“Invalidità civile” è un’espressione che racchiude situazioni molto diverse, perché ciò che conta è la percentuale riconosciuta: a seconda della soglia raggiunta cambiano i diritti e i benefici. Vediamo cosa spetta alle varie percentuali, come si presenta la domanda e perché l’invalidità civile non va confusa con l’handicap della legge 104.
Che cos’è l’invalidità civile
L’invalidità civile è la riduzione permanente della capacità lavorativa (per le persone in età da lavoro) o della capacità di svolgere le funzioni e gli atti propri dell’età (per minori e anziani), dovuta a malattie o menomazioni. Viene accertata da una commissione medica e si esprime in percentuale. È diversa dall’handicap della legge 104 (che riguarda lo svantaggio sociale) e dall’invalidità del lavoro (legata a infortuni e malattie professionali).
Le soglie e i benefici
I principali “gradini” sono:
- dal 33%: diritto a protesi e ausili a carico del servizio sanitario;
- dal 46%: iscrizione alle liste del collocamento mirato (legge 68/1999);
- dal 51%: possibilità di congedo per cure per i lavoratori;
- dal 67%: esenzione dal ticket sanitario e altre agevolazioni;
- dal 74%: assegno mensile di assistenza (per invalidi parziali in età lavorativa, entro limiti di reddito);
- 100%: pensione di inabilità (entro limiti di reddito) e, se non autosufficiente, indennità di accompagnamento.
La domanda: dal certificato alla visita
L’iter parte dal certificato medico introduttivo: il medico (di base o specialista) compila e invia all’INPS, in via telematica, la certificazione che attesta le patologie. Entro 30 giorni si presenta la domanda all’INPS (direttamente o tramite patronato). L’INPS fissa quindi la visita davanti alla commissione medica, che valuta e assegna la percentuale; il verbale indica la percentuale riconosciuta e l’eventuale sussistenza dei requisiti per i benefici economici.
Se non si è d’accordo con il verbale
Se la percentuale riconosciuta è ritenuta insufficiente, è possibile contestare il verbale. La strada è quella dell’accertamento tecnico preventivo davanti al giudice, con una consulenza medico-legale; è quindi opportuno farsi assistere e raccogliere tutta la documentazione clinica. Esistono termini precisi da rispettare, perciò conviene muoversi rapidamente dopo la notifica del verbale.
Invalidità civile e legge 104
Spesso i due riconoscimenti si chiedono insieme, ma restano distinti: la percentuale di invalidità civile apre ai benefici economici e sanitari; il riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104) apre invece a permessi e congedi lavorativi. Una stessa persona può avere entrambi, oppure soltanto uno dei due, a seconda della sua condizione.
Articoli di legge da consultare
- Art. 3 L. 104/1992: soggetti aventi diritto (confronto con l’handicap)
- Art. 4 L. 104/1992: accertamento
- Art. 18 L. 104/1992: integrazione lavorativa
Domande frequenti
A cosa serve avere il 67% di invalidità?
Dal 67% si ha in genere diritto all’esenzione dal ticket sanitario e ad altre agevolazioni. Le soglie successive (74% e 100%) aprono ai benefici economici come l’assegno mensile e la pensione di inabilità.
Invalidità civile e legge 104 sono la stessa cosa?
No. L’invalidità civile è una percentuale di riduzione della capacità; l’handicap della legge 104 riguarda lo svantaggio sociale e dà accesso a permessi e congedi. Si possono avere entrambi.
Come si fa domanda di invalidità civile?
Si parte dal certificato medico introduttivo inviato dall’INPS dal medico, poi si presenta la domanda all’INPS entro 30 giorni; segue la visita della commissione che assegna la percentuale.
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