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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1896 c.c. Cessazione del rischio durante l’assicurazione

In vigore

l'assicurazione Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

In sintesi

  • Scioglimento automatico: se il rischio assicurato cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, quest'ultimo si scioglie automaticamente.
  • Premi fino alla comunicazione: l'assicuratore ha diritto ai premi finche' la cessazione del rischio non gli e' comunicata o non ne viene comunque a conoscenza; i premi del periodo in corso al momento della comunicazione sono dovuti per intero.
  • Contratto con effetti differiti: se la copertura doveva decorrere da un momento successivo alla stipula e il rischio cessa nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.
  • Distinzione tra cessazione e aggravamento: la norma riguarda la scomparsa totale del rischio, non la sua modifica: per l'aggravamento valgono le regole dell'art. 1898.

La cessazione del rischio come causa di scioglimento

Il contratto di assicurazione ha per oggetto la copertura di un rischio futuro e incerto. Quando questo rischio viene meno, perche' il bene assicurato e' distrutto, alienato o comunque il pericolo cessa di esistere, viene meno anche la causa del contratto. L'art. 1896 c.c. ne trae le conseguenze: il contratto si scioglie ipso iure, senza bisogno di una pronuncia giudiziale o di una dichiarazione formale delle parti.

Il diritto ai premi e il momento della comunicazione

Lo scioglimento automatico non significa pero' che il contratto cessi di produrre effetti fin dal momento della cessazione del rischio. L'assicuratore continua ad avere diritto ai premi finche' la cessazione non gli viene comunicata o non ne viene comunque a conoscenza. La ratio e' evidente: fino a quel momento l'assicuratore ritiene di stare ancora assumendo il rischio e non ha motivo di modificare il proprio portafoglio. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione sono dovuti per intero, non soltanto in proporzione ai giorni residui.

L'esempio del bene distrutto

Tizio assicura il proprio capannone industriale. A seguito di un incendio il capannone e' completamente distrutto (il rischio di ulteriori incendi su quel bene cessa di esistere). Tizio deve comunicare all'assicuratore la cessazione del rischio. Fino a quel momento l'assicuratore ha diritto al premio. Se la comunicazione avviene a meta' del periodo annuale di copertura, il premio semestrale in corso e' comunque dovuto per intero, non si riduce a meta'.

Il contratto con effetti differiti

La norma prevede una disciplina particolare per i contratti nei quali la copertura e' programmata per decorrere da un momento successivo alla stipula, ad esempio un contratto sottoscritto oggi con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se nell'intervallo tra la stipula e l'inizio della copertura il rischio cessa di esistere, il contratto non ha mai prodotto alcun effetto assicurativo. In questo caso l'assicuratore non ha diritto ai premi, ma solo al rimborso delle spese sostenute (ad esempio per la perizia del rischio o la predisposizione della documentazione contrattuale). Si tratta di una soluzione di equita' che evita all'assicuratore di perdere integralmente il proprio investimento precontrattuale.

Coordinamento con le altre norme

L'art. 1896 si occupa della cessazione totale del rischio. Va tenuto distinto dall'aggravamento del rischio (art. 1898), che presuppone la permanenza del rischio in forma aggravata, e dalla diminuzione del rischio (art. 1897), che presuppone la sua permanenza in forma attenuata. La cessazione totale e' la situazione piu' radicale: il rischio non esiste piu', e quindi il contratto non ha piu' ragione di esistere.

Rilievo pratico nella prassi assicurativa

Nella pratica, la cessazione del rischio si verifica di frequente in operazioni di vendita di immobili o di dismissione di attivita' produttive: chi vende un capannone deve comunicare all'assicuratore la cessazione del proprio interesse assicurativo (l'interesse del proprietario cessa con il trasferimento della proprieta'). Analoga situazione si verifica nelle assicurazioni di responsabilita' civile professionale quando il professionista cessa la propria attivita'.

Domande frequenti

Cosa succede al contratto di assicurazione se il rischio assicurato viene meno?

Il contratto si scioglie automaticamente, senza bisogno di una dichiarazione formale delle parti.

Devo continuare a pagare i premi dopo che il rischio e' cessato?

Si', fino a quando non comunichi la cessazione del rischio all'assicuratore. I premi del periodo in corso al momento della comunicazione sono dovuti per intero.

Se il rischio cessa prima che la copertura abbia avuto inizio, cosa spetta all'assicuratore?

Solo il rimborso delle spese sostenute, non i premi, poiche' la copertura non ha mai avuto effetto.

La cessazione del rischio e' la stessa cosa dell'aggravamento?

No. La cessazione comporta la scomparsa totale del rischio e lo scioglimento del contratto. L'aggravamento presuppone che il rischio esista ancora ma in misura maggiore, ed e' regolato dall'art. 1898.

Se vendo il bene assicurato, il contratto si scioglie automaticamente?

Dipende: se l'interesse assicurabile del venditore viene meno con la vendita, il contratto si scioglie. E' consigliabile comunicare tempestivamente la cessazione dell'interesse all'assicuratore per evitare di pagare premi inutili.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.