Art. 52 ter T.U.B. – Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia.
In vigore dal 13/12/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonche’ atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca d’Italia tiene conto dei criteri di cui all’articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo’ stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca d’Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita’ previste dall’articolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ostensione del documento e’ effettuata con modalita’ che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l’articolo 52-bis, commi 3 e 4.
4-bis. La Banca d’Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d’Italia puo’ ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d’Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalita’ stabiliti dalle disposizioni del MVU.”
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In sintesi
Funzione e posizionamento nel sistema
L'art. 52-ter del T.U.B. (introdotto dal D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223, che ha recepito modifiche alla CRD IV) completa il sistema di whistleblowing bancario delineato dall'art. 52-bis, prevedendo un canale esterno di segnalazione direttamente alla Banca d'Italia. Mentre l'art. 52-bis obbliga le banche ad adottare sistemi interni, l'art. 52-ter consente al personale bancario di rivolgersi direttamente all'autorità di vigilanza, scavalcando i canali interni.
La distinzione è rilevante: il whistleblowing esterno all'autorità di vigilanza è spesso l'unico canale efficace quando le violazioni coinvolgono i vertici aziendali, quando il sistema interno è stato compromesso o quando il segnalante ha fondato timore che la segnalazione interna non venga gestita correttamente.
Ambito delle segnalazioni ricevibili (comma 1)
Il comma 1 circoscrive l'oggetto delle segnalazioni alle violazioni riguardanti:
La circoscrizione ai titoli II e III implica che le violazioni di altre parti del TUB (es. Titolo V sugli intermediari non bancari, Titolo VI sulla trasparenza contrattuale) non rientrano nel perimetro dell'art. 52-ter, rimanendo eventualmente segnalabili attraverso altri canali (Arbitro Bancario Finanziario, IVASS per i prodotti assicurativi, etc.).
Riservatezza e tutela del segnalante (comma 2)
Il comma 2 rinvia ai criteri dell'art. 52-bis, comma 2, lett. a) e b), estendendo all'autorità di vigilanza gli stessi obblighi di:
La Banca d'Italia «può stabilire condizioni, limiti e procedure» per la ricezione delle segnalazioni. In concreto, la Banca d'Italia ha attivato un portale dedicato al whistleblowing esterno, con moduli standardizzati e garanzie di cifratura delle comunicazioni, garantendo l'anonimato del segnalante laddove quest'ultimo lo richieda.
Uso delle informazioni (comma 3)
Il comma 3 introduce un vincolo di finalità stringente: le informazioni contenute nelle segnalazioni sono utilizzate dalla Banca d'Italia esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità dell'art. 5 TUB (stabilità del sistema finanziario, sana e prudente gestione, osservanza delle disposizioni in materia creditizia). Questo vincolo esclude che le informazioni ricevute possano essere trasmesse ad autorità giudiziarie o ad altri soggetti al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Accesso agli atti e riservatezza (comma 4)
Il comma 4 affronta la tensione tra il diritto di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, e la necessità di proteggere l'identità del segnalante. La soluzione adottata è quella dell'ostensione parziale e protetta: in caso di accesso, il documento è reso accessibile con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. In pratica, ciò comporta l'oscuramento (redaction) dei dati identificativi del segnalante prima della consegna al richiedente.
Il richiamo ai commi 3 e 4 dell'art. 52-bis rafforza il regime: la presentazione di segnalazioni non costituisce violazione del rapporto di lavoro, e l'identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o per indispensabili esigenze difensive del segnalato.
Coordinamento con la BCE nel quadro del MVU (comma 4-bis)
Il comma 4-bis, aggiunto con il recepimento delle disposizioni MVU, disciplina il flusso informativo tra Banca d'Italia e BCE:
Questo meccanismo di scambio bidirezionale garantisce la coerenza della vigilanza nel quadro del MVU: la BCE, pur avendo poteri di vigilanza diretta sugli enti significativi, si avvale della rete di segnalazione della Banca d'Italia; la Banca d'Italia, a sua volta, riceve dalla BCE informazioni utili per la vigilanza degli enti meno significativi.
Interazione sistemica: art. 52-bis vs. art. 52-ter
Il personale bancario dispone dunque di due canali complementari:
La scelta del canale è rimessa alla valutazione discrezionale del segnalante; non sussiste un obbligo di esaurire il canale interno prima di rivolgersi all'autorità di vigilanza.
Domande frequenti