- Le postazioni autovelox devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.
- Gli strumenti devono essere approvati o omologati e sottoposti a taratura periodica.
- La Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 2015, ha imposto la taratura periodica obbligatoria.
- È previsto un margine di tolleranza del 5%, con un minimo di 5 km/h.
Testo dell'articoloVigente
Le multe da autovelox sono tra le più frequenti e anche tra le più contestabili, perché la loro validità dipende da requisiti precisi: segnalazione, omologazione e taratura dello strumento. L’articolo 142 del Codice della Strada e la giurisprudenza costituzionale fissano le condizioni che rendono legittimo l’accertamento.
La segnalazione preventiva della postazione
Le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e rese ben visibili, in modo che il conducente sia informato della presenza del rilevatore. La mancata o inadeguata segnalazione è uno dei vizi più ricorrenti.
La segnalazione deve essere posta a una distanza adeguata e con cartelli leggibili: se manca, la multa può essere contestata.
Omologazione e approvazione dello strumento
Gli apparecchi devono essere approvati o omologati secondo le procedure previste. Uno strumento privo dei requisiti formali non offre garanzie sull’attendibilità della misurazione e l’accertamento può risultare illegittimo.
È quindi legittimo chiedere quale strumento sia stato usato e se disponga dei provvedimenti di approvazione o omologazione.
La taratura periodica obbligatoria
Con la sentenza n. 113 del 2015, la Corte costituzionale ha stabilito che gli strumenti di misura della velocità devono essere sottoposti a verifiche periodiche di taratura. Uno strumento non tarato non garantisce l’esattezza del dato rilevato.
La mancanza della taratura periodica è oggi uno dei motivi più solidi per contestare una multa da autovelox.
Il margine di tolleranza del 5%
Alla velocità rilevata si applica un margine di tolleranza del 5%, con un minimo di 5 km/h. Significa che la velocità effettivamente contestata è inferiore a quella grezza misurata dallo strumento.
Verificare il corretto calcolo della tolleranza è utile soprattutto quando la velocità rilevata è di poco superiore al limite.
Come verificare la regolarità
Per valutare una contestazione conviene controllare: la presenza e la posizione della segnaletica, gli estremi dell’omologazione dello strumento, l’ultima taratura e il corretto calcolo della tolleranza.
Questi elementi possono essere richiesti all’amministrazione e, se non risultano in regola, costituiscono motivi di ricorso al prefetto o al giudice di pace.
Esempio concreto
Tizio riceve una multa per aver superato il limite di 50 km/h, con velocità contestata di 58. Controlla la segnaletica e scopre che non c’era alcun cartello di preavviso dell’autovelox; chiede inoltre la documentazione di taratura dello strumento, che non risulta aggiornata. Con questi elementi Tizio può proporre ricorso, facendo valere sia la mancata segnalazione sia l’assenza di taratura periodica.
Autovelox fissi, mobili e centri abitati
Le regole su segnalazione e visibilità valgono per le diverse tipologie di controllo: postazioni fisse, apparecchi mobili e rilevatori collocati nei centri abitati. In ambito urbano la collocazione delle postazioni è soggetta a una regolamentazione specifica, volta a garantire trasparenza e sicurezza.
Il conducente deve poter percepire in anticipo la presenza del controllo: una segnalazione tardiva o nascosta vanifica la funzione di prevenzione e diventa un elemento di contestazione. Verificare la coerenza fra tipo di postazione, segnaletica e limite in vigore nel tratto è quindi parte essenziale dell’analisi.
Dove far valere i vizi
I vizi dell’accertamento autovelox si fanno valere con ricorso al prefetto (entro 60 giorni, gratuito) o con ricorso al giudice di pace (entro 30 giorni, con contributo unificato). Il giudice di pace è spesso preferibile quando si vuole un esame tecnico della documentazione.
In entrambi i casi è utile allegare ogni elemento che dimostri l’irregolarità della postazione o dello strumento. Nessun esito è garantito: la valutazione spetta all’autorità competente, ma in genere più i vizi sono documentati e oggettivi, più la contestazione risulta solida.
Articoli di legge da consultare
- Articolo 142 CdS — Limiti di velocità — Disciplina degli autovelox
- Articolo 7 CdS — Regolamentazione nei centri abitati — Postazioni nei centri abitati
- Articolo 204-bis CdS — Ricorso al giudice di pace
- Articolo 203 CdS — Ricorso al prefetto
Domande frequenti
Gli autovelox devono sempre essere segnalati?
Sì, le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La mancata o inadeguata segnalazione è uno dei vizi più frequenti e può rendere contestabile la multa.
La taratura dell’autovelox è obbligatoria?
Sì. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha imposto la verifica periodica di taratura degli strumenti. Uno strumento non tarato non garantisce l’esattezza del dato e l’accertamento può essere contestato.
Esiste un margine di tolleranza sulla velocità?
Sì, si applica un margine del 5% con un minimo di 5 km/h. La velocità contestata è quindi inferiore a quella grezza misurata dallo strumento.
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I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.