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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 bis et vicies T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative della presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

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In sintesi

  • Dispone che la Banca d'Italia può emanare norme attuative della sezione del TUB dedicata al risanamento e alla risoluzione delle banche.
  • Consente di adeguare le disposizioni agli orientamenti emanati dall'Autorità Bancaria Europea (ABE/EBA).
  • Introdotto dal D.Lgs. 181/2015, recepisce l'art. 25 BRRD sul potere regolamentare delle autorità nazionali.
  • Costituisce la clausola di chiusura del capo sul sostegno finanziario di gruppo, assicurando flessibilità tecnica nel tempo.
  • La norma di delega alla Banca d'Italia garantisce coerenza con il Single Rulebook europeo e gli standard ABE.

Art. 69 bis et vicies TUB, Disposizioni di attuazione: analisi e commento

Contesto normativo e funzione della norma

L'art. 69 bis et vicies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto dal D.Lgs. 181/2015 in recepimento della Direttiva 2014/59/UE (BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive), rappresenta la norma di chiusura del capo dedicato al sostegno finanziario di gruppo nel contesto della gestione delle crisi bancarie. Si colloca nel Titolo IV del TUB, dedicato alle misure di risanamento e risoluzione degli intermediari bancari, e assegna alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative dell'intera sezione.

Il potere regolamentare secondario della Banca d'Italia

La norma attribuisce alla Banca d'Italia una delega legislativa ampia e flessibile: l'autorità di vigilanza può adottare disposizioni di secondo livello per specificare, integrare e rendere operative le previsioni del capo sul sostegno finanziario di gruppo. Questo approccio si inscrive nel modello di regolazione multilivello tipico del diritto bancario europeo, dove le direttive definiscono i principi fondamentali e le autorità nazionali li declinano in regole operative attraverso circolari e disposizioni di vigilanza.

Il riferimento esplicito agli «orientamenti dell'ABE», l'Autorità Bancaria Europea istituita dal Reg. UE 1093/2010, rafforza il legame tra il diritto nazionale e il Single Rulebook europeo. Gli orientamenti ABE, pur non avendo formalmente carattere vincolante per i singoli operatori, producono effetti giuridicamente rilevanti: le autorità nazionali che intendono discostarsene devono motivare il disallineamento (meccanismo del comply or explain). La Banca d'Italia può dunque aggiornare la propria disciplina secondaria ogniqualvolta l'ABE emana o revisa i propri orientamenti in materia di accordi di sostegno infragruppo.

Coordinamento con la normativa europea: BRRD II e SRM

La norma si inserisce in un sistema di fonti stratificato: alla BRRD originaria (2014/59/UE) si è sovrapposta la BRRD II (Direttiva 2019/879/UE), recepita in Italia con il D.Lgs. 182/2021, che ha modificato diverse disposizioni del capo. Parallelamente, il Regolamento UE 806/2014 (SRMR) ha istituito il Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM) con il Comitato di Risoluzione Unico (CRU/SRB) come autorità di risoluzione accentrata per le banche significative dell'eurozona. In questo contesto, la Banca d'Italia opera come autorità di risoluzione nazionale per gli enti meno significativi, e il suo potere regolamentare si coordina con gli standard tecnici vincolanti (RTS/ITS) adottati dalla Commissione Europea su proposta dell'ABE.

Implicazioni pratiche per le banche e i gruppi bancari

Per i gruppi bancari italiani, la presenza di questa norma di delega ha importanza pratica concreta: significa che le regole operative sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo (contenuto minimo, procedure di autorizzazione, formati di reporting) non si trovano tutte nel TUB, ma in parte nelle Circolari della Banca d'Italia. In particolare, la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 («Disposizioni di vigilanza per le banche») contiene la disciplina di secondo livello attuativa delle disposizioni del Titolo IV TUB in materia di risanamento e risoluzione, aggiornata progressivamente per recepire gli orientamenti ABE e le modifiche normative. I responsabili della funzione di compliance e risk management dei gruppi bancari devono pertanto monitorare sia le novità legislative primarie sia gli aggiornamenti della regolamentazione secondaria di Banca d'Italia e degli orientamenti ABE per assicurare la piena conformità.

La clausola di flessibilità nel sistema BRRD

L'esistenza di una norma come l'art. 69 bis et vicies riflette una scelta di tecnica legislativa consapevole: il legislatore delegato ha preferito non cristallizzare nel testo del decreto tutti i dettagli tecnici della disciplina, ma rinviarli alla fonte regolamentare secondaria. Questo approccio consente di adeguare la normativa con maggiore rapidità rispetto alla procedura di modifica legislativa, elemento particolarmente rilevante in un settore, quello della gestione delle crisi bancarie, dove l'evoluzione degli standard internazionali (FSB, Basilea, EBA) è continua e rapida. Il sistema BRRD è fondato sul principio che le banche devono poter essere «risolvibili» senza danni sistemici, e le regole attuative devono poter essere aggiornate in tempo reale.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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