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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro il moroso.
  • Dopo sei mesi di morosità può sospendere i servizi comuni suscettibili di godimento separato.
  • Il nuovo proprietario risponde in solido per le spese dell’anno in corso e del precedente.
  • Prima di agire contro i singoli, il creditore deve escutere i condòmini morosi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La morosità di un condòmino mette in difficoltà l’intero condominio, perché le spese comuni vanno comunque pagate. La legge offre all’amministratore strumenti rapidi per il recupero e prevede conseguenze precise per chi non paga. Vediamo cosa rischia davvero il moroso e come si procede.

Il decreto ingiuntivo immediato

Per recuperare le quote non pagate, l’amministratore — sulla base dello stato di ripartizione approvato — può ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, anche in pendenza di opposizione. È uno strumento rapido: significa che il condominio può avviare il recupero forzato senza attendere l’esito di un’eventuale causa.

La sospensione dei servizi comuni

In caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per oltre sei mesi, l’amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato — tipicamente il riscaldamento centralizzato o l’acqua calda, quando tecnicamente è possibile interromperli per la singola unità. Non possono invece essere sospesi i servizi essenziali e indivisibili.

La responsabilità dell’acquirente

Chi acquista un’unità immobiliare è obbligato in solido con il venditore per i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Il condominio può quindi rivolgersi al nuovo proprietario per quegli arretrati; chi vende, dal canto suo, resta obbligato per le spese maturate finché non comunica all’amministratore il trasferimento. È una ragione in più per verificare la situazione debitoria prima del rogito.

Prima i morosi, poi gli altri

I condòmini sono obbligati a pagare la propria quota; tuttavia, nei rapporti con i creditori del condominio (per esempio i fornitori), questi devono prima escutere i condòmini morosi sulla base dei dati che l’amministratore è tenuto a comunicare, e solo dopo possono rivolgersi ai condòmini in regola. Si evita così che chi ha pagato debba farsi carico anche del debito altrui prima ancora che si sia tentato il recupero verso il moroso.

Cosa può fare il condòmino moroso

Chi non riesce a pagare ha comunque margini: può chiedere all’assemblea o all’amministratore una rateizzazione, contestare con l’opposizione il decreto ingiuntivo se le somme non sono dovute, e verificare la correttezza del riparto. Ignorare la situazione, invece, espone al recupero forzato (pignoramento) e all’aggravio di interessi e spese legali.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Cosa rischia chi non paga le spese condominiali?

Un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e il recupero forzato (pignoramento); dopo sei mesi di morosità, la sospensione dei servizi comuni separabili come il riscaldamento centralizzato.

Il condominio può staccarmi il riscaldamento se non pago?

Sì, se la morosità supera i sei mesi e il servizio è tecnicamente suscettibile di godimento separato. Non possono invece essere sospesi i servizi essenziali e indivisibili.

Chi paga i debiti condominiali del vecchio proprietario?

L’acquirente è obbligato in solido per le spese dell’anno in corso e di quello precedente; potrà poi rivalersi sul venditore. Conviene verificare gli arretrati prima dell’acquisto.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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