La casa coniugale è spesso il bene più importante e più conteso nella crisi di coppia. La sua assegnazione, però, non premia un coniuge a scapito dell’altro: serve a tutelare i figli, garantendo loro continuità nell’ambiente domestico. La regola è dettata dall’art. 337-sexies del codice civile. Vediamo a chi spetta, cosa accade quando la casa è di proprietà dell’altro coniuge e quando l’assegnazione viene meno.
Il criterio: l’interesse dei figli
Il giudice assegna la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’obiettivo è non sradicare i minori dall’ambiente in cui sono cresciuti, conservando le loro abitudini, la scuola, le relazioni. Per questo l’assegnazione segue, di regola, il collocamento dei figli: la casa va al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente.
Se la casa è di proprietà dell’altro coniuge
L’assegnazione può riguardare anche una casa di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: in tal caso il proprietario non perde la proprietà, ma vede compresso il proprio diritto di godimento finché dura l’assegnazione, nell’interesse dei figli. Il valore di questo sacrificio viene comunque considerato nella determinazione complessiva dei rapporti economici. Per essere opponibile ai terzi (ad esempio a un acquirente o a un creditore), il provvedimento di assegnazione va trascritto.
Cosa succede senza figli
Se la coppia non ha figli, o se i figli sono ormai economicamente autosufficienti e non più conviventi, viene a mancare la ragione di tutela dell’assegnazione. In questi casi, di regola, la casa non viene assegnata: ciascuno fa valere il proprio titolo (proprietà, comproprietà, locazione). L’assegnazione, in altre parole, non è uno strumento di mantenimento del coniuge, ma di protezione dei figli.
Quando cessa l’assegnazione
Il diritto di abitazione derivante dall’assegnazione viene meno se l’assegnatario:
- non abita più stabilmente nella casa o cessa di abitarvi;
- convive more uxorio con un nuovo partner;
- contrae nuove nozze.
Inoltre l’assegnazione perde ragione quando i figli diventano autosufficienti e lasciano la casa. La cessazione va comunque accertata dal giudice, che adotta i conseguenti provvedimenti.
Assegnazione della casa e mutuo
Un nodo pratico frequente riguarda il mutuo. L’assegnazione della casa non sposta gli obblighi verso la banca: chi ha sottoscritto il mutuo continua a doverlo pagare secondo il contratto, indipendentemente da chi abita la casa. La ripartizione delle rate tra i coniugi è una questione da regolare negli accordi di separazione o divorzio, ma non è opponibile alla banca.
Articoli di legge da consultare
- Art. 337-sexies c.c.: assegnazione della casa familiare
- Art. 337-ter c.c.: provvedimenti riguardo ai figli
Domande frequenti
A chi viene assegnata la casa coniugale?
Di regola al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente, perché il criterio guida è l’interesse dei figli. Senza figli, o con figli autosufficienti, di norma la casa non si assegna e prevale il titolo di proprietà.
Posso essere assegnatario della casa di proprietà del mio ex?
Sì, se vi è il collocamento dei figli. Il proprietario conserva la proprietà ma non può goderne finché dura l’assegnazione. Per opporre il diritto ai terzi il provvedimento va trascritto.
L’assegnazione della casa dura per sempre?
No. Cessa se l’assegnatario non vi abita più, convive con un nuovo partner o si risposa, e quando i figli diventano autosufficienti e lasciano l’abitazione.
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