustificato motivo) e per i vizi meramente formali, la protezione si riduce a indennità di importo inferiore rispetto alle grandi realtà.

Il calcolo delle soglie non è sempre immediato: la giurisprudenza ha chiarito che si deve guardare all’effettivo organico stabile dell’unità produttiva, non al numero di lavoratori presenti il giorno del licenziamento. Lavoratori part-time, somministrati e a termine vengono computati in proporzione all’orario e alla durata del rapporto. Un’impresa che oscilla intorno alla soglia dei 15 dipendenti può quindi trovarsi in una zona grigia che il giudice dovrà valutare sulla base della media dei mesi precedenti il licenziamento.

Come impugnare il licenziamento: termini e procedura

Il rispetto dei termini di decadenza è la prima cosa a cui prestare attenzione quando si riceve una lettera di licenziamento. Lasciarli scadere significa rinunciare definitivamente a qualsiasi tutela, indipendentemente dalla gravità del vizio.

Primo termine – 60 giorni. Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L’impugnazione può essere fatta anche con un semplice atto scritto stragiudiziale – una lettera raccomandata o una PEC inviata al datore di lavoro – in cui si dichiara di ritenere il licenziamento illegittimo e si riserva ogni azione a tutela dei propri diritti. Non è necessario andare subito in giudizio: basta manifestare per iscritto la volontà di non accettare il recesso.

Secondo termine – 180 giorni. Dopo l’impugnazione stragiudiziale, il lavoratore deve depositare il ricorso al giudice del lavoro oppure comunicare al datore di lavoro il tentativo di conciliazione entro 180 giorni dall’impugnazione. Se questo secondo atto non viene compiuto nel termine, l’impugnazione precedente perde efficacia e il licenziamento diventa definitivo.

Come procedere nella pratica. Il passaggio immediato da compiere, non appena si riceve la lettera di licenziamento, è rivolgersi a un sindacato, a un patronato o a un avvocato del lavoro per valutare la legittimità del recesso. Il consulente potrà inviare la lettera di impugnazione nei termini, tentare una conciliazione stragiudiziale con il datore (spesso più rapida ed economica del contenzioso) o, se necessario, avviare il procedimento giudiziario.

L’impugnazione sospende il decorso della prescrizione dei crediti di lavoro maturati nel corso del rapporto: è quindi importante agire anche per tutelare eventuali differenze retributive, ore di straordinario non pagate, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute e trattamento di fine rapporto.

L'offerta di conciliazione del datore di lavoro (D.Lgs. 23/2015)

Il D.Lgs. 23/2015 ha introdotto uno strumento specifico che il datore di lavoro può utilizzare per definire bonariamente la controversia: l’offerta di conciliazione.

Entro i termini di cui all’art. 6 del D.Lgs. 23/2015, il datore può offrire al lavoratore un importo in denaro, da corrispondersi tramite assegno circolare o in una delle sedi protette previste dalla legge (commissioni di conciliazione presso la DTL, sedi sindacali, collegi arbitrali). Se il lavoratore accetta, il rapporto si chiude definitivamente senza possibilità di ulteriori azioni giudiziarie.

Il vantaggio fiscale di questo strumento è rilevante: le somme percepite dal lavoratore a titolo di offerta di conciliazione sono esenti da imposte e contributi previdenziali. Questo significa che, a parità di importo lordo, la conciliazione garantisce al lavoratore un netto superiore rispetto a quanto otterrebbe tramite sentenza, le cui somme risarcitorie sono invece soggette a tassazione ordinaria.

La scelta tra accettare la conciliazione e proseguire il contenzioso dipende da molte variabili: la solidità della posizione giuridica del lavoratore, i tempi attesi del processo, la solvibilità del datore e, naturalmente, l’entità dell’offerta rispetto a quanto si stima di poter ottenere in giudizio. Un avvocato del lavoro può aiutare a fare questa valutazione in modo informato.

Un caso pratico: Tizio e il licenziamento disciplinare senza fatto

Tizio lavora da undici anni come responsabile di magazzino in un’impresa di logistica con 120 dipendenti. Nel febbraio 2026 riceve una lettera di contestazione disciplinare: il datore gli imputa di aver sottratto merce dal magazzino per un valore di alcune centinaia di euro.

Tizio nega recisamente e chiede di essere sentito in difesa, come prevede la procedura dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Nonostante le sue giustificazioni, l’azienda, pochi giorni dopo, gli comunica il licenziamento per giusta causa, senza preavviso.

Il lavoratore impugna nei termini. Con l’aiuto del sindacato, Tizio invia entro 60 giorni una lettera raccomandata in cui dichiara di considerare illegittimo il licenziamento. Entro i successivi 180 giorni, il sindacato deposita ricorso al giudice del lavoro.

L’istruttoria in giudizio. Nel corso del processo emergono le registrazioni del sistema di videosorveglianza, le testimonianze dei colleghi presenti e i log di accesso al magazzino. Il giudice accerta che il fatto materiale contestato a Tizio – la sottrazione di merce – non è mai avvenuto: la merce «mancante» risulta semplicemente erroneamente inventariata da un altro addetto.

