Art. 126 bis T.U.B. – Disposizioni di carattere generale
In vigore dal 21/03/2025
Modificato da: Legge del 11/03/2025 n. 28 Articolo 2
“1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorita’, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l’articolo 126-novies.
3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l?utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 .
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d’Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.
6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d’Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.”
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In sintesi
1. Collocazione sistematica e genesi normativa del Capo II-bis TUB
L'art. 126-bis T.U.B. apre il Capo II-bis del Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), introdotto nel T.U.B. dal D.Lgs. 11 gennaio 2010, n. 11 in recepimento della direttiva 2007/64/CE (PSD1) e successivamente riscritto — nella sostanza e nella numerazione — dal D.Lgs. 15 dicembre 2023, n. 207, che ha recepito la direttiva 2015/2366/UE (PSD2). L'ultima modifica rilevante è intervenuta con la L. 11 marzo 2025, n. 28, entrata in vigore il 21 marzo 2025, che ha aggiornato i riferimenti ai regolamenti UE sui pagamenti istantanei.
Il Capo II-bis si affianca — senza sovrapporsi — al Capo I dello stesso Titolo VI (artt. 115-126 TUB), che disciplina la trasparenza delle operazioni bancarie e dei servizi finanziari in senso tradizionale. La scelta di un capo separato riflette la specificità dell'attività di pagamento rispetto all'attività bancaria in senso stretto: i prestatori di servizi di pagamento (PSP) sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 11/2010 e degli orientamenti EBA, ma non necessariamente ai sensi del Titolo I TUB sull'accesso all'esercizio del credito. La disciplina del Capo II-bis si applica pertanto sia alle banche (in qualità di PSP) sia agli istituti di pagamento (IP) e agli istituti di moneta elettronica (IMEL) ex artt. 114-octies ss. TUB.
Sul piano del diritto europeo, la PSD2 ha rappresentato una rivoluzione normativa rispetto alla PSD1: ha ampliato l'ambito di applicazione ai c.d. Third Party Providers (TPP) — cioè agli AISP (Account Information Service Provider) e PISP (Payment Initiation Service Provider) — ha introdotto la Strong Customer Authentication (SCA) e i requisiti di sicurezza informatica, e ha inasprito la responsabilità dei PSP in caso di operazioni non autorizzate. La proposta di PSD3 (COM/2023/366, in discussione al Parlamento europeo) e il regolamento PSR (COM/2023/367) sono attesi come prossima evoluzione: alcuni orientamenti EBA (cfr. EBA/GL/2022/14 sulla SCA) anticipano già principi destinati a confluire nel nuovo quadro.
2. Ambito di applicazione: contratti quadro e operazioni singole (comma 1)
La norma distingue due fattispecie applicative: i contratti quadro — disciplinati dagli artt. 126-quinquies ss. TUB — che regolano i rapporti continuativi tra PSP e utilizzatore (tipicamente il contratto di conto di pagamento o il contratto con l'istituto di pagamento per l'emissione di strumenti di pagamento) e le singole operazioni di pagamento non coperte da un contratto quadro (ad es. il bonifico occasionale effettuato allo sportello senza un rapporto contrattuale preesistente). Per entrambe le fattispecie, la condizione di applicabilità è che i servizi siano "offerti sul territorio della Repubblica".
Il criterio territoriale è di natura funzionale, non formale: non rileva il luogo di stabilimento del PSP ma il luogo in cui il servizio è offerto. Un PSP stabilito in un altro Stato membro UE che offre servizi in Italia tramite il regime del passaporto europeo (art. 114-quinquies.1 TUB) è soggetto alle norme del Capo II-bis nella misura in cui i suoi servizi riguardino utilizzatori residenti o stabiliti in Italia. Questa impostazione è conforme all'art. 2 PSD2 e al principio del paese di destinazione per le norme di interesse generale.
Il Capo II-bis non si applica, ai sensi dell'art. 126-ter TUB (non in esame), alle operazioni di pagamento eseguite con valuta convertibile, ai bonifici interni su carta da gioco e ad altri scenari specificatamente esclusi dalla PSD2 (Allegato I alla direttiva). Le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento BdI del 29 luglio 2009, più volte aggiornato, da ultimo nel 2023) e le specifiche norme sugli istituti di pagamento contenute nel Provvedimento BdI del 17 maggio 2016 (Disposizioni IP/IMEL) costituiscono il quadro secondario di riferimento.
3. Moneta elettronica come servizio di pagamento (comma 2): raccordo con il D.Lgs. 45/2012
Il comma 2 estende l'ambito applicativo del Capo II-bis all'emissione di moneta elettronica, equiparandola ai fini del capo a un servizio di pagamento. Questa scelta normativa è coerente con la direttiva 2009/110/CE (EMD2) — recepita in Italia con il D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45, che ha riformato il Titolo V-bis TUB sugli IMEL — e con il principio di neutralità tecnologica: la moneta elettronica (valore monetario memorizzato su supporto elettronico) svolge una funzione economica analoga a quella degli strumenti di pagamento tradizionali.
