- Obbliga finanziatori e intermediari del credito a mettere a disposizione dei consumatori informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito disponibili.
- Le informazioni devono essere disponibili in qualsiasi momento e su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
- Presso le dipendenze (filiali, sportelli), le informazioni generali devono essere disponibili almeno su supporto cartaceo.
- Affida alla Banca d'Italia il compito di precisare contenuto, criteri di redazione e modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.
- Norma introdotta dal D.Lgs. 212/2025 in recepimento della Direttiva CCD2 2023/2225/UE, in vigore dal 10 gennaio 2026.
- Integra e rafforza il quadro informativo precontrattuale del credito al consumo disciplinato dagli artt. 121 ss. TUB.
Art. 123 bis T.U.B. – Informazioni generali.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.
2. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Informazioni generali sul credito al consumo: obblighi di disponibilità e forma
L'art. 123-bis TUB, introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 in recepimento della Direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE), disciplina l'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori informazioni generali sui contratti di credito al consumo offerti. La norma si colloca nel quadro degli obblighi informativi precontrattuali previsti dal Capo II del Titolo VI TUB e si distingue dalle informazioni personalizzate, tipicamente veicolate attraverso il modulo SECCI di cui all'art. 124 TUB, per il loro carattere generale e standardizzato, destinato a consentire al consumatore di comprendere l'offerta complessiva del mercato prima ancora di avviare una trattativa specifica.
Contenuto e caratteristiche delle informazioni generali
Le informazioni generali devono presentare due qualità essenziali: devono essere chiare, vale a dire comprensibili per un consumatore medio, privo di specifiche competenze finanziarie o giuridiche, e comprensibili nel contenuto, evitando formulazioni tecniche non accompagnate da spiegazioni accessibili. Questo standard di chiarezza è coerente con il principio di trasparenza che permea l'intero Titolo VI TUB e con i requisiti di comunicazione semplice imposti dalla CCD2 al fine di contrastare l'asimmetria informativa tra operatori professionali e consumatori.
Le informazioni devono riguardare i contratti di credito disponibili: non si tratta quindi di un'offerta commerciale vincolante, ma di una panoramica sulle tipologie di prodotto offerte (credito finalizzato, prestito personale, apertura di credito revolving, ecc.), sulle condizioni generali di accesso e sulle caratteristiche economiche principali. In tal modo il consumatore può operare un primo confronto tra le offerte del mercato prima di richiedere informazioni personalizzate.
Supporto cartaceo e durevole: obblighi distinti
La norma distingue tra due livelli di disponibilità. In via generale, le informazioni devono essere accessibili in qualsiasi momento su supporto cartaceo o altro supporto durevole: rientrano in questa categoria i siti internet del finanziatore o dell'intermediario, i portali comparativi, le applicazioni mobili e qualsiasi altro mezzo che garantisca la permanenza e la riproducibilità dell'informazione. Questo requisito di disponibilità continuativa riflette l'obiettivo della CCD2 di agevolare la comparazione online dei prodotti di credito.
Presso le dipendenze fisiche (filiali bancarie, sportelli di finanziarie, uffici degli intermediari del credito), vige un obbligo più stringente: le informazioni generali devono essere disponibili almeno su supporto cartaceo. Il termine "almeno" chiarisce che il supporto cartaceo costituisce il minimo inderogabile in presenza fisica, fermo restando che l'operatore può affiancare supporti digitali. La ratio è garantire che il consumatore che si rechi fisicamente presso uno sportello possa sempre ottenere documentazione tangibile da portare con sé, leggere con calma e confrontare con le offerte di altri istituti.
Ruolo della Banca d'Italia e coordinamento normativo
Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di precisare, in conformità alle deliberazioni del CICR, il contenuto, i criteri di redazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali. Questo rinvio regolamentare consente di adeguare nel tempo i requisiti informativi all'evoluzione del mercato, dei prodotti e dei canali distributivi, senza necessità di intervento legislativo. Le disposizioni attuative della Banca d'Italia integrano le norme tecniche emanate dall'EBA (Autorità Bancaria Europea) ai sensi della CCD2, assicurando coerenza a livello europeo.
L'art. 123-bis va letto in coordinamento con l'art. 123 TUB (informazioni da inserire nella pubblicità), con l'art. 124 TUB (informazioni precontrattuali personalizzate tramite SECCI) e con l'art. 124-bis TUB (valutazione del merito creditizio). Nel complesso, queste disposizioni costruiscono un percorso informativo progressivo: dalle informazioni generali di mercato (art. 123-bis) alle informazioni personalizzate sull'offerta specifica (art. 124), fino alla valutazione della sostenibilità del credito per il singolo consumatore (art. 124-bis).
Domande frequenti
Cosa sono le informazioni generali di cui all'art. 123-bis TUB?
Sono informazioni chiare e comprensibili sui contratti di credito al consumo disponibili, che finanziatori e intermediari del credito devono mettere a disposizione di qualsiasi consumatore interessato. Non costituiscono un'offerta vincolante ma una panoramica sulle tipologie di prodotto, le condizioni generali di accesso e le caratteristiche economiche principali.
Dove e come devono essere disponibili le informazioni generali?
Le informazioni devono essere disponibili in qualsiasi momento su supporto cartaceo o altro supporto durevole (sito web, app, ecc.). Presso le dipendenze fisiche (filiali, sportelli) devono essere disponibili almeno su supporto cartaceo, che costituisce il livello minimo inderogabile in presenza di locali aperti al pubblico.
Qual è la differenza tra informazioni generali (art. 123-bis) e informazioni precontrattuali personalizzate (art. 124)?
Le informazioni generali dell'art. 123-bis hanno carattere standardizzato e si riferiscono ai prodotti di credito disponibili in generale; sono destinate a qualsiasi consumatore interessato. Le informazioni precontrattuali personalizzate dell'art. 124, veicolate tramite il modulo SECCI, sono invece calibrate sul profilo e sulla richiesta specifica del singolo consumatore.
Quale autorità stabilisce il contenuto delle informazioni generali?
La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali. Le disposizioni attuative si coordinano con gli standard tecnici emanati dall'EBA ai sensi della Direttiva CCD2 2023/2225/UE.
Da quando è in vigore l'art. 123-bis TUB?
L'art. 123-bis TUB è in vigore dal 10 gennaio 2026, introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 che ha recepito in Italia la Direttiva CCD2 (Direttiva 2023/2225/UE), la quale ha aggiornato e sostituito la precedente Direttiva 2008/48/CE recepita con D.Lgs. 141/2010.