La tutela riconosciuta. L’insussistenza del fatto materiale contestato rientra nel regime della reintegrazione attenuata. Il giudice ordina la reintegrazione di Tizio nel posto di lavoro e condanna l’azienda al risarcimento delle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento alla reintegrazione, con un massimo di 12 mensilità.

Tizio valuta le opzioni: rientrare in azienda o optare per l’indennità sostitutiva di 15 mensilità. Considerato il clima aziendale compromesso, sceglie l’indennità sostitutiva e lascia definitivamente l’impresa.

Sua collega Caia, assunta nel 2017, si trova in una situazione analoga: anche il suo licenziamento disciplinare è fondato su un fatto inesistente. Essendo assunta dopo il 7 marzo 2015, si applica il D.Lgs. 23/2015, ma la tutela in caso di insussistenza del fatto materiale prevede anch’essa la reintegrazione. Il regime non cambia per questo tipo di vizio.

Approfondimenti: le guide pratiche collegate

Questa guida offre il quadro d’insieme. Per i casi specifici e le situazioni più frequenti, approfondisci con le guide dedicate:

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Posso essere licenziato durante la maternità o il congedo parentale?

No. La legge vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Analogo divieto si applica al padre che usufruisce del congedo di paternità. Un licenziamento intimato in violazione di questi divieti è nullo: la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione piena nel posto di lavoro e a un risarcimento minimo di 5 mensilità, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa. La nullità opera anche se il datore afferma di ignorare lo stato di gravidanza al momento del licenziamento.

Se perdo il lavoro per licenziamento, ho diritto alla NASpI?

In linea generale sì: il licenziamento – anche per giusta causa, salvo alcune eccezioni di carattere disciplinare grave – dà diritto alla NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, a condizione di possedere i requisiti contributivi richiesti. Se il licenziamento viene impugnato e il giudice lo dichiara illegittimo, le retribuzioni riconosciute a titolo risarcitorio e i contributi versati per il periodo di mancata occupazione vengono ricalcolati. In caso di conciliazione che preveda la risoluzione consensuale del rapporto, occorre verificare se la formula adottata consente comunque l’accesso alla NASpI.

Qual è la differenza tra reintegrazione piena e reintegrazione attenuata?

Nella reintegrazione piena – prevista per i licenziamenti nulli o discriminatori – il risarcimento copre tutte le retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, senza un tetto massimo di mensilità, con un minimo garantito di 5 mensilità. Nella reintegrazione attenuata – prevista per l’insussistenza del fatto materiale nel licenziamento disciplinare – il risarcimento è invece limitato, di norma fino a 12 mensilità, anche se le retribuzioni effettivamente perse fossero superiori. In entrambi i casi, il lavoratore può optare per un’indennità sostitutiva di 15 mensilità in luogo del rientro in azienda.

Cosa succede se non impugno il licenziamento entro 60 giorni?

Il licenziamento diventa definitivamente inoppugnabile. Decorso il termine di 60 giorni senza impugnazione scritta, il lavoratore perde qualsiasi diritto a contestare la legittimità del recesso in sede giudiziaria o stragiudiziale, indipendentemente dalla gravità dell’eventuale vizio. Restano invece perseguibili, nei termini ordinari di prescrizione, i crediti maturati durante il rapporto (differenze retributive, TFR, ferie non godute) che prescindono dalla legittimità del licenziamento.

Devo tornare a lavorare se il giudice mi reintegra? Posso rifiutare?

Sì, il lavoratore può rifiutare la reintegrazione e optare invece per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto. La scelta deve essere esercitata entro 30 giorni dall’ordine di reintegrazione o, se successiva, dalla comunicazione del deposito della sentenza. L’indennità sostitutiva non è soggetta a contribuzione previdenziale. Una volta esercitata l’opzione, il rapporto di lavoro si considera risolto definitivamente dalla data del licenziamento originario.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il licenziamento richiede una giustificazione - disciplinare, organizzativa o economica - e il rispetto di forma e procedura.
  • La tutela applicabile dipende dalla data di assunzione: art. 18 dello Statuto (L. 300/1970, riforma Fornero) o d.lgs. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti.
  • La reintegrazione spetta nei casi più gravi (nullità, discriminazione, insussistenza del fatto); negli altri casi è prevista una tutela indennitaria.
  • L'impugnazione del licenziamento è soggetta a termini perentori: prima stragiudiziale, poi il deposito del ricorso.
  • Il rispetto dei termini è decisivo: la loro inosservanza fa decadere il diritto a contestare il recesso.
Indice dei contenuti

Ricevere una lettera di licenziamento non significa necessariamente che il rapporto sia legittimamente cessato. La legge impone al datore di lavoro di dimostrare una causa giustificativa e di rispettare regole di forma e di procedura; quando queste condizioni mancano, il licenziamento è illegittimo e al lavoratore spetta una tutela che, a seconda della gravità del vizio e della data di assunzione, può arrivare fino al reintegro. Orientarsi tra i due regimi vigenti e tra i termini perentori è essenziale per non perdere i propri diritti.