L'eccezione per le pubbliche amministrazioni che emettono moneta elettronica in veste di pubblica autorità (comma 2, secondo periodo) riflette la distinzione tra l'esercizio di un'attività economica e l'esercizio di poteri pubblici: quando lo Stato o un ente pubblico emette moneta elettronica nell'esercizio di funzioni pubblicistiche (ad es. titoli di spesa elettronici per prestazioni sociali), si applica soltanto l'art. 126-novies TUB (commissioni di rimborso), mentre le restanti norme del capo non trovano applicazione. L'eccezione non riguarda le banche pubbliche o gli enti pubblici che emettono moneta elettronica in qualità di IMEL iscritti ai sensi del Titolo V-bis TUB.
4. Derogabilità convenzionale per soggetti non consumatori (comma 3)
Il comma 3 introduce una deroga importante al principio di inderogabilità dell'art. 127, comma 1 TUB (che rende nulle le clausole di rinuncia o limitazione dei diritti attribuiti al cliente). Per i rapporti B2B in cui l'utilizzatore non sia né consumatore né micro-impresa (definita nella Raccomandazione CE 2003/361 come impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato o totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro), le parti possono concordare l'esclusione totale o parziale delle norme del capo. Questa flessibilità è giustificata dalla maggiore sofisticazione commerciale dei soggetti coinvolti e dalla loro capacità di negoziare condizioni contrattuali adeguate.
Il limite assoluto alla derogabilità è rappresentato dai tre regolamenti UE direttamente applicabili richiamati dal comma 3: il Reg. (UE) 2015/751 sulle commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento basate su carta (interchange fee cap: 0,2% per carte di debito, 0,3% per carte di credito nei pagamenti al consumo), il Reg. (UE) 2021/1230 sulla parità tariffaria nei pagamenti transfrontalieri in euro, e il Reg. (UE) 2024/886 che impone ai PSP dell'area SEPA di offrire pagamenti istantanei a costi non superiori ai bonifici ordinari e introduce controlli IBAN-name per la prevenzione delle frodi. Questi regolamenti, in quanto direttamente applicabili ai sensi dell'art. 288 TFUE, prevalgono su qualsiasi accordo contrattuale in deroga.
5. Onere della prova e profili di responsabilità del PSP (comma 4)
Il comma 4 pone l'onere della prova del corretto adempimento degli obblighi del capo in capo al PSP, rovesciando il principio generale ex art. 2697 c.c. secondo cui è l'attore (o il creditore) a dover provare il fatto costitutivo del proprio diritto. Questa regola probatoria è conforme all'art. 72, paragrafo 1 PSD2 e agli Orientamenti EBA sulla responsabilità (EBA/GL/2017/06), che richiedono ai PSP di conservare prove documentali adeguate per un periodo minimo (di norma 18 mesi) idoneo a dimostrare l'esecuzione corretta delle operazioni.
In caso di controversia su un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, il PSP deve dimostrare — attraverso i log dei sistemi, la documentazione di autenticazione SCA e i registri contabili — che l'operazione è stata autorizzata dall'utilizzatore, correttamente registrata e non affetta da guasti tecnici. Questa regola ha importanti implicazioni pratiche nel contenzioso bancario: le eccezioni del PSP che non siano sostenute da documentazione tecnica adeguata sono destinate al rigetto. Le ABF (Arbitro Bancario Finanziario) hanno consolidato una giurisprudenza che valorizza questo principio, dichiarando la responsabilità del PSP ogni qual volta la prova dell'autenticazione SCA non sia adeguatamente documentata.
6. Raccordo con la disciplina del conto corrente e prospettiva PSD3
I commi 5 e 6 disciplinano il coordinamento tra il Capo II-bis e le norme sulla trasparenza bancaria tradizionale (Capo I, artt. 115-126 TUB). Per i servizi di pagamento regolati o commercializzati congiuntamente a un conto corrente bancario — la fattispecie più comune nella pratica —, la Banca d'Italia tiene conto delle disposizioni del Capo I nell'esercizio dei poteri regolamentari del Capo II-bis. Questo raccordo previene potenziali conflitti normativi: ad esempio, le norme sulla modifica unilaterale dei contratti bancari (art. 118 TUB, Capo I) e quelle sui contratti quadro di pagamento (art. 126-septies TUB, Capo II-bis) potrebbero in astratto sovrapporsi per un cliente che ha un conto corrente bancario su cui opera un servizio di pagamento.
La prospettiva di evoluzione del quadro normativo è rappresentata dal pacchetto PSD3/PSR: la proposta di terza direttiva sui servizi di pagamento (COM/2023/366) e il proposto regolamento sui servizi di pagamento (COM/2023/367) intendono rafforzare ulteriormente la tutela degli utilizzatori, estendere l'open banking, introdurre il diritto all'IBAN virtuale per gli istituti di pagamento e inasprire le misure di contrasto alle frodi. In Italia, la Banca d'Italia ha partecipato attivamente ai tavoli EBA di elaborazione degli orientamenti preparatori alla PSD3, in particolare quelli sulla gestione dei reclami (EBA/GL/2023/06) e sulla verifica IBAN-name (EBA/GL/2023/11), già in vigore prima della formale entrata in vigore del nuovo quadro regolamentare europeo.
Domande frequenti