Due regimi a seconda della data di assunzione

Il primo elemento da verificare è quando è avvenuta l'assunzione. Per i rapporti più risalenti opera l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), come riformato dalla Legge Fornero (L. 92/2012), che modula le conseguenze del licenziamento illegittimo su più livelli di tutela. Per chi è stato assunto a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015 si applica invece il contratto a tutele crescenti, che ridisegna i rimedi. Individuare il regime corretto è il passaggio preliminare di ogni valutazione.

Le causali del licenziamento

Il recesso datoriale deve fondarsi su una giusta causa o su un giustificato motivo, soggettivo od oggettivo. Il licenziamento disciplinare presuppone un inadempimento del lavoratore di gravità proporzionata alla sanzione espulsiva; quello per motivi economici o organizzativi richiede una reale ragione inerente all'attività produttiva. La mancanza o l'insussistenza della causale, così come la sproporzione, rendono il licenziamento illegittimo.

Reintegro o indennità

La tutela reintegratoria - il ripristino del rapporto con la condanna al pagamento delle retribuzioni perdute, sia pure entro i limiti di legge - è riservata ai vizi più gravi: licenziamento nullo perché discriminatorio o intimato in violazione di divieti, licenziamento orale, e ipotesi di manifesta insussistenza del fatto contestato. Negli altri casi di illegittimità la legge prevede una tutela indennitaria, ossia il pagamento di un'indennità in luogo della ricostituzione del rapporto.

Forma e procedura

Il licenziamento deve essere intimato per iscritto e, nei casi disciplinari, preceduto dalla contestazione dell'addebito e dal rispetto del contraddittorio, con i termini a difesa del lavoratore. Il difetto di forma scritta è tra i vizi più gravi e conduce alla tutela reintegratoria. Anche il mancato rispetto delle procedure può incidere sulla validità del recesso e sulle conseguenze applicabili.

I termini perentori per impugnare

Il licenziamento va impugnato entro un primo termine con un atto stragiudiziale scritto idoneo a manifestare la volontà di contestarlo; segue un secondo termine, anch'esso perentorio, entro cui depositare il ricorso giudiziale o promuovere il tentativo di conciliazione. L'inosservanza di questi termini determina la decadenza dal diritto di impugnare, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni del lavoratore. La tempestività è dunque decisiva.

Come muoversi in concreto

Di fronte a un licenziamento conviene conservare la lettera e ogni documento utile, verificare il regime applicabile in base alla data di assunzione, valutare la sussistenza e la proporzionalità della causale e attivarsi entro i termini con l'assistenza di un legale o degli sportelli sindacali. Una reazione tempestiva e documentata è la premessa per far valere efficacemente le tutele previste dall'ordinamento.

Casi pratici

Caso 1: il licenziamento disciplinare sproporzionato

Tizio viene licenziato per un episodio di lieve entità, contestato senza un'istruttoria adeguata. Ritenendo la sanzione espulsiva sproporzionata rispetto al fatto, impugna il licenziamento nel rispetto del primo termine stragiudiziale e deposita il ricorso entro il secondo. Accertata l'insussistenza o la non gravità dell'addebito, ottiene la tutela prevista dal regime applicabile alla sua data di assunzione.

Caso 2: la decadenza per impugnazione tardiva

Caio è convinto che il proprio licenziamento economico sia pretestuoso, ma lascia trascorrere il termine per l'impugnazione stragiudiziale. Quando si rivolge a un legale, scopre che il diritto di contestare il recesso è ormai decaduto: per quanto fondate fossero le sue ragioni, la mancata reazione nei termini perentori gli ha precluso ogni tutela, a riprova dell'importanza della tempestività.

Domande frequenti

Quando ho diritto al reintegro?

La reintegrazione è riservata ai vizi più gravi: licenziamento nullo perché discriminatorio o vietato, licenziamento orale e ipotesi di manifesta insussistenza del fatto contestato. Negli altri casi di illegittimità è prevista una tutela indennitaria.

Quale legge si applica al mio licenziamento?

Dipende dalla data di assunzione: per i rapporti più risalenti vale l'art. 18 dello Statuto (L. 300/1970, come riformato dalla L. 92/2012); per le assunzioni dall'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015 si applica il contratto a tutele crescenti.

Entro quanto devo impugnare il licenziamento?

Esistono due termini perentori: il primo per l'impugnazione stragiudiziale scritta, il secondo per il deposito del ricorso o l'avvio della conciliazione. L'inosservanza fa decadere il diritto di contestare il recesso, a prescindere dal merito.

Il licenziamento deve essere sempre scritto?

Sì. Il licenziamento va intimato per iscritto; il licenziamento orale è tra i vizi più gravi e dà diritto alla tutela reintegratoria. Nei casi disciplinari occorre anche la previa contestazione dell'addebito.

Cosa devo fare appena ricevo la lettera?

Conservare la lettera e i documenti, verificare il regime applicabile in base alla data di assunzione, valutare causale e proporzionalità e attivarsi entro i termini perentori con l'assistenza di un legale o degli sportelli sindacali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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